Art. 5.
                      Contratti di solidarieta'
(( 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1  ))
(( del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche'    ))
(( dal comma 5 del presente articolo, puo' essere stabilita nelle  ))
(( forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale,        ))
(( mensile o annuale.                                              ))
(( 2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi            ))
(( dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))
(( 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento,   ))
(( beneficiario di una riduzione dell'ammontare della              ))
(( contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per ))
(( i lavoratori interessati al trattamento di integrazione         ))
(( salariale. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e'  ))
(( elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree      ))
(( individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e ))
(( 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo     ))
(( disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento,   ))
(( la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per  ))
(( cento. La presente disposizione trova applicazione con          ))
(( riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo  ))
(( 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' ))
(( e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.                       ))
(( 3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale ))
(( derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge   ))
(( 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla   ))
(( legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini        ))
(( dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio  ))
(( 1991, n. 223.                                                   ))
(( 4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale        ))
(( corrisposto per i contratti di solidarieta' stipulati nel       ))
(( periodo compreso tra il 1› gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, ))
(( e' elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del ))
(( 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di ))
(( orario e per lo stesso periodo all'impresa e' corrisposto,      ))
(( mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del  ))
(( monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta   ))
(( riduzione.                                                      ))
(( 5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione        ))
(( dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))
(( 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di          ))
(( personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24      ))
(( della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di      ))
(( solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di due  ))
(( anni, un contributo pari alla meta' del monte retributivo da    ))
(( esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il         ))
(( predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e         ))
(( ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori          ))
(( interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di   ))
(( retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge,    ))
(( ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed         ))
(( assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per  ))
(( il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di         ))
(( riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in ))
(( riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.          ))
(( 6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza,       ))
(( corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del ))
(( lavoro e della previdenza sociale competenti a norma            ))
(( dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  ))
(( l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e ))
(( della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla     ))
(( presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in     ))
(( vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata        ))
(( presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando  ))
(( i trattamenti in essere.                                        ))
(( 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte ))
(( le imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche  ))
(( e private operanti nelle localita' termali che presentano gravi ))
(( crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ))
(( entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge ))
(( di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro   ))
(( del lavoro e della previdenza sociale e sentite le              ))
(( organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma    ))
(( l'elenco delle localita' termali cui si applicano le suddette   ))
(( disposizioni.                                                   ))
(( 8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche ))
(( per le imprese artigiane non rientranti nel campo di            ))
(( applicazione del trattamento straordinario di integrazione      ))
(( salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a          ))
(( condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse          ))
(( dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti ))
(( da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati      ))
(( dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei       ))
(( lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,    ))
(( una prestazione di entita' non superiore a quella               ))
(( corrispondente alla meta' del contributo pubblico destinato ai  ))
(( lavoratori.                                                     ))
(( 9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi  ))
(( di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. ))
(( 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai        ))
(( dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento           ))
(( straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro ))
(( mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo      ))
(( importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo  ))
(( di anticipazione.                                               ))
(( 10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le  ))
(( modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare         ))
(( temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in       ))
(( aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario   ))
(( ridotto determinato dal medesimo contratto.                     ))
(( 11. Per in contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data   ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia  ))
(( di cui al comma 10, puo' provvedervi, su richiesta              ))
(( dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente         ))
(( competente.                                                     ))
(( 12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta   ))
(( una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione    ))
(( salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.           ))
(( 13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti ))
(( delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito    ))
(( del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di       ))
(( rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite  ))
(( con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863, recante: "Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad
          incremento dei livelli occupazionali, e' il seguente:
             "Art.  1. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma  3,
          e  comunque  scaduto  il  termine  ivi previsto, concede il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
          comma 2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle  imprese
          industriali  e  di quelle di cui all'art. 23 della legge 23
          aprile 1981, n. 155, e all'art. 35  della  legge  5  agosto
          1981,   n.   416,  le  quali  abbiano  stipulato  contratti
          collettivi  aziendali,  con  i  sindacati   aderenti   alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale, che stabiliscano una  riduzione  dell'orario  di
          lavoro  al  fine  di  evitare,  in  tutto  o  in  parte, la
          riduzione o la dichiarazione di  esuberanza  del  personale
          anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
             2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
          di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta
          per cento del trattamento retributivo perso a seguito della
          riduzione  di  orario.  Il trattamento retributivo perso va
          determinato inizialmente non tenendo  conto  degli  aumenti
          retributivi  previsti da contratti collettivi aziendali nel
          periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di
          solidarieta'.  Il  predetto  trattamento  di   integrazione
          salariale,   che  grava  sulla  contabilita'  separata  dei
          trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni,
          viene  corrisposto  per  un   periodo   non   superiore   a
          ventiquattro  mesi  ed  il  suo  ammontare  e'  ridotto  in
          corrispondenza di eventuali successivi aumenti  retributivi
          intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
             3.  L'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, accertata la  finalizzazione  della  riduzione
          concordata  di orario al riassorbimento della esuberanza di
          personale, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento
          della   domanda   di   concessione   del   trattamento   di
          integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime
          su di essa parere motivato.
             4.   Il  periodo  per  il  quale  viene  corrisposto  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma 2, e' riconosciuto utile di  ufficio  ai  fini  della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  dei  supplementi di
          pensione   da   liquidarsi   a   carico   della    gestione
          pensionistica  cui  sono iscritti i lavoratori interessati.
          Il contributo figurativo e'  a  carico  della  contabilita'
          separata  dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed
          e' commisurato al trattamento retributivo perso  a  seguito
          della riduzione di orario.
             5.   Ai   fini   della  determinazione  delle  quote  di
          accantonamento relative al  trattamento  di  fine  rapporto
          trovano  applicazione le disposizioni di cui al comma terzo
          dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di
          accantonamento relative alla retribuzione persa  a  seguito
          della  riduzione  dell'orario  di  lavoro sono a carico del
          Fonto di cui all'art. 28 della legge  12  agosto  1977,  n.
          675.
             6.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo, al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni della legge 5 novembre 1968, n.  1115, e  suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni".
             - Per gli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88
          si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (per il titolo vedasi in  nota
          all'art.   4),   e'   il  seguente:  "Per  ciascuna  unita'
          produttiva  i  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale   non   possono   avere  una  durata  complessiva
          superiore a trentasei mesi  nell'arco  di  un  quinquennio,
          indipendentemente  dalle  cause  per  le  quali  sono stati
          concessi, ivi compresa  quella  prevista  dall'art.  1  del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863".
             - Il testo dell'art. 24 della  citata  legge  23  luglio
          1991, n. 223, cosi' recita:
             "Art.  24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12,  e
          all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
          occupino piu' di quindici dipendenti e che, in  conseguenza
          di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di  centoventi  giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa  provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso  ambito,  siano comunque riconducibili alla medesima
          riduzione o trasformazione.
             2. Le disposizioni richiamate nel comma 1  si  applicano
          anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
          cessare l'attivita'.
             3.  Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e 10, e all'art. 5, commi 4  e  5,  si  applica  solo  alle
          imprese di cui all'art.  16, comma 1.
             4.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo non si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
             5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione
          di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge
          15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art.  6  della
          legge  11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente
          articolo.
             6. Il presente articolo non si applica ai  licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge".
             - Il testo dell'art. 4, comma 15, della citata legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  e'  il  seguente: "Nei casi in cui
          l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate  in  diverse
          province  della  stessa  regione ovvero in piu' regioni, la
          competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7  spetta
          rispettivamente  al  direttore  dell'Ufficio  regionale del
          lavoro e della massima occupazione ovvero al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Agli  stessi  vanno
          inviate le comunicazioni previste dal comma 4".
             - Il testo dell'art. 19, comma 1, della  medesima  legge
          23  luglio  1991,  n.  223,  e' il seguente: 1. Nel caso di
          imprese beneficiarie da ventiquattro  mesi  dell'intervento
          straordinario   di   integrazione   salariale,   quando  il
          contratto collettivo aziendale stipulato  con  i  sindacati
          dei  lavoratori  aderenti  alle confederazioni maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale preveda il  ricorso  al
          lavoro  a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in
          parte, la  riduzione  del  personale,  ovvero  al  fine  di
          consentire  l'assunzione  di nuovo personale, ai lavoratori
          dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta'  inferiore
          di non piu' di sessanta mesi rispetto a quella prevista per
          la  pensione di vecchiaia e una anzianita' contributiva non
          inferiore a quindici anni, qualora essi convengano  con  il
          datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il
          passaggio  al  tempo parziale per un orario non inferiore a
          diciotto ore settimanali e' riconosciuto a domanda,  previa
          autorizzazione  dell'ufficio  regionale  del lavoro e della
          massima occupazione, con decorrenza dal mese  successivo  a
          quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di
          vecchiaia".