Art. 4. Norme in materia di politica dell'impiego 1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, (( che occupano fino a quindici dipendenti )) per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. (( Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indenita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. )) L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione dell'unita' produttiva di provenienza. 3. Ai datori di lavoro, comprese le societa' cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonche' quelli" a "d'integrazione salariale". 4. (( All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, )) (( n. 223, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: )) (( "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle )) (( lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni )) (( positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125". )) 5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7". 6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilita', possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime. 7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. 7-bis. (( I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 )) (( settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con )) (( il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennita' di )) (( mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I )) (( progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a )) (( progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e )) (( ambientali. )) 8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al presente articolo, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. (( 10-11. (Soppressi dalla legge di conversione). )) (( 11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della )) (( trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a )) (( privata, devono procedere alla copertura delle aliquote )) (( d'obbligo previste dalla legge 12 aprile 1968, n. 482, possono )) (( essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto )) (( obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto )) (( dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di )) (( copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri )) (( economici e gestionali delle imprese, secondo modalita' )) (( determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di )) (( lavoro, per i quali si e' gia' verificata la trasformazione, )) (( devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono )) (( presentare la domanda entro sei mesi dalla data della )) (( trasformazione della loro natura giuridica. )) (( 11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che )) (( siano stati cancellati dal registro prefettizio delle )) (( cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 )) (( gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel )) (( suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa )) (( domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del )) (( medesimo articolo 19. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", pubblicata nel suppl. ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 27 luglio 1991, e' il seguente: "L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5". - Il testo dell'art. 2 della legge 15 luglio 1977, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", cosi' come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, cosi' recita: "Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti". - Il testo dell'art. 7 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento; 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4. 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' goduce. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6. 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della societa' di Gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indenita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. 10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3. 14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni. 15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni, successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni". - Il testo dell'art. 6 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223 e' il seguente: "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della commissione regionale per l'impiego). - 1. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commisione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il rempiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'. 3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella liste di mobilita'. 4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la commissione regionale per l'impiego puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1- bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49". - Il testo dell'art. 1 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi se mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito, deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industiale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali anziendali o, in mancanza di queste le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del progamma nel corso del suo svolgimento. 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. 4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione". 6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il progamma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e qualora, tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto- legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento straordinario". - Il testo dell'art. 8, comma 4, della citata legge, 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7 comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". - La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante: "Disciplina dell'apprendistato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 1955. - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale". - Il testo della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo- donna nel lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991. - Il comma 1 dell'art. 11 della citata legge 10 aprile 1991, n. 125, cosi' recita: "Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui". - Gli articoli 5 e 7 della legge medesima 10 aprile 1991, n. 125 richiamati nel periodo aggiunto al comma 1 dell'art. 11 della stessa legge, cosi' recitano: "Art. 5 (Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici). - 1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici. 2. Fanno parte del Comitato: a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro; f) il consigliere di parita' componente la commissione centrale per l'impiego. 3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. 4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. 6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonche' in ordine alle relative spese. 7. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti". "Art. 7 (Collegio istruttorio e segreteria tecnica). - 1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'art. 5 e ai consiglieri di parita', e' istituito un collegio istruttorio cosi' composto: a) il vicepresidente del Comitato di cui all'art. 5, che lo presiede; b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro; c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro; d) gli esperti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a); e) il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, comma 4. 2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'art. 5 possono essere elevati a due. 3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed e' composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato. 4. Il Comitato ha facolta' di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4- quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". - Il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica" e' il seguente: "Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991". - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, recante: "Disciplina ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione, dell'avviamento della selezione dei lavoratori delle aziende operanti nelle regioni del centro nord che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991. - Il testo dell'art. 5 della citata legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' il seguente: "Art. 5 (Compiti delle commissioni regionali per l'impiego). - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita' per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che richiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalita'; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attivita' di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'art. 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalita' diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicita' e modalita' per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonche' alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei princi'pi di parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni". - Il testo del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, recante: "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987. - Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, recante: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991", cosi' recita: "1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, e' autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalita' di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 2. Per le finalita' e gli interventi di cui al decreto- legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e succes- sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991". - Il testo del D.L. 2 agosto 1984, n. 409, coordinato con la legge di conversione 28 settembre 1984, n. 618, recante: "Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 ottobre 1984. - Il D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, che reca: "Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1986. La legge di conversione, che non reca modifiche al testo del decreto (la n. 96 del 9 aprile 1986), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986. - La legge 2 aprile 1968, n. 482, recante: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968. - Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa' cooperative", e' il seguente: "La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle societa' cooperative e dai loro consorzi gia' iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena di cancellazione dal registro stesso". - Il comma 1 dell'art. 19 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, cosi' recita: "Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le societa' cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e suc- cessive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carta degli enti medesimi".