Art. 6.
                  Misure per la tutela del reddito
  1.  Sino  al  31  dicembre  1995,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo  11,  comma  2,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza
del rapporto di lavoro.
  2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di  cui  al  comma  1
dell'articolo  10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio
1991, n. 223, si intendono  quelle  opere  per  le  quali  la  durata
dell'esecuzione  dei  lavori  edili  prevista  e'  di  diciotto  mesi
nell'ambito di un progetto generale  approvato  di  durata  uguale  o
superiore a trenta mesi consecutivi.
  3.  Le  disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre
1971,  n.  1204,  si   applicano   anche   ai   casi   di   fruizione
dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
  4. I periodi di astensione obbligatoria ((  e  facoltativa  ))  per
maternita'  non  vengono  computati  ai  fini  del raggiungimento dei
limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui  all'articolo  7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali
di fruizione dell'indennita' di mobilita'.
  5.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  la  lavoratrice
che,  in  periodo  di astensione obbligatoria (( e facoltativa )) per
maternita', rifiuta l'offerta  di  lavoro,  di  impiego  in  opere  o
servizi   di  pubblica  utilita',  ovvero  l'avviamento  a  corsi  di
formazione professionale.
(( 5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.  ))
(( 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non  ))
(( puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di         ))
(( manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera   ))
(( femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in          ))
(( considerazione".                                                ))
(( 5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' ))
(( le sezioni circoscrizionali per l'impegno del luogo di          ))
(( residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie      ))
(( regionali per l'impegno, convocano i lavoratori interessati per ))
(( sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a     ))
(( notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilita' e     ))
(( aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.             ))
(( 5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di ))
(( cui al comma 5- ter, oltre ad informare i lavoratori sulle      ))
(( concrete possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, ))
(( d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in       ))
(( collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed ))
(( a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.           ))
(( 5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali    ))
(( del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali   ))
(( per l'impegno predispongono una relazione sull'attivita' svolta ))
(( e sui risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del      ))
(( lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali   ))
(( per l'impegno, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.           ))
  6.  L'articolo  22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute  si  applicano
ai  lavoratori  che,  alla  data  di entrata in vigore della predetta
legge,  fruiscano  delle  proroghe  del   trattamento   speciale   di
disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
  7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, i  trattamenti  ordinari  e  speciali  di  disoccupazione  e
l'indennita'  di  mobilita'  sono  incompatibili  con  i  trattamenti
pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicurazione    generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi   dell'assicurazione   medesima,   nonche'  delle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi.
  8. Sono incompatibili con i trattamenti  di  disoccupazione  e  con
l'indennita'  di  mobilita',  a  decorrere  dalla  data di entrata in
vigore  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  i  trattamenti  di
pensionamento  anticipato,  compresi  quelli  concessi ai sensi degli
articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
(( 8-bis. A decorrere dal 1› febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, ))
(( della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione    ))
(( nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano       ))
(( servizio alle dipendenze delle Comunita' europee, a norma del   ))
(( regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CECA) dei Consigli, del 18      ))
(( dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM,   ))
(( CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive   ))
(( modificazioni.                                                  ))
(( 8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei    ))
(( contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per    ))
(( gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del           ))
(( corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore ))
(( di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per      ))
(( esigenze connesse con l'attivita' lavorativa, si applica anche  ))
(( per i periodi anteriori al 1› gennaio 1993. Restano salvi e     ))
(( conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul      ))
(( corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto.                                                        ))
  9. I provvedimenti assunti sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  22,  comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge  21
febbraio  1985,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n.  143,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del  richiamato  articolo  22, possono essere ulteriormente prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a  sei  mesi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando  l'iscrizione
degli  stessi  nella  lista  di mobilita' anche per il periodo per il
quale non percepiscono la relativa indennita'.
  10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi
5,  6  e  7,  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31
dicembre 1993, ferma restando  per  i  commi  6  e  7  l'applicazione
dell'articolo  37  della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni
si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e  sino  al  31  dicembre
1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai
settori  della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa
e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle  aree
di  declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo
2 del regolamento CEE n. 2052/88. (( (Seguiva  un  periodo  soppresso
dalla legge di conversione). ))
(( 10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui          ))
(( all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.     ))
(( 223, e' effettuata con riferimento alle disposizioni            ))
(( legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 ))
(( dicembre 1992.                                                  ))
(( 11. (Soppresso dalla legge di conversione).                     ))
  12.  I  lavoratori  di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data  del
31  dicembre  1992  e  per  i  quali  il  periodo  di  godimento  del
trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993,
beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo  di
sei mesi.
  13.  I  lavoratori  di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data  del
31  dicembre  1992,  beneficiano  del trattamento ivi previsto per un
ulteriore periodo di sei mesi.
  14.  Per  gli  anni  1992  e  1993,  i  cittadini  extracomunitari,
regolarmente   residenti   in  Italia  ed  iscritti  nelle  liste  di
collocamento, sono equiparati ai  cittadini  italiani  non  occupati,
iscritti   nelle   liste   di   collocamento,   per   quanto  attiene
all'assistenza sanitaria erogata in  Italia  dal  Servizio  sanitario
nazionale  ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni  ed
integrazioni.
(( 15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del              ))
(( decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto   ))
(( compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi    ))
(( sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione  ))
(( di crisi del settore del trasporto marittimo, nel limite        ))
(( comunque non superiore a 800 unita' di personale dipendente da  ))
(( aziende pubbliche e private.                                    ))
(( 15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4,      ))
(( comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e      ))
(( l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato      ))
(( comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai    ))
(( fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e   ))
(( di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle    ))
(( medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai quali si    ))
(( applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5      ))
(( dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del     ))
(( regolamento organico, in servizio alla data di entrata in       ))
(( vigore del presente decreto, possono optare, entro il 31        ))
(( ottobre 1993, per conservare l'iscrizione all'Istituto          ))
(( nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali  ))
(( (INPDAI).                                                       ))
(( 15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti ))
(( nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici,   ))
(( il beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  ))
(( 21 giugno 1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'.   ))
(( Il Ministro della marina marcantile, con proprio decreto,       ))
(( determina le dotazioni organiche e le relative eccedenze di     ))
(( ciascuna compagnia e gruppo portuale sulla base delle giornate  ))
(( rispettivamente lavorate nel corso dell'anno 1992 e nel primo   ))
(( trimestre dell'anno 1993, individuando, nell'ambito delle       ))
(( eccedenze, il numero massimo di unita' cui assegnare il         ))
(( predetto beneficio.                                             ))
  16.  I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti
nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
  17.  Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il
periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8,  del  decreto-
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le
stesse modalita' di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
(( 17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo ))
(( il comma 4, sono aggiunti i seguenti:                           ))
(( "4- bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il          ))
(( trattamento relativo si applicano anche al personale il cui     ))
(( rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n.  ))
(( 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che ))
(( sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in  ))
(( liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore    ))
(( della presente legge. Per i lavoratori che si trovino nelle     ))
(( indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento   ))
(( di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da      ))
(( prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi   ))
(( quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del        ))
(( trattamento di mobilita'.                                       ))
(( 4- ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4            ))
(( della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai          ))
(( lavoratori licenziati successivamente al 1› agosto 1993, nei    ))
(( casi di fallimento, di concordato preventivo, di                ))
(( amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le  ))
(( norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento        ))
(( trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di       ))
(( trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale  ))
(( iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai    ))
(( pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino  ))
(( nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del         ))
(( trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la          ))
(( retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione   ))
(( deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente         ))
(( l'inizio del trattamento di mobilita'".                         ))
((  17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la          ))
(( percentuale di commisurazione dell'indennita' giornaliera di    ))
(( disoccupazione di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,   ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1991, n.   ))
(( 169, sia elevata al 40 per cento, la percentuale stessa e'      ))
(( elevata al 25 per cento a decorrere dal 1› luglio 1993 fino al  ))
(( 31 dicembre 1993. Al relativo onere si provvede a carico del    ))
(( Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.               ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio
          1991, n.  223, e' il seguente: "Nelle aree nelle  quali  il
          CIPI,   su   proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato  di
          grave   crisi   dell'occupazione  conseguente  al  previsto
          completamento di impianti industriali o di opere  pubbliche
          di  grandi  dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati
          impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per  un
          periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e
          siano  stati  licenziati  dopo che l'avanzamento dei lavori
          edili abbia superato il settanta per cento, il  trattamento
          speciale  di  disoccupazione  e'  corrisposto  nella misura
          prevista dall'art. 7 e  per  un  periodo  non  superiore  a
          diciotto  mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  marzo  1978, n. 218. I trattamenti di cui al
          presente articolo rientrano  nella  sfera  di  applicazione
          dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
             -  Il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge 23
          luglio 1991, n. 223, e' il seguente:  "Le  disposizioni  di
          cui  all'art.  1  della  legge  3  febbraio 1963, n. 77, si
          applicano anche nel  caso  di  eventi,  non  imputabili  al
          datore  di  lavoro  o  al  lavoratore,  connessi al mancato
          rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto  per
          la  realizzazione  di opere pubbliche di grandi dimensioni,
          alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti
          originari delle predette opere,  nonche'  ai  provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria emanati ai sensi della legge 31
          maggio  1965,  n.  575,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni".
             -  L'art.  17  della  legge  30  dicembre 1971, n. 1204,
          recante:  "Tutela delle lavoratrici madri" cosi' recita:
             "Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma dell'art.
          15  e'  corrisposta  anche  nei  casi  di  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro previsti dall'art. 2, lettere b) e c),
          che si verifichino durante i periodi  di  interdizione  dal
          lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
             Le  lavoratrici  gestanti che si trovino, all'inizio del
          periodo di astensione  obbligatoria  del  lavoro,  sospese,
          assenti  dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate,
          sono ammesse al godimento  dell'indennita'  giornaliera  di
          maternita'  di  cui al primo comma dell'art. 15 purche' tra
          l'inizio   della   sospensione,   dell'assenza   o    della
          disoccupazione  e quello di detto periodo non siano decorsi
          piu' di sessanta giorni. Ai fini del computo  dei  predetti
          sessanta  giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a
          malattia  o  ad  infortunio   sul   lavoro,   accertate   e
          riconosciute    dagli    enti    gestori   delle   relative
          assicurazioni sociali.
             Qualora   l'astensione  obbligatoria  dal  lavoro  abbia
          inizio trascorsi  sessanta  giorni  dalla  risoluzione  del
          rapporto  di  lavoro  e la lavoratrice si trovi, all'inizio
          dell'astensione obbligatoria, disoccupata  e  in  godimento
          dell'indennita'   di   disoccupazione,   essa   ha  diritto
          all'indennita'   giornaliera   di    maternita'    anziche'
          all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
             La  lavoratrice,  che si trova nelle condizioni indicate
          nel  precedente  comma  ma  che   non   e'   in   godimento
          dell'indennita'   di   disoccupazione  perche'  nell'ultimo
          biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di  terzi
          non   soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
          disoccupazione, ha diritto  all'indennita'  giornaliera  di
          maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria
          dal  lavoro non siano trascorsi piu' di centoottanta giorni
          dalla data  di  risoluzione  del  rapporto  e,  nell'ultimo
          biennio  che  precede  il suddetto periodo, risultino a suo
          favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi
          settimanali.
             La lavoratrice che, nel caso di astensione  obbligatoria
          dal  lavoro  iniziata  dopo  sessanta  giorni dalla data di
          sospensione    dal    lavoro,    si    troni,    all'inizio
          dell'astensione  obbligatoria,  sospesa  e in godimento del
          trattamento di integrazione salariale a carico della  cassa
          integrazione   guadagni,  ha  diritto,  in  luogo  di  tale
          trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'".
             - Per il testo dell'art. 7 della citata legge 23  luglio
          1991, n.  223, si veda in nota all'art. 4.
             -  L'art. 9 della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223,
          cosi' recita:
             "Art. 9 (Cancellazione del  lavoratore  dalla  lista  di
          mobilita').    - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista
          di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
               a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
          professionale autorizzato dalla regione o non lo  frequenti
          regolarmente;
               b)   non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro  che  sia
          professionalmente  equivalente  ovvero,  in   mancanza   di
          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e
          che, avendo riguardo ai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore del dieci  per  cento  rispetto  a  quello  delle
          mansioni di provenienza;
               c)  non  accetti,  in  mancanza di un lavoro avente le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi  dell'art.
          6, comma 4;
               d)    non   abbia   provveduto   a   dare   preventiva
          comunicazione alla competente  sede  dell'INPS  del  lavoro
          prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6.
             2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando
          le   attivita'   lavorative  o  di  formazione  offerte  al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un luogo distante  non  piu'  di  cinquanta  chilometri,  o
          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore.
             3. La cancellazione dalla lista di  mobilita'  ai  sensi
          del  comma  1  e'  dichiarata  entro quindici giorni in via
          definitiva dalla commissione regionale per  l'impiego.  Ove
          la  commissione  non  si  pronunci  entro  tale termine, la
          decadenza  e'   dichiarata   dal   direttore   dell'ufficio
          regionale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione  nei
          successivi dieci giorni. E'  data  immediata  comunicazione
          della decisione adottata all'INPS.
             4.  La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata  i
          limiti  previsti  al  comma  2  relativi  alla dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto.
             5. Qualora il lavoro  offerto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore  a  quello  corrispondente   alle   mansioni   di
          provenienza,  il  lavoratore  che  accetti  tale offerta ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla corresponsione di un assegno  integrativo  mensile  di
          importo  pari  alla differenza tra i corrispondenti livelli
          retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro.
             6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita',
          oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
               a)  sia  stato  assunto con contratto a tempo pieno ed
          indeterminato;
               b) si sia  avvalso  della  facolta'  di  percepire  in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
               c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti
          e  delle  indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e
          16.
             7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e  indeterminato,
          che   non   abbia  superato  il  periodo  di  prova,  viene
          reiscritto  al  massimo  per  due  volte  nella  lista   di
          mobilita'.  La  commissione  regionale per l'impiego con il
          voto favorevole dei tre quarti dei  suoi  componenti,  puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta.
             8.  Il  lavoratore  avviato  e giudicato non idoneo alla
          specifica  attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,   a
          seguito   di  eventuale  visita  medica  effettuata  presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'.
             9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso  in
          cui  svolgano  attivita'  di lavoro subordinato od autonomo
          hanno facolta' di cumulare l'indennita'  di  mobilita'  nei
          limiti  in  cui  sia  utile a garantire la percezione di un
          reddito pari alla retribuzione spettante al  momento  della
          messa  in  mobilita',  rivalutato  in misura corrispondente
          alla variazione dell'indice del costo della vita  calcolato
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
          scala    mobile    delle    retribuzioni   dei   lavoratori
          dell'industria.  Ai   fini   della   determinazione   della
          retribuzione   pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'  data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa  a  periodi,  anche  parziali,  di lavoro prestato
          successivamente alla data  della  messa  in  mobilita',  la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata.
             10.   Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra nella sfera  di  applicazione  dell'art.  37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88".
             - Il comma 2 dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223,  piu'  volte  citata  cosi'  recita:  "Nell'operare la
          scelta dei lavoratori da collocare in mobilita',  l'impresa
          e'  tenuta  al  rispetto  dell'art.  9,  ultimo  comma, del
          decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79".
             -  Il  comma  8  dell'art.  22,  della ripetuta legge 23
          luglio 1991, n.  223, cosi' recita: "I lavoratori che, alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  hanno
          diritto  al  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a
          beneficiarne,  per  un  periodo  pari  a  quello   previsto
          dall'art.  11,  comma  2,  ridotto  del  numero  di giorni,
          comunque non  superiore  a  centottanta,  per  i  quali  il
          trattamento  speciale di disoccupazione e' stato percepito.
          Essi sono iscritti  nelle  liste  di  mobilita'  e  possono
          beneficiare,  riccorrendone  i  presupposti,  delle  misure
          previste dall'art. 7, commi 5 e 6".
             - La legge 6 agosto 1975, n.  427,  recante:  "Norme  in
          materia   di  garanzia  del  salario  e  di  disoccupazione
          speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia  e  affini"
          e'  pubblicata  nella    Gazzetta  Ufficiale  n. 232 del 1›
          settembre 1975.
             - Gli articoli 27 e 29  della  citata  legge  23  luglio
          1991, n. 223, sono cosi' formulati:
             "Art.  27  (Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni
          di aziende ad alta capacita'  innovativa  e  competitivita'
          mondiale).    -  1.  I  lavoratori  dipendenti  da  imprese
          industriali   caratterizzate   da   elevati   livelli    di
          innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita'
          innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
          interessate    da    esigenze    di    ristrutturazione   e
          riorganizzazione con adeguati programmi di  sviluppo  e  di
          investimenti,  che  possano  far  valere nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e
          contributiva agli  effetti  delle  disposizioni  del  primo
          comma,  lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile
          1969, n.  153, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          hanno  facolta'  di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina  di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione
          dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
          necessario   per   la   maturazione   del   requisito   dei
          trentacinque  anni  prescritto dalle disposizioni suddette,
          ed in ogni caso non superiore al periodo  compreso  tra  la
          data  di  risoluzioine del rapporto e quella del compimento
          di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque  anni  se
          donne.
             2.  Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ovvero  il  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  secondo  le rispettive competenze,
          individua i criteri per la selezione delle imprese  di  cui
          al  comma  1  e  determina,  entro  il  limite  massimo  di
          undicimila unita',  il  numero  massimo  dei  pensionamenti
          anticipati.
             3.   Le   imprese,   singolarmente   o   per  gruppo  di
          appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al  comma  1,
          che  intendano  avvalersi  delle  disposizioni del presente
          articolo,  presentano  programmi  di   ristrutturazione   e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze    strutturali   di   manodopera,   richiedendone
          l'accertamento  da   parte   del   CIPE   unitamente   alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
             4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita'
          puo'  essere  esercitata  da  un  numero  di lavoratori non
          superiore a quello delle eccedenze accertate  dal  CIPE.  I
          lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa
          di  appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della
          facolta' di cui al  comma  1,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione  all'impresa  stessa  o  al gruppo di imprese
          degli accertamenti del CIPE,  ovvero  entro  trenta  giorni
          dalla  maturazione  dei trenta anni di anzianita' di cui al
          comma 1, se posteriore.  L'impresa entro dieci giorni dalla
          scadenza del termine  trasmette  all'INPS  le  domande  dei
          lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'art.
          22  della  legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il
          numero  dei  lavoratori  che  esercitano  la  facolta'   di
          pensionamento  anticipato  sia  superiore  a  quello  delle
          eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in  base
          alle  esigenze  di  ristrutturazione e riorganizzazione. Il
          rapporto di lavoro  dei  dipendenti  le  cui  domande  sono
          trasmesse  all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese
          in cui l'impresa effettua la trasmissione.
             5. La gestione di cui all'art. 37 della  legge  9  marzo
          1989,  n.  88,  corrisponde  al  Fondo  pensioni lavoratori
          dipendenti,  per  ciascun  mese  di   anticipazione   della
          pensione,    una    somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore  per
          il  Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita
          da ciascun lavoratore  interessato,  ragguagliata  a  mese,
          nonche'  una  somma pari all'importo mensile della pensione
          anticipata,  ivi  compresa   la   tredicesima   mensilita'.
          L'impresa,  entro  trenta  giorni  dalla richiesta da parte
          dell'INPS,  e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore   della
          gestione  di  cui  all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
          88,  per  ciascun  dipendente  che  abbia   usufruito   del
          pensionamento  anticipato di anzianita', un contributo pari
          al trenta per cento  degli  oneri  complessivi  di  cui  al
          presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
          contributo  stesso,  con addebito di interesse nella misura
          del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
          mensili,  di  pari importo, non superiore a quello dei mesi
          di anticipazione della pensione.
             6. La facolta' di pensionamento  anticipato  di  cui  al
          presente  articolo, nei limiti e con le modalita' indicati,
          vale fino al  31  dicembre  1991  anche  per  i  lavoratori
          dipendenti    dalle   imprese   industriali   del   settore
          siderurgico   privato,   dalle   imprese   industriali    a
          partecipazione  statale  del settore alluminio e produzione
          di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche'  per
          i   lavoratori   dipedenti   dalle   imprese   del  settore
          cantieristico  privato,  limitatamente  alle   imprese   di
          costruzione,   riparazione,  demolizione  e  trasformazione
          navale.
             7. La facolta' di cui al presente articolo, con le  pro-
          cedure,  i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti,
          e' altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai  fini
          del  conseguimento  della  pensione  di  vecchiaia, con una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  per  i  periodi
          mancanti  al  raggiungimento  della  normale  eta' per essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano
          previsto   l'utilizzazione   in   accordi  aziendali  o  di
          comparto, di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni  se
          uomini  e  ai  cinquanta  anni  se  donne e che possano far
          valere non meno di quindici anni e non piu' di trenta  anni
          di anzianita' contributiva".
             "Art.   29   (Trattamenti   di  anzianita'  nel  settore
          siderurgico pubblico). - 1. La facolta' di cui all'art. 27,
          con le contribuzioni a carico delle  imprese  dal  medesimo
          previste,  e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini
          del conseguimento della  pensione  di  vecchiaia,  con  una
          maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa  per i periodi
          mancanti al raggiungimento  della  normale  eta'  per  essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          industriali del settore siderurgico pubblico, ivi  comprese
          le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1›
          aprile  1989,  n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici  di
          materiali   refrattari,   dalle   imprese   produttrici  di
          elettrodi   di   grafite   artificiale   per    l'industria
          siderurgica  e  dalle  imprese  del  settore  cantieristico
          pubblico,  limitatamente  alle  imprese   di   costruzione,
          riparazione,  demolizione  e trasformazione navale, di eta'
          non inferiore a quella di cui all'art.    1,  primo  comma,
          della  legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5,
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1988,  n.  48,  che
          possano  far valere non meno di quindici anni di anzianita'
          contributiva, nei limiti di novemila  unita'.  Con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale e del
          Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme
          di attuazione  per  la  ripartizione  del  predetto  limite
          numerico tra le aziende interessate".
             -  Il  comma 2 dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
          di finanza pubblica 1991-1993) e' cosi' formultato: "2.  Al
          sesto  comma dell'art.  20 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27  aprile  1968,  n.    488,  come  sostituito
          dall'art.  20  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, sono
          abrogate le parole: 'ne' alle pensioni corrisposte a coloro
          che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di  terzi
          fuori  del  territorio  nazionale'.  Sono altresi' abrogati
          all'ottavo comma dell'art. 22 della legge 30  aprile  1969,
          n. 153, inserito dall'art.  23- quinquies del decreto-legge
          30  giugno  1972,  n.  267,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 11 agosto 1972, n.  485,  le  parole:  'nonche'
          fuori  del  territorio  nazionale'  e  l'art.  9-  bis  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638".
             -  I  regolamenti n. 31/CEE e n. 11/CEEA sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 62  del
          14  giugno 1962.  Il regolamento CEE-EURATOM-CECA n. 259 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. 56 del 4 marzo 1968.
             - Il comma 2 dell'art. 22 della legge 23 luglio 1991, n.
          223, e' cosi' formulato: "2. I provvedimenti relativi  alle
          domande  di  proroga  di trattamento, che scada prima della
          data di entrata in vigore della presente legge o che sia in
          corso  alla  data  medesima,  sono   assunti   secondo   la
          previgente  normativa  nei  limti temporali determinati dal
          CIPI in sede di accertamento delle cause di  intervento,  o
          per  un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla
          data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai
          sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21  febbraio  1985,  n.
          23,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 aprile
          1985, n. 143, e successive  modificazioni,  e  dell'art.  2
          della   legge   27   luglio  1979,  n.  301,  e  successive
          modificazioni".
             - Il testo dell'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23,
          coordinato con la legge di conversione 22 aprile  1985,  n.
          143  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di interventi nei
          settori dell'industria e della  distribuzione  commerciale)
          e' il seguente:
             "Art.  2. - 1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad
          amministrazione straordinaria per le quali sia  cessata  la
          continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2
          del  decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
          modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e  succes-
          sive  integrazioni e modificazioni, puo' essere corrisposto
          il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria
          per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  al  fine   di
          consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte
          delle  imprese  cessionarie  delle  aziende  commissariate,
          anche mediante la loro collocazione in  attivita'  alterna-
          tive.
             2.  La richiesta di concessione della Cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  deve  essere  corredata   di   una
          relazione  previsionale  analitica  del  commissario  della
          procedura di amministrazione straordinaria, riguardante  la
          mobilita' del personale.
             2-  bis. Il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 31
          luglio   1981,   n.   414,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2 ottobre 1981, n. 544, cosi'
          come modificato dal comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 9
          aprile 1984, n. 62, convertito in legge, con modificazioni,
          dalla legge 8  giugno  1984,  n.  212,  e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Le  indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle
          imprese  sottoposte  alla  procedura   di   amministrazione
          straordinaria  ai  sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
          3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato
          a  decorrere  dai  due  anni  precedenti  la emanazione del
          provvedimento che dispone la  continuazione  dell'esercizio
          dell'impresa  da  parte  del  commissario o dei commissari,
          ovvero dovute ai dipendenti  delle  imprese  che,  pur  non
          avendo  ottenuto  la continuazione dell'esercizio, facciano
          parte dello stesso gruppo, sono  considerate  per  il  loro
          intero  importo  come debiti contratti per la continuazione
          dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'art.  111, n.
          1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267'.
             2- ter. Alle imprese sottoposte a procedura  concorsuale
          che  continuino  nell'esercizio di impresa, la disposizione
          del sesto comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982,  n.
          297,  si  applica  con  riferimento alla data di cessazione
          della continuazione dell'esercizio stesso".
             - Il comma 6 dell'art. 22 della citata legge  21  luglio
          1991,  n.    223,  e'  cosi'  formulato:  "6.  Continuano a
          beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino
          a centottanta giorni successivi alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  i lavoratori che risultino
          beneficiarne alla data  del  31  dicembre  1988  in  quanto
          dipendenti  dalle  societa'  non operative costituite dalla
          GEPI sulla base  della  normativa  vigente,  ed  aventi  ad
          oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il
          reimpiego,  ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle
          seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n.
          291, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1977,  n.  501,  e  successive  modificazioni;  art.  5 del
          decreto-legge 9 dicembre  1981,  n.  721,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6,
          comma 6,  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988, n. 48. Tale periodo e' elevato  ad  un  anno  per  le
          imprese  ubicate  nei  territori  di  cui  al  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218.  Durante  questo periodo le imprese,
          previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali  dei
          lavoratori,   da  esaurire  non  prima  di  trenta  giorni,
          collocano in  mobilita'  i  predetti  lavoratori  dando  le
          comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso
          le  imprese  non  sono  tenute  al  pagamento  della  somma
          prevista dall'art.  5, comma 4. I lavoratori  collocati  in
          mobilita'  ai  sensi del presente comma sono iscritti nella
          lista di  mobilita'  ed  hanno  diritto  all'indennita'  di
          mobilita'  di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto
          previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge i lavoratori di cui
          al  presente  comma  hanno  facolta'   di   richiedere   la
          corresponsione    anticipata    dell'indennita',   prevista
          dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e'  aumentata
          in misura pari al trattamento di integrazione salariale non
          ancora goduto".
             -  I  commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della medesima legge 23
          luglio 1991, n. 223, cosi' recitano:
             "5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili  con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
          27 febbraio 1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sono determinate  la  modalita'  e  le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi  a
          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6.  Nelle  aree  di  cui  al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianta'. Per i lavoratori dipendenti  anteriormente  alla
          data del 1› gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
             -  L'art.  37  della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante:
          "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro", e' il seguente:
             "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali  e  di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali'.
             2. Il finanziamento  della  gestione  e'  assunto  dallo
          Stato.
             3. Sono a carico della gestione:
               a)  le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile 1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973,  n.  854,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               b)  l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222:
               c) una quota parte di ciascuna mensilita' di  pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni dei lavoratori autonomi, dalla  gestione  speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un  importo
          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
          3, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto centrale di statistica;
               d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
          disposte  per  legge  in  favore  di particolari categorie,
          settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
          lavoro, di  solidarieta'  e  l'apprendistato  e  gli  oneri
          relativi  a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
          per legge il  concorso  dello  Stato  o  a  trattamenti  di
          integrazione   salariale   straordinaria  e  a  trattamenti
          speciali di disoccupazione di cui  alle  leggi  5  novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro  trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
               e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
               f)  l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge  28  agosto
          1970,  n.    622,  convertito  in legge, con modificazioni,
          dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
          di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,  delle
          maggiorazioni  di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
          aprile 1985, n.  140,  nonche'  delle  quote  di  pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate alleate e presso l'UNRRA.  Sono  altresi'  a  carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.
             4. L'onere di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  assorbe
          l'importo  di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
          903, i contributi di cui all'art. 20 della legge  3  giugno
          1975,  n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
          843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
             5. L'importo dei trasferimenti da parte dello  Stato  ai
          fini  della  progressiva assunzione degli oneri di cui alle
          lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito  annualmente  con
          la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
          oneri  di  cui  al  presente  articolo si provvede mediante
          proporzionale  utilizzazione  degli  stanziamenti  disposti
          dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
             6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  con  decorrenza
          anteriore  al  1›  gennaio  1989  e   delle   pensioni   di
          riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
          ative  spese di amministrazione e' assunto progressivamente
          a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
          legge finanziaria,  tenendo  anche  conto  degli  eventuali
          apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
             7.  Il  bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
          forma di intervento, evidenzia l'apporto dello  Stato,  gli
          eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
          le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
             8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
          di  lavoro  destinati  al  finanziamento dei trattamenti di
          integrazione  salariale  straordinaria  e  dei  trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,  n.  1115,  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
          finanziamento dei pensionamenti anticipati".
             - Per il testo dell'obiettivo 2 del regolamento  CEE  n.
          2052/88 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  testo  del  comma  7  dell'art. 22 della legge 23
          luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "7. I lavoratori  che,
          alla  data di entrata in vigore della presente legge, hanno
          titolo al trattamento speciale  di  disoccupazione  di  cui
          alla  legge  5  novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in
          aree di crisi  economica  settoriale  o  locale,  ai  sensi
          dell'art.  4  della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono
          stati  licenziati  da  imprese  per  le   quali   e'   gia'
          intervenuto   l'accertamento   da   parte  del  CIPI  della
          situazione  di  crisi  aziendale  ovvero  che  sono   stati
          licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo  1978,  n.  218,  cessano  di  beneficiare  di   tale
          trattamento  e  sono iscritti nelle liste di mobilita', con
          il  diritto  alla  indennita'  di  mobilita'  nella  misura
          iniziale  pari al trattamento speciale di disoccupazione da
          essi precedentemente  percepito,  per  un  periodo  pari  a
          quello previsto nell'art. 7, ridotto del numero dei giorni,
          comunque  non superiore a centottanta, per i quali e' stato
          percepito il trattamento speciale di disoccupazione".
             - L'art. 63  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          recante:    "Istituzione  del Servizio sanitario nazionale"
          cosi' recita:
             "Art. 63 (Assicurazione obbligatoria). - A decorrere dal
          1› gennaio  1980  l'assicurazione  contro  le  malattie  e'
          obbligatoria per tutti i cittadini.
             I  cittadini  che,  secondo  le  leggi vigenti, non sono
          tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura
          pubblica  sono  assicurati  presso  il  servizio  sanitario
          nazionale  nel  limite  delle prestazioni sanitarie erogate
          agli assicurati del disciolto INAM.
             A partire dalla data di cui al primo comma  i  cittadini
          di  cui  al  comma  precedente  soggetti  all'obbligo della
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche (IRPEF),
          sono tenuti a versare annualmente, anche  per  i  familiari
          che  si  trovino  nelle  condizioni indicate nel precedente
          comma, un contributo per l'assistenza di  malattia  secondo
          le modalita' di cui ai commi seguenti.
             Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', da emanarsi
          entro il 30  ottobre  di  ogni  anno  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  e'  stabilita  nel  piano  nazionale  la  quota
          annuale  da  porre  a  carico  degli interessati per l'anno
          successivo. Detta quota e' calcolata  tenendo  conto  delle
          variazioni  previste  nel  costo medio pro capite dell'anno
          precedente  per  le prestazioni sanitarie di cui al secondo
          comma.
             Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente
          comma mediante accreditamento  in  conto  corrente  postale
          intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con
          imputazione  ad apposito capitolo da istituirsi nello stato
          di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
             Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con  il
          Ministro  delle  finanze, saranno stabilite le modalita' di
          accertamento  dei   soggeti   tenuti   al   pagamento,   in
          collegamento  con  la  dichiarazione dei redditi, nonche' i
          tempi ed i controlli  relativi  ai  versamenti  di  cui  al
          precedente comma.
             Per  il  mancato  versamento  o  per  omessa  o infedele
          dichiarazione, si applicano le sanzioni previste  per  tali
          casi   nel  titolo  V  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
             - Gli articoli 1 e 3 del D.L. 21 giugno  1993,  n.  199,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 9 agosto 1993,
          n. 239 recante:  "Interventi a favore dei dipendenti  delle
          imprese   di   spedizione   internazionale,  dai  magazzini
          generali e dagli spedizionieri doganali", sono i seguenti:
             "Art. 1.  -  1.  In  conseguenza  dell'abolizione  delle
          frontiere  fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del
          mercato interno comunitario alla data del 1› gennaio  1993,
          ai  lavoratori,  dipendenti dalle imprese del settore della
          spedizione internazionale e  dei  magazzini  generali,  ivi
          compresi  i  centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 23 gennaio 1973, n.  43,  gia'  in  servizio
          alla  data  del 1› gennaio 1992 e che, a causa degli eventi
          soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993,  e'
          corrisposta  un'indennita'  pari  al trattamento massimo di
          integrazione  salariale   straordinaria,   previsto   dalle
          vigenti  disposizioni,  nonche'  gli assegni familiari, ove
          spettanti.  Per  i  lavoratori  dipendenti  dalle  predette
          imprese  lavoranti  ad orario ridotto, la citata indennita'
          e' calcolata in misura proprozionale alle ore non lavorate.
             2. Le imprese di cui al comma 1 presentano  le  relative
          domande,   accompagnate   dal   verbale   di  consultazione
          sindacale,   redatto   con   le   OO.SS.   dei   lavoratori
          territorialmente  competenti,  al  Ministero  del  lavoro e
          della previdenza sociale. Sono altresi'  valide,  anche  ai
          fini  della  disposizione  di  cui  all'art. 2, comma 3, le
          domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  ancorche'  pervenute  agli
          uffici del lavoro.
             3.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale
          adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti
          provvedimenti di  concessione  dell'indennita'  di  cui  al
          comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.
             4.  Le  imprese  di  cui al comma 1 sono tenute, per gli
          anni 1993 e 1994, al versamento di un  contributo  speciale
          pari  a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della
          retribuzione determinata a norma dell'art. 12  della  legge
          30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori
          di  lavoro  e  dei  lavoratori,  nonche'  di  un contributo
          addizionale pari a quello previsto dall'art.  8,  comma  1,
          del  decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,   n.   160,
          relativamente  ai  lavoratori che percepiscono l'indennita'
          di  cui  al  comma  1.    L'ammontare  di  tali  contributi
          affluisce  alla gestione per gli interventi assistenziali e
          di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art.  37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88".
             "Art.  3. - 1. I periodi di godimento dell'indennita' di
          cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti  d'ufficio  utili
          ai  fini  del  conseguimento del diritto alla pensione e ai
          fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo
          figurativo e' calcolato sulla base della  retribuzione  cui
          e' riferita la predetta indennita'.
             2.  Alla  corresponsione  delle  indennita'  di cui agli
          articoli  1  e  2,  provvede  l'Istituto  nazionale   della
          previdenza  sociale  che  sara' rimborsato per la parte non
          coperta dal contributo di cui all'art. 1,  comma  4,  sulla
          base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale. Il trattamento di
          cui  all'art.  1  verra'  anticipato  ai  lavoratori  delle
          imprese.
             3.  I lavoratori interessati alle indennita' di cui agli
          articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a
          3.500 unita', con prelazione per i soggetti di cui all'art.
          2 nel limite di 1.500 unita'. L'ammissione  ai  conseguenti
          benefici  opera  in  funzione  della  data di presentazione
          della domanda".
             - Il testo delle lettere a) ed i) del comma 2  dell'art.
          4   della   legge   26   luglio   1984,  n.  413,  recante:
          "Riordinamento pensionistico dei lavoratori  marittimi"  e'
          il seguente:
             "2.  Dalla  stessa  data  sono  altresi'  iscritti  alle
          predette assicurazioni tutti  i  lavoratori  marittimi  che
          esercitano  la  navigazione  a  scopo  professionale e che,
          secondo la normativa precedentemente in  vigore,  avrebbero
          avuto  titolo  all'iscrizione  alle indicate gestioni della
          soppressa Cassa e, in particolare:
               a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che
          compongono, ai sensi  di  legge,  l'equipaggio  delle  navi
          munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
             b)-h) (omissis);
              i)  il  personale  in  ruolo  organico  appartenente ai
          servizi amministrativi ed  allo  stato  maggiore  navigante
          dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di
          preminente  interesse  nazionale  e dalle aziende esercenti
          servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'art. 58,  primo
          comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658".
             -  Il  testo  del  comma  10  dell'art.  3 della legge 5
          dicembre   1986,   n.   856,   recante   "Norme   per    la
          ristrutturazione  della  flotta pubblica (gruppo Finmare) e
          interventi per l'armamento privato" e' il seguente: "Il re-
          gime giuridico ed  economico  per  il  personale  di  stato
          maggiore  navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino,
          Adriatica,  Tirrenia,  nonche'  delle   societa'   Caremar,
          Toremar  e Siremar disciplinate con regolamento organico ai
          sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per  il  solo
          personale  iscritto  alla  data  di entrata in vigore della
          presente legge".
             - Il testo dell'art. 4, comma  1,  del  D.L.  21  giugno
          1993,  n.  197  (Disposizioni  urgenti in materia di lavoro
          portuale) e' il seguente:  "Il beneficio di cui all'art. 1,
          comma 1,  del  decreto-legge  7  settembre  1992,  n.  370,
          convertito  dalla  legge  5  novembre  1992,  n.    428, e'
          differito al 31 dicembre  1993,  nel  limite  di  ulteriori
          1.000 unita'".
             -  Per  il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, si veda in nota all'art. 4.
             - Il testo del comma 8 dell'art.  9  del  D.L.  4  marzo
          1989,  n.  77,  coordinato  con  la  legge di conversione 5
          maggio 1989, n. 160 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          trasporti  e  di concessioni marittime) e' il seguente: "Il
          personale marittimo e amministrativo  -  distinto,  per  il
          personale  marittimo,  nelle  qualifiche  professionali  di
          ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano
          di lungo corso), ufficiali di macchina (in  possesso  della
          patente  di  capitano  di  macchina), ufficiali commissari,
          ufficiali  R.T.,  sottufficiali  e   comuni   di   coperta,
          sottufficiali  e comuni di macchina, suttufficiali e comuni
          del   settore   alberghiero,   e,    per    il    personale
          amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente
          per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
          5, e' posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti
          previsti  dall'art.  3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
          che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche  per  le
          societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE
          (Tirrenia,  Adriatica,  Toremar, Caremar, Siremar, Saremar,
          nonche' per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati  dalle
          stesse).  Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto
          immediato,  secondo  programmi   concernenti   il   periodo
          1989-1993,  il  primo  dei  quali e' approvato entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con decreto del Ministro della marina mercantile,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  delle  partecipazioni  statali,  in
          relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie,
          per  effetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          stimate  con  il medesimo decreto sulla base degli elementi
          all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma  10.
          Il   pensionamento   anticipato   del  personale  eccedente
          comporta la risoluzione di diritto del rapporto di  lavoro.
          Con  la  medesima  procedura  sono  approvati gli ulteriori
          programmi. I relativi importi  sono  iscritti  in  apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero della
          marina mercantile, mediante corrispondente riduzione  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  3061  dello  stato di
          previsione  per  ciascuno  degli   anni   interessati.   Il
          trattamento   di   pensione   e'   liquidato   sulla   base
          dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
          quello compreso tra la data della risoluzione del  rapporto
          di  lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione
          di  vecchiaia,  ovvero  del  minor  periodo  necessario  al
          conseguimento     di    quarant'anni    di    contribuzione
          previdenziale".
             - Il comma 4 dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223,  e'  il  seguente: "4. L'imprenditore che, a titolo di
          affitto, abbia assunto  la  gestione,  anche  parziale,  di
          aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure
          di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
          nell'acquisto  delle medesime. Una volta esaurite le proce-
          dure  previste  dalle  norme  vigenti  per  la   definitiva
          determinazione   del   prezzo   di   vendita  dell'azienda,
          l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
          dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
          sia riconosciuto il diritto  di  prelazione.  Tale  diritto
          deve  essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
          della comunicazione".
             -  Il  R.D.   8   gennaio   1931,   n.   148,   recante:
          "Coordinamento  delle  norme sulla disciplina giuridica dei
          rapporti collettivi del lavoro con quelle  sul  trattamento
          giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
          linee  di navigazione interna in regime di concessione", e'
          pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale   n. 59  del  9  marzo
          1931.
             -  L'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, recante:
          "Attuazione del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
          del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
          triennio  1985-1987,  agevolazioni dell'esodo del personale
          inidoneo ed altre misure", cosi' recita:
             "Art. 4 (Contribuzione Cassa integrazione  guadagni).  -
          1.  Il  primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.  869,  come
          modificato  dall'art.  1 della legge 8 agosto 1972, n. 464,
          e' sostituito dal seguente:
             'Sono  escluse  dall'applicazione  delle   norme   sulla
          integrazione  dei  guadagni degli operai dell'industria: le
          imprese   armatoriali   di   navigazione    o    ausiliarie
          dell'armamento,  le  imprese  ferroviarie,  tranviarie e di
          navigazione   interna,   nonche'   le   imprese   esercenti
          autoservizi  pubblici  di linea tenute all'osservanza delle
          leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n.  1054,
          o  che  comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo
          di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi  di
          trasporto;  le  imprese  di  spettacoli;  gli  esercenti la
          piccola pesca e le imprese per  la  pesca  industriale;  le
          imprese  artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni
          familiari;  le  cooperative,  i  gruppi,  le  compagnie   e
          carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le
          imprese   industriali   degli   enti   pubblici,  anche  se
          municipalizzate, e dello Stato'.
             2. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  nuova
          aliquota   contributiva   dovuta  alla  Cassa  integrazione
          guadagni  degli  operai  dell'industria,  il  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, dispone  la  corresponsione  a  favore
          della predetta gestione di un contributo a titolo di minori
          entrate  valutato  nel  limite  di  8  miliardi  di lire in
          ragione d'anno".
             - Il testo del D.L. 29 marzo 1991,  n.  108,  coordinato
          con  la  legge  di  conversione  1›  giugno  1991,  n.  169
          (Disposizioni    urgenti    in    materia    di    sostegno
          dell'occupazione)  e'  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
          n. 147 del 25 giugno 1991.