Art. 5. Contratti di solidarieta' (( 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 )) (( del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' )) (( dal comma 5 del presente articolo, puo' essere stabilita nelle )) (( forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, )) (( mensile o annuale. )) (( 2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi )) (( dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. )) (( 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, )) (( beneficiario di una riduzione dell'ammontare della )) (( contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per )) (( i lavoratori interessati al trattamento di integrazione )) (( salariale. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' )) (( elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree )) (( individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e )) (( 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo )) (( disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, )) (( la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per )) (( cento. La presente disposizione trova applicazione con )) (( riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo )) (( 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' )) (( e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. )) (( 3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale )) (( derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge )) (( 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini )) (( dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio )) (( 1991, n. 223. )) (( 4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale )) (( corrisposto per i contratti di solidarieta' stipulati nel )) (( periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, )) (( e' elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del )) (( 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di )) (( orario e per lo stesso periodo all'impresa e' corrisposto, )) (( mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del )) (( monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta )) (( riduzione. )) (( 5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione )) (( dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. )) (( 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di )) (( personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 )) (( della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di )) (( solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di due )) (( anni, un contributo pari alla meta' del monte retributivo da )) (( esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il )) (( predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e )) (( ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori )) (( interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di )) (( retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, )) (( ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed )) (( assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terra' conto, per )) (( il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di )) (( riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in )) (( riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. )) (( 6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, )) (( corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del )) (( lavoro e della previdenza sociale competenti a norma )) (( dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; )) (( l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro del lavoro e )) (( della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla )) (( presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata )) (( presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando )) (( i trattamenti in essere. )) (( 7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte )) (( le imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche )) (( e private operanti nelle localita' termali che presentano gravi )) (( crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, )) (( entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge )) (( di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro )) (( del lavoro e della previdenza sociale e sentite le )) (( organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma )) (( l'elenco delle localita' termali cui si applicano le suddette )) (( disposizioni. )) (( 8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche )) (( per le imprese artigiane non rientranti nel campo di )) (( applicazione del trattamento straordinario di integrazione )) (( salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a )) (( condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse )) (( dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti )) (( da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati )) (( dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei )) (( lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, )) (( una prestazione di entita' non superiore a quella )) (( corrispondente alla meta' del contributo pubblico destinato ai )) (( lavoratori. )) (( 9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi )) (( di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. )) (( 223, e' ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai )) (( dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento )) (( straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro )) (( mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo )) (( importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo )) (( di anticipazione. )) (( 10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le )) (( modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare )) (( temporanee esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in )) (( aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario )) (( ridotto determinato dal medesimo contratto. )) (( 11. Per in contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia )) (( di cui al comma 10, puo' provvedervi, su richiesta )) (( dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente )) (( competente. )) (( 12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta )) (( una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione )) (( salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5. )) (( 13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti )) (( delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito )) (( del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di )) (( rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite )) (( con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato. 4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fonto di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni". - Per gli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (per il titolo vedasi in nota all'art. 4), e' il seguente: "Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863". - Il testo dell'art. 24 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 4, comma 15, della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4". - Il testo dell'art. 19, comma 1, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: 1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore di non piu' di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianita' contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e' riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia".