Art. 2. Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione 1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo e' conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. (( Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 )) . 3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attivita', intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 3-bis. (( Si applicano alle cooperative costituite ai sensi )) (( dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le )) (( disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio )) (( 1992, n. 59. )) 3-ter. (( Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio )) (( 1985, n. 49, e' sostituito dal seguente: )) (( "1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle )) (( cooperative di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il )) (( cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da )) (( cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra )) (( nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il )) (( capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle societa' e )) (( dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la )) (( promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli )) (( articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n 59". )) 4-5. (( (Soppressi dalla legge di conversione). )) 6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge. 7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilita' finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con piu' di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalita' di cui al presente comma e' riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli. (( 9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' )) (( presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i )) (( comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali )) (( nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della )) (( forestazione e dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al )) (( presente comma e' riconosciuto un finanziamento non superiore a )) (( 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito )) (( delle risorse di cui agli articoli 1 e 9. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione" e' il seguente: "Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. 3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. 4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. 6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vogore della presene legge, con le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1. 7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria". - Il testo dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: "Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675", e' il seguente: "E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata: a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601". - Il testo dell'art. 1 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire al razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge". - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: "Disciplina delle cooperative sociali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, recante: "Disposizioni per il credito alla cooperazione" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 22 dicembre 1947. La legge 5 gennaio 1953, n. 30, di ratifica del predetto decreto legislativo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1953. - Il testo dell'art. 14 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale; b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. 2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. 3. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative", e' il seguente: "Art. 4 (Soci sovventori). - 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle societa' cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle societa' e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. 2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. 4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. 5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 e il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. 6. Lo statuto puo' stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci". "Art. 5 (Finanziamenti dei soci e di terzi). - 1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile e' sostituito dal seguente: 'Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del capitale, ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liber- ate'. 2. Le societa' cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella riparazione degli utili e nel rimborso del capitale. 3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art. 6. 4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice civile, la denominazione 'azione di partecipazione cooperativa'. 5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla meta' in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della societa' cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'art. 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'art. 3, comma 1, della presente legge. 6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate. 7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa. 8. All'atto dello scioglimento della societa' cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. 9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote". - Il testo del comma 1 dell'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' il seguente: "1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da societa' cooperativa di produzione e lavoro". - Il testo degli articoli 11 e 12 della citata legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' il seguente: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi ema- nate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooper- ative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e suc- cessive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente". "Art. 12 (Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Il capitale delle societa' per azioni di cui all'art. 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci. 2. Delle associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le societa' cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo. 3. Le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalita' giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile. 4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devonoe essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale. 5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di societa' di revisione secondo le disposizioni leg- islative vigenti". - Il testo dell'art. 6 del D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante: "Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia" e' il seguente: "Art. 6. - 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. 2. A tal fine: a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e' determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e succes- sive integrazioni e modificazioni. 3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63". - Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.L. 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' il seguente: "1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonche' il programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi". - Il testo della legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante: "Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 350 del 22 dicembre 1983. - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, recante: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura" e' il seguente: "2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro e' aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1 agosto 1985".