Art. 5-bis. Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano (( 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali )) (( costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle )) (( minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 )) (( del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. )) (( 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai )) (( contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni )) (( maggiormente rappresentative sul piano nazionale. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali" e' il seguente: "Art. 9. - Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attivita' sindacali, comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma e' altresi' esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi, nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale. La maggiore rappresentativita' della confederazione di cui al primo comma e' accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento e' impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale".