Art. 2.
                 Interventi di reindustrializzazione
                   e di sviluppo dell'occupazione
  1. Il periodo temporale  di  durata  del  Fondo  speciale  per  gli
interventi  a  salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di  pubblicazione  nella      Gazzetta   Ufficiale      del   decreto
interministeriale  di  attuazione  previsto  nel comma 4 del predetto
articolo. Al Fondo e'  conferita  una  ulteriore  somma  di  lire  15
miliardi  per  l'anno  1993.  Al  relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2. I rientri per capitale ed interessi  derivanti  per  i  medesimi
anni  dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre  1980,  n.  782,
affluiscono  nel  limite  di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
1993 e 1994 al Fondo di cui al comma  1  e  nel  limite  di  lire  25
miliardi   per   ciascuno   dei  medesimi  anni  al  Fondo  istituito
dall'articolo 1 della legge 27  febbraio  1985,  n.  49,  di  cui  10
miliardi  con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento
per  capitali  e  degli  interessi  corrisposti   dalle   cooperative
mutuatarie,  destinati  esclusivamente ad operazioni di finanziamento
delle cooperative sociali e dei loro consorzi di  cui  alla  legge  8
novembre  1991,  n.  381.  ((  Per  il  solo  anno 1993 i restanti 15
miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione  speciale
per  il  credito  alla  cooperazione  presso  la  Banca nazionale del
lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953,
n.  30,  e  successive  modificazioni,  congiuntamente ai rientri per
capitale ed interessi, nel limite di lire 25  miliardi,  relativi  ai
finanziamenti   accordati  a  valere  sul  predetto  Fondo  istituito
dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 )) .
  3. I lavoratori  dipendenti  da  aziende  poste  in  vendita  o  in
liquidazione  dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi
dell'impresa  o  dalla  cessazione  della  sua  attivita',  intendano
rilevare,  in  tutto  o  in  parte,  l'azienda da cui dipendono, sono
compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
  3-bis. (( Si applicano alle cooperative costituite ai sensi      ))
(( dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le        ))
(( disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio  ))
(( 1992, n. 59.                                                    ))
  3-ter. (( Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio    ))
(( 1985, n. 49, e' sostituito dal seguente:                        ))
(( "1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle       ))
(( cooperative di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il   ))
(( cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da         ))
(( cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra ))
(( nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il        ))
(( capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle societa' e    ))
(( dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la   ))
(( promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli      ))
(( articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n 59".            ))
  4-5. (( (Soppressi dalla legge di conversione).                  ))
  6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
6   del  decreto-legge  1›  aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande  relative
al  programma  di  promozione  industriale  della SPI ed al programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica  di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
  7.  Al  fine  di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di
intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a.
in  base  alla  legge  19  dicembre  1983,  n.  700,   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  estesi  ad altri settori della
produzione agricola,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
della  stessa  RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione
nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE  dall'articolo  2,
comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
  8.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  7,  limitati  al  sostegno
dell'occupazione  in  aziende  del  settore  della  trasformazione  o
commercializzazione dei prodotti agricoli con piu' di 100 dipendenti,
sono   deliberati   dal  CIPE  su  proposta  congiunta  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
  9.  Ai  fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico
ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di  Airola,
la  regione  Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e  della
previdenza  sociale  un  programma  di  interventi  nell'ambito degli
obiettivi di cui agli articoli 1  e  9,  nonche'  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'  riconosciuto un
finanziamento non superiore  a  trenta  miliardi,  nell'ambito  delle
risorse di cui ai predetti articoli.
(( 9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e'       ))
(( presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i         ))
(( comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali  ))
(( nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della ))
(( forestazione e dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al     ))
(( presente comma e' riconosciuto un finanziamento non superiore a ))
(( 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito  ))
(( delle risorse di cui agli articoli 1 e 9.                       ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
          49,   recante:   "Provvedimenti   per   il   credito   alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione" e' il seguente:
             "Art. 17. - 1. E' istituito presso la  Sezione  speciale
          per  il credito alla cooperazione, per la durata di quattro
          anni, un fondo speciale per gli interventi  a  salvaguardia
          dei livelli di occupazione.
             2.  Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi
          a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1
          e 2 dell'articolo 16 alla condizione che  esse  partecipino
          alle   iniziative   di  cui  all'articolo  14  mediante  la
          sottoscrizione di capitale nella misura  almeno  uguale  ai
          predetti contributi.
             3.  La  misura  dei  contributi a fondo perduto non puo'
          eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto
          da ciascuna cooperativa.
             4. Le modalita'  di  concessione  e  di  erogazione  dei
          contributi di cui al presente articolo sono determinate con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri del  tesoro  e
          del lavoro e della previdenza sociale.
             5.  In  ogni  caso  il  contributo  non puo' superare il
          limite di tre annualita' dell'onere di  cassa  integrazione
          speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
             6.  I contributi di cui al comma 2 del presente articolo
          possono  essere  erogati  anche  a  favore  di  cooperative
          costituite,  nel  triennio precedente all'entrata in vogore
          della presene legge, con le finalita' previste ai punti  a)
          e b) del comma 5 dell'art. 1.
             7.  I  lavoratori  soci  delle  cooperative  che abbiano
          ottenuto  il  contributo  a  fondo  perduto  previsto   dal
          presente  articolo,  non potranno per un triennio usufruire
          della  previdenza  della  cassa  integrazione  ordinaria  o
          speciale,    ne'    di    indennita'    di   disoccupazione
          straordinaria".
             - Il testo dell'art.  2,  lettera  a),  della  legge  28
          novembre  1980,  n.  782,  recante:  "Nuove norme dirette a
          sostenere la  competitivita'  del  sistema  industriale,  a
          definire  procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno
          e a  trasferire  competenze  al  comitato  tecnico  di  cui
          all'art.  4  della  legge  12  agosto  1977, n. 675", e' il
          seguente:
             "E'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire   696
          miliardi, destinata:
               a)  per  lire 500 miliardi alla costituzione presso il
          Mediocredito centrale di un  fondo  da  utilizzare  per  la
          concessione  di  anticipazioni  a  favore  dei Mediocrediti
          regionali per essere da questi  impiegate  nei  settori  di
          competenza  in operazioni di finanziamento di iniziative da
          realizzare da piccole e  medie  imprese.    I  rientri  per
          capitale  ed  interessi delle anticipazioni sono utilizzati
          per la concessione  di  nuove  anticipazioni.  La  predetta
          somma  e  i  relativi  rientri sono tenuti dal Mediocredito
          centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale
          dello Stato.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su
          proposta  del  Mediocredito  centrale, saranno stabilite la
          durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra  condizione
          per  la  concessione  delle  anticipazioni  ai Mediocrediti
          regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui  al
          titolo  IV  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 601".
             -  Il  testo  dell'art. 1 della citata legge 27 febbraio
          1985, n. 49, e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. E' istituito presso  la  Sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione,  costituita presso la
          Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo
          di  rotazione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo   della
          cooperazione in seguito denominato Foncooper.
             2.  Il  fondo di cui al comma precedente e' destinato al
          finanziamento delle  cooperative  che  abbiano  i  seguenti
          requisiti:
               a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
          espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
          riferimento  agli  articoli 23 e 26 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni ed integrazioni;
               b) siano iscritte  nei  registri  delle  prefetture  e
          nello   schedario   generale  della  cooperazione  e  siano
          soggette alla vigilanza del Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             3.  Sono  escluse  dai  finanziamenti  di  cui  al comma
          precedente le cooperative che si propongono la  costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
             4.    I    finanziamenti   devono   essere   finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi:
              1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
          della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
          dei  mezzi  di  produzione   e/o   dei   servizi   tecnici,
          commerciali  e amministrativi dell'impresa, con particolare
          riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche
          specializzate nei vari settori economici; a  valorizzare  i
          prodotti  anche mediante il miglioramento della qualita' ai
          fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire
          al razionalizzazione del settore  distributivo  adeguandolo
          alle  esigenze  del commercio moderno; alla sostituzione di
          altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione
          dei progetti di cui al presente numero  ed  in  misura  non
          superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
          purche'  determinatesi  non oltre due anni prima dalla data
          di presentazione della domanda;
              2)  alla   ristrutturazione   e   riconversione   degli
          impianti.
             5.   Le   cooperative  aventi  i  requisiti  di  cui  al
          successivo articolo 14, comprese quelle costituite  da  non
          oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
          anche per i progetti finalizzati:
               a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti  nei
          settori  della produzione, della distribuzione, del turismo
          e dei servizi;
               b) all'ammodernamento,  potenziamento  ed  ampliamento
          dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
             6.   Il   ricorso  ai  finanziamenti  di  cui  ai  commi
          precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie  e
          contributive  di  qualsiasi  natura  per  gli stessi scopi,
          fatte salve quelle inerenti all'accollo  dei  finanziamenti
          gia'  perfezionati  e  il contributo di cui all'articolo 17
          della presente legge".
             - La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante: "Disciplina
          delle cooperative sociali" e' pubblicata  nella    Gazzetta
          Ufficiale  n.  283 del 3 dicembre 1991.
             -  Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, recante: "Disposizioni per
          il credito alla cooperazione" e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 293 del 22 dicembre 1947. La legge 5  gennaio
          1953,  n.  30, di ratifica del predetto decreto legislativo
          e' pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5
          febbraio 1953.
             -  Il  testo dell'art. 14 della citata legge 27 febbraio
          1985, n.  49, e' il seguente:
             "Art. 14.  -  1.  Possono  essere  ammesse  ai  benefici
          previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate
          negli  articoli  successivi, le cooperative appartenenti al
          settore di produzione e lavoro che,  oltre  a  possedere  i
          requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:
               a)   siano   costituite   da   lavoratori  ammessi  al
          trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da
          imprese per le quali siano stati adottati  i  provvedimenti
          previsti  dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
          dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
          3   aprile  1979,  n.  95,  oppure  dipendenti  da  imprese
          sottoposte  a  procedure  concorsuali  previste  dal  regio
          decreto  16  marzo  1942,  n.    267, oppure licenziati per
          cessazione dell'attivita' dell'impresa o per  riduzioni  di
          personale;
               b)  realizzino  in  tutto  o  in parte la salvaguardia
          dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di  cui  alla
          precedente  lettera  a)  mediante l'acquisto, l'affitto, la
          gestione anche parziale delle aziende stesse o  di  singoli
          rami  d'azienda  o di gruppi di beni della medesima, oppure
          mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
             2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui  al
          presente  articolo,  le  quali  abbiano  in  gestione anche
          parziale le  aziende,  possono  esercitare  il  diritto  di
          prelazione nell'acquisto delle medesime.
             3.  Le  cooperative  possono  altresi'  associare  altri
          lavoratori  in   cassa   integrazione   guadagni,   nonche'
          personale  tecnico e amministrativo in misura non superiore
          al 20 per cento e persone giuridiche,  anche  in  deroga  a
          norme  di  legge  o  di statuto interno che le regolano, in
          misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale".
             - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge  31  gennaio
          1992,  n.  59, recante: "Nuove norme in materia di societa'
          cooperative", e' il seguente:
             "Art. 4 (Soci sovventori). - 1. Il primo  e  il  secondo
          comma  dell'articolo  2548  del  codice civile si applicano
          alle  societa'  cooperative  e  ai   loro   consorzi,   con
          esclusione  delle  societa'  e  dei  consorzi  operanti nel
          settore dell'edilizia  abitativa,  i  cui  statuti  abbiano
          previsto   la   costituzione   di  fondi  per  lo  sviluppo
          tecnologico o per la ristrutturazione  o  il  potenziamento
          aziendale.
             2.  I  voti  attribuiti  ai  soci  sovventori  anche  in
          relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono  in
          ogni  caso  superare  un terzo dei voti spettanti a tutti i
          soci.
             3.   I   soci   sovventori   possono   essere   nominati
          amministratori.  La  maggioranza  degli amministratori deve
          essere costituita da soci cooperatori.
             4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati
          da azioni nominative trasferibili.
             5. Alle azioni  dei  soci  sovventori  si  applicano  il
          secondo   comma   dell'articolo   2348  e  il  terzo  comma
          dell'articolo 2355 del codice civile.
             6. Lo statuto puo' stabilire  particolari  condizioni  a
          favore  dei soci sovventori per la ripartizione degli utili
          e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il  tasso  di
          remunerazione non puo' comunque essere maggiorato in misura
          superiore  al  2  per cento rispetto a quello stabilito per
          gli altri soci".
             "Art. 5 (Finanziamenti dei soci e di  terzi).  -  1.  Il
          terzo   comma  dell'articolo  2521  del  codice  civile  e'
          sostituito dal seguente:
             'Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli
          2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non e'
          indicato  l'ammontare  del   capitale,   ne'   quello   dei
          versamenti  parziali  sulle azioni non completamente liber-
          ate'.
             2.  Le  societa'  cooperative,  che abbiano adottato nei
          modi e nei termini stabiliti  dallo  statuto  procedure  di
          programmazione  pluriennale  finalizzate  allo  sviluppo  o
          all'ammodernamento aziendale, possono  emettere  azioni  di
          partecipazione  cooperativa  prive  del  diritto  di voto e
          privilegiate nella riparazione degli utili e  nel  rimborso
          del capitale.
             3.  Gli  stati  di  attuazione dei programmi pluriennali
          devono   essere   approvati   annualmente    dall'assemblea
          ordinaria  dei  soci  in sede di approvazione del bilancio,
          previo parere dell'assemblea speciale di cui all'art. 6.
             4.  Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa  possono
          essere  emesse  per  un  ammontare  non superiore al valore
          contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto
          risultanti dall'ultimo bilancio  certificato  e  depositato
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
          devono   contenere,   oltre   alle  indicazioni  prescritte
          dall'art. 2354 del codice civile, la denominazione  'azione
          di partecipazione cooperativa'.
             5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere
          offerte  in  misura  non inferiore alla meta' in opzione ai
          soci e ai lavoratori dipendenti della societa' cooperativa,
          i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti  di
          cui   al  primo  comma  dell'art.  24  del  citato  decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  14  dicembre
          1947,  n.  1577,  come  elevati dall'art. 3, comma 1, della
          presente legge.
             6.  Le  azioni  di  partecipazione  cooperativa  possono
          essere  al  portatore,  a  condizione che siano interamente
          liberate.
             7.  Ai  possessori  delle   azioni   di   partecipazione
          cooperativa  spetta  una remunerazione maggiorata del 2 per
          cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci
          della cooperativa.
             8.   All'atto   dello   scioglimento   della    societa'
          cooperativa  le  azioni di partecipazione cooperativa hanno
          diritto  di  prelazione  nel  rimborso  del  capitale   per
          l'intero valore nominale.
             9.  La  riduzione del capitale sociale in conseguenza di
          perdite non comporta riduzione del  valore  nominale  delle
          azioni  di  partecipazione cooperativa, se non per la parte
          della perdita che eccede  il  valore  nominale  complessivo
          delle altre azioni o quote".
             -  Il  testo del comma 1 dell'art. 16 della citata legge
          27 febbraio 1985, n. 49, e' il seguente:
             "1. In deroga alle  vigenti  norme  possono  partecipare
          alle cooperative di cui all'art. 14 le societa' finanziarie
          il  cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da
          societa' cooperativa di produzione e lavoro".
             - Il testo degli articoli 11 e 12 della citata legge  31
          gennaio 1992, n. 59, e' il seguente:
             "Art.  11  (Fondi  mutualistici  per  la promozione e lo
          sviluppo  della  cooperazione).  -   1.   Le   associazioni
          nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi  dell'art.  5
          del  citato  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle riconosciute in base a leggi ema-
          nate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi
          mutualistici  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
             2.  L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative  di  sviluppo della cooperazione, con preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento   dell'occupazione   ed  allo  sviluppo  del
          Mezzogiorno.
             3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
          1 possono promuovere la costituzione  di  societa'  cooper-
          ative  o  di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni
          in  societa'  cooperative   o   in   societa'   da   queste
          controllate.   Possono   altresi'   finanziarie   specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
             4. Le societa' cooperative e i loro  consorzi,  aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,  e  successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
             5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma
          1 il patrimonio residuo delle cooperative in  liquidazione,
          dedotti  il  capitale  versato  e rivalutato ed i dividendi
          eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera  c),
          dell'art.  26  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577, e  suc-
          cessive modificazioni.
             6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          all'obbligo  di  cui  al  comma 4 mediante versamento della
          quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.
             7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti
          alla vigilanza delle regioni a statuto  speciale,  che  non
          aderiscono  alle  associazioni riconosciute di cui al primo
          periodo del comma 1 o che aderiscono  ad  associazioni  che
          non  abbiano  costituito  il  fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
             8.  Lo  Stato  e  gli  enti  pubblici possono finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
             9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di  cui
          all'art.    87,  comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
             10. Le societa' cooperative e i loro  consorzi  che  non
          ottemperano   alle   disposizioni   del  presente  articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente".
             "Art. 12 (Costituzione dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione).  - 1. Il
          capitale delle societa' per  azioni  di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  deve essere sottoscritto in misura non inferiore
          all'80 per cento dalla  associazione  riconosciuta  che  ne
          promuove   la  costituzione.  Le  azioni  emesse  non  sono
          trasferibili senza il preventivo consenso  della  assemblea
          dei soci.
             2.  Delle  associazioni  di  cui  all'art.  11, comma 1,
          secondo periodo, fanno parte di diritto tutte  le  societa'
          cooperative  e  i  loro  consorzi  aderenti alle rispettive
          associazioni riconosciute di cui al citato comma  1,  primo
          periodo.
             3.  Le associazioni di cui all'art. 11, comma 1, secondo
          periodo, conseguono la personalita' giuridica  con  decreto
          del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, fatte
          salve le competenze delle regioni a  statuto  speciale;  ad
          esse  si  applicano  gli  articoli 14 e seguenti del codice
          civile.
             4. Le societa' e le associazioni che, ai sensi dell'art.
          11,  comma  1,  gestiscono  fondi   mutualistici   per   la
          promozione  e  lo sviluppo della cooperazione sono soggette
          alla vigilanza del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  che  ne  approva  gli  statuti,  fatte  salve  le
          competenze delle regioni a statuto speciale. Gli  eventuali
          utili  di esercizio devonoe essere utilizzati o reinvestiti
          per il conseguimento dell'oggetto sociale.
             5. Le societa' e le associazioni di cui al comma 4  sono
          assoggettate  ad  annuale  certificazione  del  bilancio da
          parte di societa' di revisione secondo le disposizioni leg-
          islative vigenti".
             - Il testo dell'art. 6 del D.L. 1› aprile 1989, n.  120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n.   181,   recante:   "Misure    di    sostegno    e    di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia" e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Alle iniziative produttive specificate nei
          programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  della delibera CIPI
          prevista  al  comma  1  del  medesimo  articolo  e  che  si
          localizzano  nei  comuni  delle  province  di  Napoli  e di
          Taranto, si applicano le provvidenze della legge  1›  marzo
          1986, n.  64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la
          deliberazione  dei  predetti  programmi  il  CIPI determina
          l'applicabilita' di tali modifiche a  tutte  le  iniziative
          previste   nei   programmi   stessi,  e  per  le  quali  le
          deliberazioni da parte degli istituti di  credito  speciale
          abilitati  ad  operare  nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia
          per la promozione e lo sviluppo  del  Mezzogiorno  dovranno
          intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
          restando  le  altre  disposizioni  relative all'ottenimento
          delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
             2. A tal fine:
               a) il contributo in  conto  capitale  e'  fissato  per
          tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera
          a), dell'art. 9 della legge 1› marzo 1986, n. 64;
               b)  il  tasso  di interesse, comprensivo di ogni onere
          accessorio  e  spese,  dei   finanziamenti   agevolati   e'
          determinato,  per tutte le iniziative ammesse, nella misura
          di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della  legge  1›
          marzo 1986, n. 64;
               c)    alle   predette   iniziative   si   applica   la
          maggiorazione  di  un  quinto  del  contributo   in   conto
          capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art.
          69,  quarto  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e succes-
          sive integrazioni e modificazioni.
             3.  Alle  provvidenze  di  cui  al  presente articolo si
          applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
          della legge 1› marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto  e
          sesto  comma,  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto
          di cui al settimo comma del medesimo art. 63".
             - Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.L.  1›
          aprile  1989,  n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 maggio 1989, n. 181, e' il seguente:
             "1. Al  fine  di  accelerare  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale   delle  aree  interessate  dal  processo  di
          ristrutturazione del comparto siderurgico di  cui  all'art.
          1,  il  CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
          statali, di concerto, per  quanto  di  competenza,  con  il
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          esamina e delibera, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  programma
          speciale  di  reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi
          siderurgica,   nel   quale   sono  specificate  le  singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,  Napoli  e   Taranto   individuati   per   il   loro
          insediamento,    nonche'   il   programma   di   promozione
          industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria   di
          promozione  e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
          (SPI S.p.a.), relativo ad  iniziative  imprenditoriali  nei
          settori   dell'industria  e  dei  servizi  con  particolare
          riferimento a quelle da realizzare  in  collaborazione  con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
             2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede
          alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi".
             -  Il  testo  della  legge  19  dicembre  1983,  n. 700,
          recante: "Norme per il risanamento, la  ristrutturazione  e
          lo   sviluppo   del   settore   bieticolo-saccarifero"   e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 350 del 22 dicembre
          1983.
             - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 8  novembre
          1986, n.  752, recante: "Legge pluriennale per l'attuazione
          di  interventi  programmati in agricoltura" e' il seguente:
          "2. Il CIPE, su proposta del  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui
          all'art.  13  della  legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa
          istruttoria  di  un  Comitato   tecnico   interministeriale
          istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in
          cui  si  articola il Piano agricolo nazionale: il programma
          quadro, i piani specifici di intervento,  le  direttive  di
          coordinamento.  Il  programma quadro e' aggiornato entro il
          30  novembre  di  ciascun  anno.  Il  primo   aggiornamento
          interviene  sul  testo  base  del  programma  quadro per il
          quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1› agosto 1985".