Art. 4.
              Norme in materia di politica dell'impiego
  1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista  di  cui  all'articolo  6,
comma  1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti
i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative  di
produzione  e  lavoro,  (( che occupano fino a quindici dipendenti ))
per   giustificato   motivo   oggettivo   connesso    a    riduzione,
trasformazione  o  cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta
dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi  dell'articolo  2
della  legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11 maggio 1990,  n.  108.  ((  Possono  altresi'
essere  iscritti  i  lavoratori licenziati per riduzione di personale
che non fruiscano dell'indenita' di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio  1991,  n.  223.  ))  L'iscrizione,  che  non  da'  titolo  al
trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
deve  essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento,  ovvero  dalla  comunicazione  dei  motivi   ove   non
contestuale,  alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego,
la quale, previa verifica che  i  motivi  dichiarati  dal  datore  di
lavoro   corrispondono  a  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
trasmette la richiesta  all'ufficio  regionale  del  lavoro  per  gli
adempimenti  previsti  dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223.
  2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita'  di  cui
all'articolo  6  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e che non
beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7  della
predetta  legge,  sono  cancellati dalle liste alle medesime scadenze
previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro  che  hanno
diritto  all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione dell'unita'
produttiva di provenienza.
  3. Ai  datori  di  lavoro,  comprese  le  societa'  cooperative  di
produzione  e  lavoro,  che  non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23  luglio  1991,
n.  223,  ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione  avvenga  ai  fini  di
acquisire  professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle dei
lavoratori interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni  di
personale,  che  assumano  a tempo pieno e indeterminato lavoratori o
ammettano  soci  lavoratori  che  abbiano  fruito   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale per almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie  da  almeno  sei
mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma  4,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura
ivi  prevista,  ridotta  di  tre  mesi,  sulla  base  dell'eta'   del
lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di
dodici  mesi  la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
1955,   n.   25,   e  successive  modificazioni,  ferma  restando  la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure  previste  per  la
generalita'  dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonche'  quelli"  a
"d'integrazione salariale".
  4. (( All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991,       ))
(( n. 223, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:              ))
((  "d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle      ))
(( lavoratrici iscritte nelle liste di mobilita', le azioni        ))
(( positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".             ))
  5.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del  Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, viene stabilita la misura del compenso  da  corrispondere
ai  componenti  del  Comitato  nazionale  di cui all'articolo 5 e del
Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di  cui  all'articolo
7".
  6.  I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28  febbraio
1987,  n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25
febbraio  1991,  si  applicano  anche ai lavoratori comunque iscritti
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23  luglio
1991,  n.  223.  Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale  straordinaria  e  di  quelli  iscritti  nelle   liste   di
mobilita',  possono  ripartire,  tra  le predette categorie, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  la  percentuale
degli   avviamenti  a  selezione  riservata  agli  appartenenti  alle
categorie medesime.
  7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali  puo'  essere  utilizzato
anche  per  la  copertura  di spese per la realizzazione dei progetti
socialmente utili mediante lavoratori che godono  dell'indennita'  di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  7-bis. (( I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4 ))
(( settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con  ))
(( il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennita' di          ))
(( mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I        ))
(( progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a   ))
(( progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e         ))
(( ambientali.                                                     ))
  8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50
miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia,  sulla  base
dei  progetti  gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e
dalla provincia di Napoli e dal comune  di  Palermo,  sono  tenute  a
trasmettere  al  Ministro  dell'interno  una  relazione  sulle  opere
pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi  sino  alla  data  di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto,  nonche',  prima  del
trasferimento delle somme,  sugli  specifici  programmi  che  saranno
intrapresi  per  l'anno  1993;  il Ministro dell'interno trasmettera'
copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti  ed
al  CNEL.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.
  9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati  ad  utilizzare,  per  le  finalita'  di  cui al presente
articolo, le eventuali disponibilita' non  utilizzate  derivanti  dai
contributi  statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
(( 10-11. (Soppressi dalla legge di conversione).                  ))
((  11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della              ))
(( trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a        ))
(( privata, devono procedere alla copertura delle aliquote         ))
(( d'obbligo previste dalla legge 12 aprile 1968, n. 482, possono  ))
(( essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto        ))
(( obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal         ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto    ))
(( dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di    ))
(( copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri    ))
(( economici e gestionali delle imprese, secondo modalita'         ))
(( determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di        ))
(( lavoro, per i quali si e' gia' verificata la trasformazione,    ))
(( devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di       ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono          ))
(( presentare la domanda entro sei mesi dalla data della           ))
(( trasformazione della loro natura giuridica.                     ))
((  11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che         ))
(( siano stati cancellati dal registro prefettizio delle           ))
(( cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31  ))
(( gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel       ))
(( suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di    ))
(( entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa   ))
(( domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del    ))
(( medesimo articolo 19.                                           ))
 
          Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 6, comma 1, della  legge  23  luglio
          1991,  n.    223,  recante:  "Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro", pubblicata nel suppl. ord.  n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  171  del  27  luglio  1991,  e' il seguente:
          "L'Ufficio   regionale   del   lavoro   e   della   massima
          occupazione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
          da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una  lista  dei
          lavoratori   in   mobilita',   sulla  base  di  schede  che
          contengano tutte le informazioni utili per  individuare  la
          professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
          quella  originaria,  la disponibilita' al trasferimento sul
          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i
          lavoratori  di  cui  agli  articoli  11,  comma  2, e 16, e
          vengono  esclusi  quelli  che   abbiano   fatto   richiesta
          dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5".
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge 15 luglio 1977, n.
          604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali",  cosi'
          come  sostituito  dall'articolo  2, comma 2, della legge 11
          maggio 1990, n. 108, cosi' recita:
             "Art. 2. - 1. Il datore di lavoro,  imprenditore  o  non
          imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
          al prestatore di lavoro.
             2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici
          giorni  dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato
          il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette
          giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
             3. Il licenziamento intimato  senza  l'osservanza  delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
             4.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
          all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti".
             - Il testo dell'art. 7  della  citata  legge  23  luglio
          1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art.  7  (Indennita'  di  mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che  siano
          in  possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1,
          hanno diritto ad una indennita' per un periodo  massimo  di
          dodici  mesi,  elevato  a ventiquattro per i lavoratori che
          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i
          lavoratori   che   hanno   compiuto   i   cinquanta   anni.
          L'indennita' spetta nella misura  percentuale,  di  seguito
          indicata,  del  trattamento  straordinario  di integrazione
          salariale che  hanno  percepito  ovvero  che  sarebbe  loro
          spettato   nel   periodo   immediatamente   precedente   la
          risoluzione del rapporto di lavoro:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento;
             2. Nelle aree  di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218. La indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b)  dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
             3. L'indennita' di mobilita' e'  adeguata,  con  effetto
          dal  1› gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione.
             4.  L'indennita'  di  mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.
             5. I lavoratori in mobilita' che ne  facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita'  gia'  goduce.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili  con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
          27 febbraio 1985, n 49. Con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono determinate le modalita' e le  condizioni  per
          la  corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita',
          le modalita'  per  la  restituzione  nel  caso  in  cui  il
          lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della
          corresponsione,   assuma   una   occupazione   alle  altrui
          dipendenze  nel  settore  privato  o  in  quello  pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6. Nelle aree di cui  al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992 che, al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1› gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          societa'  di  Gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indenita'  di  mobilita'   non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
             8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
             9.  I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
             10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
             11. I datori di lavoro, ad eccezione  di  quelli  edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale,  versano  alla gestione di cui all'art. 37 della
          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35  punti  di aliquota percentuale a decorere dal periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
             12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
             13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo e' a carico dell'istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto. Ad esso vanno inviate le  comunicazioni  relative
          alle  procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonche'
          le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
             14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5  novembre  1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
             15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
          primi  tre  anni,  successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni".
             - Il testo dell'art. 6  della  citata  legge  23  luglio
          1991, n. 223 e' il seguente:
             "Art.  6 (Lista di mobilita' e compiti della commissione
          regionale per l'impiego).  -  1.  L'ufficio  regionale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  commisione  centrale per
          l'impiego, dopo un'analisi tecnica  da  parte  dell'Agenzia
          per   l'impiego   compila   una  lista  dei  lavoratori  in
          mobilita', sulla base di schede  che  contengano  tutte  le
          informazioni  utili per individuare la professionalita', la
          preferenza per una mansione diversa da  quella  originaria,
          la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
          questa lista vengono iscritti anche  i  lavoratori  di  cui
          agli  articoli  11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
          che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 7, comma 5.
             2.  La  commissione  regionale  per l'impiego approva le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre:
               a) assume ogni iniziativa utile a favorire il rempiego
          dei  lavoratori  iscritti  nella  lista  di  mobilita',  in
          collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
               b)  propone  l'organizzazione, da parte delle regioni,
          di  corsi   di   qualificazione   e   di   riqualificazione
          professionale    che    tenuto   conto   del   livello   di
          professionalita'  dei  lavoratori   in   mobilita',   siano
          finalizzati   ad  agevolarne  il  reimpiego;  i  lavoratori
          interessati   sono   tenuti   a   parteciparvi   quando  le
          commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
               c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
               d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai  fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'.
             3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso
          al  Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi
          del secondo comma dell'art. 24,  della  legge  21  dicembre
          1978,  n.  845, devono dare priorita' ai progetti formativi
          che prevedono l'assunzione  di  lavoratori  iscritti  nella
          liste di mobilita'.
             4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo  temporaneo  dei lavoratori iscritti nella lista
          di mobilita' in opere o servizi di  pubblica  utilita',  ai
          sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
          244,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
          1981, n. 390, modificato dall'articolo  8  della  legge  28
          febbraio  1986 n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988,  n.  160. Il secondo comma del citato articolo 1- bis
          non si applica nei casi in cui  l'amministrazione  pubblica
          interessata  utilizzi  i  lavoratori  per  un numero di ore
          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al
          trattamento  di  mobilita'  spettante al lavoratore ridotta
          del venti per cento.
             5.  I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49".
             -  Il  testo  dell'art.  1  della citata legge 23 luglio
          1991, n. 223, e' il seguente:
             "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione salariale). - 1. La disciplina in  materia  di
          intervento  straordinario  di  integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato   mediamente   piu'  di  quindici  lavoratori  nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano   trascorsi   se   mesi   dal
          trasferimento  di azienda, tale requisito, deve sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          dalla   data   del   predetto   trasferimento.   Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro.
             2.  La  richiesta   di   intervento   straordinario   di
          integrazione  salariale  deve  contenere  il  programma che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali  misure  previste per fronteggiare le conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita'  ad  un  modello stabilito, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industiale  (CIPI),  con  decreto del Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze  sindacali  anziendali  o,  in  mancanza  di
          queste  le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   dei
          lavoratori  piu'  rappresentative operanti nella provincia,
          puo' chiedere una modifica del progamma nel corso  del  suo
          svolgimento.
             3.   La   durata   dei  programmi  di  ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore  a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due
          proroghe, ciascuna di durata non superiore a  dodici  mesi,
          per  quelli  tra  i  predetti  programmi che presentino una
          particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche
          tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
             4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
          del  decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto  in  misura  doppia a decorrere dal primo giorno del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal   decreto   ministeriale  di  concessione  la  data  di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             5. La durata del programma per crisi aziendale non  puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima  causale  non  puo'  essere disposta prima che sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione".
             6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  sentito il comitato tecnico di
          cui all'art. 19 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  i
          criteri  per  l'individuazione dei casi di crisi aziendale,
          nonche' di  quelli  previsti  dall'art.  11,  comma  2,  in
          relazione   alle   situazioni   occupazionali   nell'ambito
          territoriale e alla situazione produttiva dei settori,  cui
          attenersi  per la selezione dei casi di intervento, nonche'
          i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
             7.  I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori   da
          sospendere  nonche'  le  modalita' della rotazione prevista
          nel comma 8 devono formare oggetto  delle  comunicazioni  e
          dell'esame  congiunto  previsti  dall'art. 5 della legge 20
          maggio 1975, n. 164.
             8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine  tecnico-
          organizzativo  connesse al mantenimento dei normali livelli
          di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione  tra
          i  lavoratori  che  espletano  le  medesime mansioni e sono
          occupati   nell'unita'   produttiva    interessata    dalle
          sospensioni,  deve  indicarne i motivi nel programma di cui
          al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il progamma, ma
          ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda  per
          la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti
          sulla  materia  e  qualora,  tale  accordo  non  sia  stato
          raggiunto   entro  tre  mesi  dalla  data  del  decreto  di
          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto l'adozione di
          meccanismi  di  rotazione,  sulla  base  delle   specifiche
          proposte   formulate   dalle   parti.  L'azienda,  ove  non
          ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per
          ogni   lavoratore  sospeso,  a  corrispondere  con  effetto
          immediato nella misura doppia, il contributo addizionale di
          cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21  marzo
          1988,  n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo con effetto dal
          primo giorno del venticinquesimo mese  successivo  all'atto
          di  concessione  del  trattamento  di cassa integrazione e'
          maggiorato di una somma pari al  centocinquanta  per  cento
          del suo ammontare.
             9.   Per   ciascuna   unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
          trattamento   ordinario   concessi   per   contrazioni    o
          sospensioni   dell'attivita'   produttiva   determinate  da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal  CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi previsti
          dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del  decreto-
          legge   30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
          3.
             10. Per  le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro  assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9, i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
             11.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento straordinario".
             -  Il testo dell'art. 8, comma 4, della citata legge, 23
          luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Al datore  di  lavoro
          che,  senza  esservi  tenuto ai sensi del comma 1, assuma a
          tempo pieno e indeterminato  i  lavoratori  iscritti  nella
          lista  di  mobilita'  e'  concesso,  per ogni mensilita' di
          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore,  un   contributo
          mensile  pari  al  cinquanta  per cento della indennita' di
          mobilita' che sarebbe stata corrisposta al  lavoratore.  Il
          predetto  contributo  non puo' essere erogato per un numero
          di mesi superiore a dodici e,  per  i  lavoratori  di  eta'
          superiore  a  cinquanta  anni,  per  un  numero superiore a
          ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le  aree  di
          cui  all'articolo  7  comma  6. Il presente comma non trova
          applicazione per i giornalisti".
             -  La legge 19 gennaio 1955, n. 25, recante: "Disciplina
          dell'apprendistato" e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
          n.  36 del 14 febbraio 1955.
             - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  e'  il seguente: "I lavoratori che
          fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di
          disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono  dal  medesimo
          termine   del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale, possono essere assunti nominativamente  mediante
          chiamata  dalle  liste  di  cui  all'art. 8, comma 9, della
          legge  29  dicembre  1990,  n.  407,   con   contratto   di
          reinserimento   da   datori   di  lavoro  che,  al  momento
          dell'instaurazione del  rapporto  di  lavoro,  non  abbiano
          nell'azienda  sospensioni  dal  lavoro  in  atto  ai  sensi
          dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n.  675, ovvero non
          abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici  mesi
          precedenti,  salvo  che l'assunzione non avvenga ai fini di
          acquisire  professionalita'  sostanzialmente   diverse   da
          quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
          sospensioni di personale".
             -  Il  testo della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante
          "Azioni positive per la realizzazione della  parita'  uomo-
          donna  nel  lavoro" e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
          n. 88 del 15 aprile 1991.
             - Il comma 1 dell'art. 11 della citata legge  10  aprile
          1991,  n.    125, cosi' recita: "Per il funzionamento degli
          organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e'
          autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  annui.  Per  il
          finanziamento  degli interventi previsti dall'articolo 2 e'
          autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di  lire  9.000
          milioni annui".
             -  Gli  articoli  5  e  7 della legge medesima 10 aprile
          1991, n. 125 richiamati nel periodo  aggiunto  al  comma  1
          dell'art. 11 della stessa legge, cosi' recitano:
             "Art.   5   (Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei
          principi  di  parita'  di  trattamento  ed  uguaglianza  di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici). - 1. Al fine di
          promuovere  la  rimozione  dei comportamenti discriminatori
          per sesso e di ogni altro  ostacolo  che  limiti  di  fatto
          l'uguaglianza  delle  donne  nell'accesso  al  lavoro e sul
          lavoro e la progressione professionale  e  di  carriera  e'
          istituito,   presso   il   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, il Comitato nazionale per  l'attuazione
          dei  principi  di  parita' di trattamento ed uguaglianza di
          opportunita' tra lavoratori e lavoratrici.
             2. Fanno parte del Comitato:
               a) il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale
          o,  per  sua  delega,  un  Sottosegretario  di  Stato,  con
          funzioni di presidente;
               b) cinque componenti  designati  dalle  confederazioni
          sindacali  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale;
               c)  cinque  componenti  designati dalle confederazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  dei   diversi   settori
          economici,    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale;
               d)  un  componente   designato   unitariamente   dalle
          associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del
          movimento  cooperativo  piu'  rappresentative   sul   piano
          nazionale;
               e)  undici  componenti  designati dalle associazioni e
          dai movimenti  femminili  piu'  rappresentativi  sul  piano
          nazionale  operanti  nel  campo  della parita' e delle pari
          opportunita' nel lavoro;
               f) il consigliere di parita' componente la commissione
          centrale per l'impiego.
             3. Partecipano, inoltre,  alle  riunioni  del  Comitato,
          senza diritto di voto:
               a)  sei  esperti  in  materie giuridiche, economiche e
          sociologiche, con competenze in materia di lavoro;
               b)   cinque   rappresentanti,   rispettivamente,   dei
          Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia,
          degli   affari  esteri,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
               c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale con qualifica non inferiore a quella di
          primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali
          per l'impiego, dei rapporti di lavoro,  per  l'osservatorio
          del  mercato  del  lavoro,  della  previdenza ed assistenza
          sociale nonche' dell'ufficio centrale per l'orientamento  e
          la formazione professionale dei lavoratori.
             4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e
          sono  nominati  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale. Per  ogni  componente  effettivo  e'  nominato  un
          supplente.
             5. Il Comitato e' convocato, oltre che ad iniziativa del
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, quando ne
          facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
             6.  Il  Comitato   delibera   in   ordine   al   proprio
          funzionamento  e  a quello del collegio istruttorio e della
          segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonche' in ordine
          alle relative spese.
             7. Il  vicepresidente  del  Comitato  e'  designato  dal
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
          dei suoi componenti".
             "Art. 7 (Collegio istruttorio e segreteria  tecnica).  -
          1.      Per   l'istruzione   degli   atti   relativi   alla
          individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per
          la redazione dei pareri al Comitato di cui all'art. 5 e  ai
          consiglieri   di   parita',   e'   istituito   un  collegio
          istruttorio cosi' composto:
               a) il vicepresidente del Comitato di cui  all'art.  5,
          che lo presiede;
               b)  un  magistrato designato dal Ministero di grazia e
          giustizia fra quelli che svolgono funzioni di  giudice  del
          lavoro;
               c)  un  dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato
          del lavoro;
               d) gli esperti di cui all'art. 5, comma 3, lettera a);
               e) il consigliere di parita' di  cui  all'articolo  8,
          comma 4.
             2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i
          componenti  di  cui  alle  lettere  b) e c) del comma 1, su
          richiesta del Comitato di cui  all'art.  5  possono  essere
          elevati a due.
             3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed
          al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio
          e'   istituita  la  segreteria  tecnica.  Essa  ha  compiti
          esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato  ed
          e'  composta di personale proveniente dalle varie direzioni
          generali  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  coordinato  da un dirigente generale del medesimo
          Ministero. La  composizione  della  segreteria  tecnica  e'
          determinata  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentito il Comitato.
             4. Il Comitato ha facolta' di deliberare in ordine  alla
          stipula  di  convenzioni  per  la  effettuazione di studi e
          ricerche".
             - Il testo dell'art. 16 della legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4- bis e  4-  quinquies,  del
          D.L.  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
          nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art.  30,  comma
          1, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e' il seguente:
             "Art.  16  (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
          pubblici). - 1. Le amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a
          carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in  una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso  al   pubblico   impiego.   Essi   sono   avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo  l'ordine  delle
          graduatorie risultanti  dalle  liste  delle  circoscrizioni
          territorialmente competenti.
             2.  I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova   sezione   circoscrizionale   avviene   con  effetto
          immediato.
             3. Gli avviamenti vengono effettuati  sulla  base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
             4.  Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
             5.  Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
             6.   Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di  principio  e  di  indirizzo  per  la legislazione delle
          regioni a statuto ordinario.
             8. Sono escluse dalla disciplina del  presente  articolo
          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili
          militarmente ordinati".
             Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n.  86/1988  (Norme
          in  materia  previdenziale,  di  occupazione giovanile e di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge  28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
          assunzione a tempo determinato  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a  termine  consentite  nelle  regioni a statuto ordinario,
          nelle  province,  nei  comuni  e  nelle  unita'   sanitarie
          locali".
             -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  5 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di
          finanza pubblica" e' il seguente:  "Per  le  assunzioni  da
          effettuarsi  ai  sensi  dell'articolo  16  della  legge  28
          febbraio  1987,  n.  56,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  si  applica,  per  tre  anni  dalla  data di
          entrata in vigore della presente legge, una riserva del  50
          per  cento  dei  posti  per  i lavoratori delle aziende che
          fruiscono   a   qualsiasi   titolo    dell'intervento    di
          integrazione  salariale  straordinaria  per  piu' di dodici
          mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori  ammessi
          al   trattamento  di  integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita'  contenute  nel  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  del  25 febbraio 1991, pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale  n. 82 dell'8 aprile 1991".
             - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri  25  febbraio  1991,  recante: "Disciplina ai fini
          dell'assunzione     nella     pubblica     amministrazione,
          dell'avviamento   della   selezione  dei  lavoratori  delle
          aziende  operanti  nelle  regioni  del  centro   nord   che
          fruiscono    a    qualsiasi   titolo   dell'intervento   di
          integrazione salariale straordinaria  per  piu'  di  dodici
          mesi" e' pubblicato nella
           Gazzetta Ufficiale  n. 82 dell'8 aprile 1991.
             -  Il  testo  dell'art. 5 della citata legge 28 febbraio
          1987, n. 56, e' il seguente:
             "Art.  5  (Compiti  delle  commissioni   regionali   per
          l'impiego).    -  1. Le commissioni regionali per l'impiego
          costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di
          controllo di politica attiva del lavoro. A  tal  fine  esse
          attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
               a)  realizzano,  nel  proprio  ambito territoriale, in
          armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale  e
          regionale,   i   compiti  della  commissione  centrale  per
          l'impiego  secondo  gli  indirizzi  da   questa   espressi;
          svolgono  inoltre  i  compiti  di  cui  all'articolo  3 del
          decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
               b)   esprimono  parere  sui  programmi  di  formazione
          professionale predisposti dall'amministrazione regionale  e
          propongono  la  istituzione  di  corsi  di qualificazione e
          riqualificazione professionale per  i  lavoratori  iscritti
          nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilita'
          per agevolarne l'occupazione in attivita' predeterminate;
               c)  possono  autorizzare,  con  propria deliberazione,
          operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
          consentendo   che   agli   avviamenti    per    particolari
          insediamenti   produttivi,   anche  sostitutivi,  ai  sensi
          dell'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n.  464,  concorrano
          lavoratori  iscritti  nelle  liste  d'altre circoscrizioni,
          ovvero che sia data la precedenza a coloro  che  richiedono
          in  determinati  comuni,  osservati  opportuni  criteri  di
          proporzionalita';
               d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di
          lavoratori affetti  da  minorazioni  fisiche  o  mentali  o
          comunque  di  difficile collocamento, in collaborazione con
          le imprese disponibili, integrando  le  iniziative  con  le
          attivita'  di orientamento, di formazione, di riadattamento
          professionale svolte o autorizzate dalla regione;
               e) possono stabilire,  in  deroga  all'art.  22  della
          legge   29   aprile   1949,   n.  264,  anche  per  singole
          circoscrizioni, su proposta  delle  competenti  commissioni
          circoscrizionali,  modalita' diverse per l'iscrizione nelle
          liste di collocamento e diverse  periodicita'  e  modalita'
          per   la   dichiarazione   di   conferma   nello  stato  di
          disoccupazione;
               f)  possono  esprimere  parere,  attraverso   apposita
          sottocommissione,  entro e non oltre il termine di quindici
          giorni dalla presentazione della domanda,  sulle  richieste
          di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali
          proroghe;
               g)  possono determinare, su proposta delle commissioni
          circoscrizionali interessate, in  relazione  a  particolari
          situazioni   locali,   connesse  anche  al  numero  e  alle
          caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle
          liste,  nonche'  alla  natura  delle  varie  richieste   di
          assunzione,  procedure  per  la convocazione e l'avviamento
          dei lavoratori diverse da quelle in vigore;
               h) qualora vi siano fondati motivi  per  ritenere  che
          sussista  violazione  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903,
          avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della  consulenza
          del  comitato  nazionale  per l'attuazione dei princi'pi di
          parita' di trattamento ed eguaglianza di opportunita' tra i
          lavoratori e le lavoratrici,  possono  effettuare  indagini
          presso le imprese sull'osservanza del principio di parita'.
          I  datori  di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui
          criteri e sui motivi delle selezioni".
             -  Il  testo  del  D.L.  4  settembre  1987,   n.   366,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987,
          n.  452, recante: "Proroga del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale  dei  lavoratori  dipendenti  della
          GEPI,  disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da
          imprese  meridionali,  misure  per   la   soppressione   di
          capacita'  produttive  di  fonderie  di ghisa e di acciaio,
          norme per il  finanziamento  di  lavori  socialmente  utili
          nell'area  napoletana  e per la manutenzione e salvaguardia
          del territorio e del  patrimonio  artistico  e  monumentale
          della  citta  di  Palermo,  nonche' interventi a favore dei
          lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati  operanti
          nelle  province  di  Sondrio e di Bolzano interessate dagli
          eventi alluvionali del luglio 1987",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 278 del 27 novembre 1987.
             -  Il  testo  dell'art.  12,  commi  1  e 2, del D.L. 12
          gennaio 1991, n.  6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 marzo 1991, n. 80, recante: "Disposizioni urgenti
          in favore degli enti locali per il 1991", cosi' recita:
             "1. Per la prosecuzione dell'intervento statale  avviato
          con  decreto-legge  2  agosto 1984, n. 409, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 settembre  1984,  n.  618,  e
          successivamente disciplinato con l'art. 10, commi 2, 3, 4 e
          5,  e  gli  articoli  11  e  12,  commi  1, 2, 3, 4 e 5 del
          decreto-legge 4 settembre 1987,  n.  366,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  novembre  1987, n. 452, e'
          autorizzata per  l'anno  1991  l'ulteriore  spesa  di  lire
          120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  dell'interno, per essere ripartita fra il comune
          e la  provincia  di  Napoli  sulla  base  di  un  programma
          concertato  fra  le  due  amministrazioni  interessate.  Le
          modalita' di erogazione delle somme  a  favore  degli  enti
          locali   interessati  sono  disciplinate  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.
             2. Per le finalita' e gli interventi di cui al  decreto-
          legge   12   febbraio   1986,   n.   24,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e  succes-
          sive  modificazioni ed integrazioni e' autorizzata a favore
          del comune di Palermo  l'ulteriore  spesa  di  lire  90.000
          milioni per l'anno 1991".
             -  Il  testo  del D.L. 2 agosto 1984, n. 409, coordinato
          con la legge di conversione  28  settembre  1984,  n.  618,
          recante: "Finanziamento di progetti per servizi socialmente
          utili  nell'area  napoletana  e proroga degli interventi in
          favore   dei   dipendenti   da   imprese   di   navigazione
          assoggettate    ad   amministrazione   straordinaria",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 272 del  3  ottobre
          1984.
             - Il D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, che reca: "Interventi
          urgenti  per  la manutenzione e salvaguardia del territorio
          nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta'
          di Palermo", e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 36
          del 13 febbraio 1986.   La legge di  conversione,  che  non
          reca  modifiche al testo del decreto (la n. 96 del 9 aprile
          1986), e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12
          aprile 1986.
             - La legge 2 aprile 1968, n. 482,  recante:  "Disciplina
          generale  delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
          amministrazioni e le aziende private", e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  109 del 30 aprile 1968.
             - Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge 31 gennaio
          1992,  n.   59, recante "Nuove norme in materia di societa'
          cooperative", e' il seguente: "La certificazione di cui  al
          comma 1 deve essere presentata dalle societa' cooperative e
          dai  loro  consorzi  gia' iscritti nel registro prefettizio
          nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  pena di cancellazione dal registro
          stesso".
             - Il comma 1 dell'art. 19 della legge 31  gennaio  1992,
          n.   59,  cosi'  recita:  "Per  ottenere  l'iscrizione  nel
          registro prefettizio delle cooperative di cui  all'art.  14
          del  regolamento  approvato  con  regio decreto 12 febbraio
          1911, n. 278, le societa' cooperative e i loro consorzi  di
          cui  all'art.  13  del  citato decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  e  suc-
          cessive  modificazioni,  devono  allegare  alla  domanda di
          iscrizione, oltre  ai  documenti  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  14  del medesimo decreto legislativo n. 1577 del
          1947,  e  successive   modificazioni,   la   certificazione
          prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
          575,  introdotto  dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n.
          55,   e    successive    modificazioni,    relativa    agli
          amministratori,  ai  sindaci  e ai direttori in carta degli
          enti medesimi".