Art. 3. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (( 1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione )) (( idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi )) (( secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale )) (( dalle rispettive autorita', per i bacini di rilievo )) (( interregionale dalle rispettive autorita' o d'intesa tra le )) (( regioni competenti per territorio, ove le autorita' non siano )) (( costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. )) (( I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalita' )) (( adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi )) (( dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio )) (( 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il )) (( Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della )) (( legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' )) (( integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale. )) 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalita' per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi. (( 3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui )) (( all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e )) (( successive modificazioni e integrazioni, entro il termine )) (( perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella )) )) Gazzetta Ufficiale (( del decreto di cui al comma 1. )) (( L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla )) (( ripartizione di cui al comma 7. )) 4. Le somme iscritte in conto residui (( per la parte capitale )) nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. (( Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalita' orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella )) Gazzetta ufficiale (( n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992. )) 4-bis. (( Tra gli istituti di credito speciali o sezioni )) (( autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 )) (( dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la )) (( Cassa depositi e prestiti. )) 5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui. 7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilita' nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorita' di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7. (( 9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un )) (( contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 )) (( miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e )) (( lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi )) (( per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1 )) (( della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai )) (( lavoratori gia' occupati nel precedente triennio. L'erogazione )) (( delle somme e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo )) (( 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. )) (( 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 )) (( dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle )) (( opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 )) (( fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, )) (( entro il 30 giugno 1966, una relazione sui risultati realizzati )) (( con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti )) (( Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali )) (( relazioni entro novanta giorni. )) 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e' il seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a)-e) (omissis); f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge". - Il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente: "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa e del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, e' composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno". - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990 reca: "Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1981, n. 64, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968". - Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante: "Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali", e' il seguente: "Art. 6. - 1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonche' delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limita' di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato". - Il testo della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989. - Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, recante: "Misure straordinarie per la continuazione di inziative in corso nel territorio della regione Calabria", e' il seguente: "Art. 1. - Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrazioni civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, e' concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442. Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87, recante: "Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale, nel territorio della regione Calabria" e' il seguente: "L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entita' della spesa sostenuta, sia la conformita' degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonche' di spese generali degli enti concessionari".