Art. 3.
         Interventi nei settori della manutenzione idraulica
                             e forestale
(( 1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione    ))
(( idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi ))
(( secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale     ))
(( dalle rispettive autorita', per i bacini di rilievo             ))
(( interregionale dalle rispettive autorita' o d'intesa tra le     ))
(( regioni competenti per territorio, ove le autorita' non siano   ))
(( costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni.  ))
(( I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalita'      ))
(( adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi   ))
(( dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio     ))
(( 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il     ))
(( Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della     ))
(( legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e'    ))
(( integrato con il Ministro del lavoro e della previdenza         ))
(( sociale.                                                        ))
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le  modalita'  per  l'esercizio  del
potere  sostitutivo  da parte del presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma, in caso  di  inerzia  degli  enti  pubblici
incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
(( 3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui  ))
(( all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e  ))
(( successive modificazioni e integrazioni, entro il termine       ))
(( perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione nella ))      ))
 Gazzetta Ufficiale (( del decreto di cui al comma 1.            ))
(( L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ))
(( ripartizione di cui al comma 7.                                 ))
  4.  Le  somme iscritte in conto residui (( per la parte capitale ))
nello stato di previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in
bilancio  in  forza di altre disposizioni legislative, possono essere
impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. (( Entro
il 31 dicembre 1994 possono,  comunque,  essere  utilizzate,  con  le
finalita'  orientate  alla  ricostruzione  del  Belice,  le somme non
impegnate di cui al decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  10
aprile  1990,  pubblicato nella )) Gazzetta ufficiale (( n. 106 del 9
maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992. ))
  4-bis. (( Tra gli istituti di credito speciali o sezioni         ))
(( autonome autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23       ))
(( dicembre 1992, n. 505, deve intendersi ricompresa anche la      ))
(( Cassa depositi e prestiti.                                      ))
  5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello  stato  di  previsione
del  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non
impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno  1993  per
le finalita' di cui al comma 1.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici  per  quanto
riguarda  il  comma  4,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  di
carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
  7. Le somme di cui ai commi 4 e  5  sono  ripartite  tra  i  bacini
idrografici,  sulla  base  dei  programmi presentati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Comitato  dei
Ministri di cui al comma 3.
  8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e dei lavori
pubblici, sono individuate le disponibilita' nel  conto  residui  del
bilancio  dello  Stato  del  1992  e  precedenti,  che possono essere
impegnate negli anni 1993-1995  per  la  realizzazione  di  opere  di
pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento
delle  regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma  4.
Le  somme  relative  sono  ripartite sulla base di appositi programmi
predisposti dall'autorita' di bacino e dalle  regioni,  d'intesa  fra
loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
(( 9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un   ))
(( contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390     ))
(( miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e     ))
(( lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi    ))
(( per il perseguimento delle finalita' previste dall'articolo 1   ))
(( della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai           ))
(( lavoratori gia' occupati nel precedente triennio. L'erogazione  ))
(( delle somme e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo ))
(( 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15,           ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n.    ))
(( 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31       ))
(( dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle  ))
(( opere di cui all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984  ))
(( fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e,    ))
(( entro il 30 giugno 1966, una relazione sui risultati realizzati ))
(( con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti    ))
(( Commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali      ))
(( relazioni entro novanta giorni.                                 ))
  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 9 si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
 
          Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f), della  legge
          18  maggio  1989,  n. 183, recante: "Norme per il riassetto
          organizzativo e funzionale della difesa del suolo",  e'  il
          seguente:
             "1.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del
          Comitato  dei  Ministri  di  cui al comma 2 nel caso di cui
          alla lettera d), e previa deliberazione del  Consiglio  dei
          Ministri, approva con proprio decreto:
             a)-e) (omissis);
               f)  ogni  altro  atto di indirizzo e coordinamento nel
          settore disciplinato dalla presente legge".
             - Il testo dell'art. 4, comma 2, della citata  legge  18
          maggio  1989,  n.  183,  e'  il seguente: "2. E' istituito,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
          Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi  nel  settore  della  difesa  e  del  suolo.  Il
          Comitato,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua
          delega,  e'  composto  dai  Ministri  dei  lavori pubblici,
          dell'ambiente, dell'agricoltura e  delle  foreste,  per  il
          coordinamento  della protezione civile e per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno".
             - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10  aprile
          1990  reca:  "Destinazione, a favore dei comuni della Valle
          del Belice, della spesa autorizzata  dalla  legge  7  marzo
          1981,  n.  64, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa
          privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968".
             - Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1992,  n.
          505,  recante:  "Provvidenze  in  favore delle zone colpite
          dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi  nel
          periodo  dall'ottobre  1991  al  luglio  1992  e  da  altre
          calamita' naturali", e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. Per la prosecuzione  degli  interventi  di
          ricostruzione  e riparazione dell'edilizia privata, nonche'
          delle opere di competenza locale,  nelle  zone  del  Belice
          colpite  dal  terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia
          occidentale  colpite  dal  terremoto  del  1981,  i  comuni
          interessati  sono  autorizzati  a contrarre mutui decennali
          con  istituti  di  credito  speciale  o  sezioni   autonome
          autorizzati,  nel  complessivo limita' di lire 200 miliardi
          per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale  ed
          interessi a carico dello Stato".
             -  Il testo della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante:
          "Norme per il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa  del  suolo" e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
          n. 120 del 25 maggio 1989.
             - Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre  1984,  n.
          664, recante: "Misure straordinarie per la continuazione di
          inziative  in corso nel territorio della regione Calabria",
          e' il seguente:
             "Art.   1.   -    Per    l'attuazione    dell'intervento
          idrogeologico   e   forestale,  riferito  ad  un  programma
          esecutivo per l'anno  1984,  concernente  i  settori  della
          silvicoltura,  della tutela del patrimonio forestale, della
          difesa del suolo, della  sistemazione  idraulico-forestale,
          delle   connesse  infrazioni  civili,  anche  ai  fini  del
          potenziamento  dei  comparti  agricolo  e   turistico,   e'
          concesso  un  ulteriore  contributo  speciale  alla regione
          Calabria di lire 86.700 milioni in  aggiunta  a  quello  di
          lire  173.300 milioni gia' autorizzato con decreto-legge 15
          giugno   1984,   n.   233,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.
             Il  programma  di  cui al precedente comma deve comunque
          essere approvato  dai  competenti  organi  regionali  entro
          trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
             -  Il  testo  dell'art.  1, comma 2, del D.L. 3 febbraio
          1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          aprile   1986,   n.   87,   recante:  "Misure  urgenti  per
          l'intervento  idrogeologico  e  forestale,  nel  territorio
          della regione Calabria" e' il seguente: "L'erogazione della
          somma  di  cui al comma 1 e' subordinata alla presentazione
          al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello  Stato,
          di  apposita  dichiarazione  del  presidente  della  giunta
          regionale attestante sia l'entita' della  spesa  sostenuta,
          sia  la  conformita' degli interventi realizzati rispetto a
          quelli previsti dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
          664. L'attestazione del presidente della  giunta  regionale
          deve   contenere  la  suddivisione  degli  oneri  per  mano
          d'opera,   previdenziali,   assistenziali,   di    acquisto
          materiali  e  noli,  nonche'  di  spese generali degli enti
          concessionari".