Art. 10. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181; b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire un miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992; c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5; d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15; e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1; f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56; g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Le somme di cui al comma 1, lettere (( a), b) e c), )) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, coordinato con la legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181 (Misure di sotegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), e' il seguente: "Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilita' annue del predetto Fondo". - Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978, si veda in nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 3 del D.L. 10 marzo 1993, n. 56 (Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico), non convertito in legge, era cosi' formulato: "Art. 3. - 1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione, per usi civili, deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare. La dichiarazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1977, nella quale devono essere comprese tutte le fatturazioni emesse nel periodo cui essa si riferisce, deve essere presentata entro il mese successivo al bimestre; il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione". - Il predetto decreto e' stato reiterato (D.L. 13 luglio 1993, n. 223, in fase di conversione); l'art. 3 del nuovo decreto cosi' recita: "Art. 3. - 1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare".