Art. 5-bis.
          Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano
(( 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali      ))
(( costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle          ))
(( minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9  ))
(( del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.  ))
(( 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai     ))
(( contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni    ))
(( maggiormente rappresentative sul piano nazionale.               ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.  58
          recante:  "Norme di attuazione dello statuto speciale della
          regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di previdenza e
          assicurazioni sociali" e' il seguente:
             "Art. 9. - Nella provincia di Bolzano, alle associazioni
          sindacali   costituite   esclusivamente   tra    lavoratori
          dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca
          e   ladina,   aderenti   alla  confederazione  maggiormente
          rappresentativa fra  quelle  dei  lavoratori  stessi,  sono
          estesi,  in  ordine  alla  costituzione  di  rappresentanze
          sindacali aziendali e comunque in ordine  all'esercizio  di
          tutte  le attivita' sindacali, comprese quelle di patronato
          e di assistenza sociale di cui alla legge 29  luglio  1947,
          n.  804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti
          da  norme  di  legge  alle   Associazioni   aderenti   alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale.
             Alle associazioni e alla confederazione di cui al  primo
          comma  e'  altresi'  esteso  il diritto alla rappresentanza
          negli organi collegiali della  pubblica  amministrazione  e
          degli  enti  costituiti  per  la tutela dei loro interessi,
          nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.
             La maggiore rappresentativita' della  confederazione  di
          cui  al primo comma e' accertata dal consiglio provinciale.
          Il  relativo  provvedimento  e'  impugnabile  dinanzi  alla
          sezione  autonoma  di  Bolzano del tribunale amministrativo
          regionale".