Art. 6. Misure per la tutela del reddito 1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro. 2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. I periodi di astensione obbligatoria (( e facoltativa )) per maternita' non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. 5. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria (( e facoltativa )) per maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. (( 5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. )) (( 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non )) (( puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di )) (( manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera )) (( femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in )) (( considerazione". )) (( 5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' )) (( le sezioni circoscrizionali per l'impegno del luogo di )) (( residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie )) (( regionali per l'impegno, convocano i lavoratori interessati per )) (( sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a )) (( notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilita' e )) (( aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro. )) (( 5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di )) (( cui al comma 5- ter, oltre ad informare i lavoratori sulle )) (( concrete possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, )) (( d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in )) (( collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed )) (( a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi. )) (( 5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali )) (( del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali )) (( per l'impegno predispongono una relazione sull'attivita' svolta )) (( e sui risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del )) (( lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali )) (( per l'impegno, alle regioni, al Parlamento e al CNEL. )) 6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita' sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennita' di mobilita', a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223. (( 8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, )) (( della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione )) (( nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano )) (( servizio alle dipendenze delle Comunita' europee, a norma del )) (( regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CECA) dei Consigli, del 18 )) (( dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, )) (( CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive )) (( modificazioni. )) (( 8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei )) (( contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per )) (( gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del )) (( corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore )) (( di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per )) (( esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, si applica anche )) (( per i periodi anteriori al 1 gennaio 1993. Restano salvi e )) (( conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul )) (( corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) 9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennita'. 10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. (( (Seguiva un periodo soppresso dalla legge di conversione). )) (( 10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui )) (( all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. )) (( 223, e' effettuata con riferimento alle disposizioni )) (( legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 )) (( dicembre 1992. )) (( 11. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. 13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. 14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. (( 15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del )) (( decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto )) (( compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi )) (( sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione )) (( di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite )) (( comunque non superiore a 800 unita' di personale dipendente da )) (( aziende pubbliche e private. )) (( 15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, )) (( comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e )) (( l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato )) (( comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai )) (( fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e )) (( di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle )) (( medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si )) (( applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5 )) (( dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del )) (( regolamento organico, in servizio alla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31 )) (( ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto )) (( nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali )) (( (INPDAI). )) (( 15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti )) (( nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, )) (( il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge )) (( 21 giugno 1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. )) (( Il Ministro della marina marcantile, con proprio decreto, )) (( determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di )) (( ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate )) (( rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo )) (( trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle )) (( eccedenze, il numero massimo di unita' cui assegnare il )) (( predetto beneficio. )) 16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima. 17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto- legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalita' di attuazione e di copertura dei relativi oneri. (( 17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo )) (( il comma 4, sono aggiunti i seguenti: )) (( "4- bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il )) (( trattamento relativo si applicano anche al personale il cui )) (( rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. )) (( 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che )) (( sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in )) (( liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore )) (( della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle )) (( indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento )) (( di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da )) (( prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi )) (( quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del )) (( trattamento di mobilita'. )) (( 4- ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 )) (( della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai )) (( lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei )) (( casi di fallimento, di concordato preventivo, di )) (( amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le )) (( norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento )) (( trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di )) (( trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale )) (( iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai )) (( pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino )) (( nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del )) (( trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la )) (( retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione )) (( deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente )) (( l'inizio del trattamento di mobilita'". )) (( 17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la )) (( percentuale di commisurazione dell'indennita' giornaliera di )) (( disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. )) (( 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa e' )) (( elevata al 25 per cento a decorrere dal 1 luglio 1993 fino al )) (( 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del )) (( Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni". - L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante: "Tutela delle lavoratrici madri" cosi' recita: "Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria del lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo comma dell'art. 15 purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali. Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento dell'indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi piu' di centoottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali. La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si troni, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'". - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda in nota all'art. 4. - L'art. 9 della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "Art. 9 (Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneita' anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 6, comma 4; d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore. 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1 e' dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla commissione regionale per l'impiego. Ove la commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza e' dichiarata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. E' data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS. 4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto. 5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato; b) si sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica soluzione l'indennita' di mobilita'; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16. 7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilita'. La commissione regionale per l'impiego con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo' disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilita' per una terza volta. 8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attivita' cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilita'. 9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo hanno facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilita', rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data facolta' di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilita', la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata. 10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il comma 2 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, piu' volte citata cosi' recita: "Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79". - Il comma 8 dell'art. 22, della ripetuta legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'art. 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione e' stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilita' e possono beneficiare, riccorrendone i presupposti, delle misure previste dall'art. 7, commi 5 e 6". - La legge 6 agosto 1975, n. 427, recante: "Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 1 settembre 1975. - Gli articoli 27 e 29 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, sono cosi' formulati: "Art. 27 (Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta capacita' innovativa e competitivita' mondiale). - 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzioine del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne. 2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unita', il numero massimo dei pensionamenti anticipati. 3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 5. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita', un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interesse nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione. 6. La facolta' di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalita' indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche' per i lavoratori dipedenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale. 7. La facolta' di cui al presente articolo, con le pro- cedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni di anzianita' contributiva". "Art. 29 (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico). - 1. La facolta' di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate". - Il comma 2 dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) e' cosi' formultato: "2. Al sesto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: 'ne' alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale'. Sono altresi' abrogati all'ottavo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'art. 23- quinquies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: 'nonche' fuori del territorio nazionale' e l'art. 9- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638". - I regolamenti n. 31/CEE e n. 11/CEEA sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 62 del 14 giugno 1962. Il regolamento CEE-EURATOM-CECA n. 259 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 56 del 4 marzo 1968. - Il comma 2 dell'art. 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' cosi' formulato: "2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, coordinato con la legge di conversione 22 aprile 1985, n. 143 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e succes- sive integrazioni e modificazioni, puo' essere corrisposto il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attivita' alterna- tive. 2. La richiesta di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilita' del personale. 2- bis. Il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, cosi' come modificato dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e' sostituito dal seguente: 'Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art. 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267'. 2- ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso". - Il comma 6 dell'art. 22 della citata legge 21 luglio 1991, n. 223, e' cosi' formulato: "6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita', prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto". - I commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recitano: "5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate la modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6. 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianta'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni". - L'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e' il seguente: "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali'. 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222: c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Per il testo dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota all'art. 1. - Il testo del comma 7 dell'art. 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali e' gia' intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilita', con il diritto alla indennita' di mobilita' nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali e' stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione". - L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" cosi' recita: "Art. 63 (Assicurazione obbligatoria). - A decorrere dal 1 gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie e' obbligatoria per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente, anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma, un contributo per l'assistenza di malattia secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, e' stabilita nel piano nazionale la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma. Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalita' di accertamento dei soggeti tenuti al pagamento, in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonche' i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma. Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". - Gli articoli 1 e 3 del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1993, n. 239 recante: "Interventi a favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali", sono i seguenti: "Art. 1. - 1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proprozionale alle ore non lavorate. 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresi' valide, anche ai fini della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. 4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". "Art. 3. - 1. I periodi di godimento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita la predetta indennita'. 2. Alla corresponsione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sara' rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'art. 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'art. 1 verra' anticipato ai lavoratori delle imprese. 3. I lavoratori interessati alle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unita', con prelazione per i soggetti di cui all'art. 2 nel limite di 1.500 unita'. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda". - Il testo delle lettere a) ed i) del comma 2 dell'art. 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante: "Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi" e' il seguente: "2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate gestioni della soppressa Cassa e, in particolare: a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; b)-h) (omissis); i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'art. 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658". - Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante "Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato" e' il seguente: "Il re- gime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonche' delle societa' Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 21 giugno 1993, n. 197 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale) e' il seguente: "Il beneficio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori 1.000 unita'". - Per il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si veda in nota all'art. 4. - Il testo del comma 8 dell'art. 9 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) e' il seguente: "Il personale marittimo e amministrativo - distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, suttufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar, nonche' per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse). Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali e' approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il medesimo decreto sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quarant'anni di contribuzione previdenziale". - Il comma 4 dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le proce- dure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione". - Il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, recante: "Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 9 marzo 1931. - L'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, recante: "Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure", cosi' recita: "Art. 4 (Contribuzione Cassa integrazione guadagni). - 1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' sostituito dal seguente: 'Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato'. 2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno". - Il testo del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, coordinato con la legge di conversione 1 giugno 1991, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1991.