Art. 10.
                        Copertura finanziaria
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e  7,  con  esclusione  di
quelli  di  cui  al  comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006
miliardi, si provvede:
    a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante  utilizzo
delle  disponibilita'  di  cui  all'articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181;
    b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi
per  l'anno  1994,  a  lire  62  miliardi  per l'anno 1995, a lire 47
miliardi per l'anno 1996 ed a  lire  un  miliardo  per  l'anno  1997,
mediante  corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione
di cui  all'articolo  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,
accertate al 31 dicembre 1992;
    c)  quanto  a  lire  125  miliardi  per  l'anno 1993 ed a lire 69
miliardi per l'anno 1997, mediante  utilizzo,  per  i  corrispondenti
anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
    d)  quanto  a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 15;
    e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire  18  miliardi
per  l'anno  1994  ed  a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995,
mediante  utilizzo  delle   maggiori   entrate   derivanti   all'INPS
dall'articolo 8, comma 1;
    f)  quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
di parte  delle  maggiori  entrate  assicurate  dall'articolo  3  del
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
    g)   quanto  a  lire  103  miliardi  per  l'anno  1993,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,  all'uopo  parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale,  quanto  a  lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32  miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  2.  Le  somme  di  cui  al comma 1, lettere (( a), b) e c), )) sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le  modulazioni
ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione  del
presente decreto, anche nel conto residui.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 1› aprile
          1989, n.  120, coordinato con la legge  di  conversione  15
          maggio   1989,   n.   181   (Misure   di   sotegno   e   di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento   della   siderurgia),   e'  il  seguente:  "Le
          attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo
          di rotazione di cui all'art. 25  della  legge  21  dicembre
          1978,  n.  845,  nel  limite massimo del 20 per cento delle
          disponibilita' annue del predetto Fondo".
             - Per il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978,  si
          veda in nota all'art. 9.
             -  Il  testo  dell'art.  3 del D.L. 10 marzo 1993, n. 56
          (Disposizioni  urgenti  relative  allo  svolgimento   della
          missione umanitaria in Somalia e Mozambico), non convertito
          in legge, era cosi' formulato:
             "Art.  3.  -  1. L'imposta di consumo sul gas metano per
          combustione,  per  usi  civili,  deve  essere  accertata  e
          liquidata  con  riferimento  a  ciascun bimestre solare. La
          dichiarazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro
          delle finanze 12 luglio 1977, pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale    n.  208 del 30 luglio 1977, nella quale devono
          essere comprese tutte le fatturazioni  emesse  nel  periodo
          cui essa si riferisce, deve essere presentata entro il mese
          successivo  al  bimestre;  il  versamento dell'imposta deve
          essere effettuato entro il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione della dichiarazione".
             - Il predetto decreto e' stato reiterato (D.L. 13 luglio
          1993,  n.  223, in fase di conversione); l'art. 3 del nuovo
          decreto cosi' recita:
             "Art. 3. - 1. L'imposta di consumo sul  gas  metano  per
          combustione   deve   essere   accertata   e  liquidata  con
          riferimento a ciascun bimestre solare".