Art. 7.
           Norme in materia di cassa integrazione guadagni
  1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,
e' sostituito dal seguente:
  "  4.  La  domanda  del  trattamento  straordinario di integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del  trattamento  medesimo
devono  essere  presentate,  nel  termine  previsto  dal  primo comma
dell'articolo 7 della legge  20  maggio  1975,  n.  164,  all'ufficio
regionale  del  lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale  del  lavoro  territorialmente  competenti.  Nel  caso   di
presentazione  tardiva  della  domanda  si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7".
  1-bis. (( Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge           ))
(( 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente:                ))
  "2-bis. (( Con il provvedimento di cui al comma 2, il            ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza       ))
(( dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di   ))
(( proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo  ))
(( 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto         ))
(( nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative        ))
(( prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove ))
(( spettanti".                                                     ))
  2. Ai fini dell'erogazione del  contributo  previsto  dall'articolo
15,  comma  52,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  per  "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con  passaggio
diretto  ed  immediato  da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da
societa' in stato  di  amministrazione  straordinaria,  in  quanto  i
lavoratori  interessati  siano  posti  in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei limiti delle  risorse  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52.
  3.  Le  disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5
agosto 1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,  mantengono  la
propria  validita'  in  quanto  normativa  speciale  valevole  per il
settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla  successiva
legge 23 luglio 1991, n. 223.
  4.  Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  si
applicano  anche al settore dei giornali periodici e al settore delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a  tutti  i  dipendenti
delle  aziende  interessate,  quale  che  sia  il  loro inquadramento
professionale, nonche' ai  dipendenti  delle  aziende  funzionalmente
collegate.
  5.  Sino  al  31  dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  il  CIPI  puo'
concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993
e  di  lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la
medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i  casi  in
cui  il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100,
ove  si  riscontri  l'esistenza  di particolari difficolta' di ordine
temporale nella realizzazione del programma di gestione della  crisi,
oppure  vengano  riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili
alla volonta' dell'azienda.
  6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al  31  dicembre
1995  le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio
1975,  n.  164,  relative  alle  contrazioni  ed   alle   sospensioni
dell'attivita'  produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da
cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un  periodo
non  superiore  a  ventiquattro  mesi  consecutivi,  ovvero  per piu'
periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio.
  6-bis. (( Con decreto del Ministro del lavoro e della            ))
(( previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la      ))
(( societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad   ))
(( assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del          ))
(( decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con          ))
(( modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori ))
(( che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge ))
(( 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa          ))
(( integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12     ))
(( agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei          ))
(( confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa ))
(( cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per ))
(( le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento ))
(( o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le     ))
(( fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata ))
(( legge n. 223 del 1991.                                          ))
  6-ter. (( Le disposizioni di cui al comma 6-bis si               ))
(( applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni ))
(( in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5   ))
(( novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto  ))
(( 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonche' delle         ))
(( disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975,  ))
(( n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13       ))
(( dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni dalla      ))
(( legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia'          ))
(( collocati in mobilita'.                                         ))
  6-quater. (( Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter         ))
(( del presente articolo e' concesso il trattamento                ))
(( straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo  ))
(( 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive   ))
(( modificazioni.                                                  ))
  6-quinquies. (( Sono applicabili le disposizioni vigenti         ))
(( concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento      ))
(( delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il      ))
(( conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.         ))
  6-sexies. (( Il Ministro del tesoro, con proprio decreto,        ))
(( dispone il conferimento della somma di cui al comma             ))
((   6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede        ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))
(( ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001      ))
(( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, ))
(( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  ))
(( Ministero del tesoro.                                           ))
  7. (( Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di     ))
(( trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al   ))
(( comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223,    ))
(( sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che    ))
(( occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e  ))
(( turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di ))
(( 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre     ))
(( 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle       ))
(( imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50    ))
(( addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di    ))
(( spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993,   ))
(( 1994 e 1995.                                                    ))
  8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo  periodo  le  parole da "di omologazione" sino alle parole "dei
beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo  periodo,  sono
inseriti   i  seguenti  periodi:  "Il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di
mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori  sara'  detratto  da   quello   previsto   nel   caso   di
dichiarazione di fallimento".
 9.  L'articolo  2-  ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.  460,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2-ter  ((  (Assunzione  di  lavoratori  in  esubero da parte
dell'INSAR). - 1. )) La societa' Iniziative Sardegna  S.p.a.  (INSAR)
e'  autorizzata  all'assunzione  dei lavoratori in esubero dipendenti
dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei  lavori
per  la  costruzione  della  termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo,
secondo, terzo  e  quarto  gruppo)  e  dalle  medesime  licenziati  o
collocati in mobilita'.
   2.  I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1  o  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente decreto per i lavoratori collocati
nelle liste di mobilita'.
   3.  Ai  predetti  lavoratori  assunti  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  5,  primo  comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio  1982,  n.
25,   e'   riconosciuto  il  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23  luglio
1991, n. 223.
   4.  Il  CIPI  con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  indica,  nei  limiti
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  5,  il numero dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri  per  la  loro  individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
    5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero.
   6.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
  10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS  a  titolo
di   trattamenti   straordinari   di   integrazione   salariale  sono
incrementati di lire 350 miliardi.
(( 10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, ))
(( n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite   ))
(( le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".               ))
(( 10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in         ))
(( base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con   ))
(( modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata      ))
(( dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e'       ))
(( equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il comma 4 dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991,  n.
          223,   e'   il  seguente:  "La  richiesta  del  trattamento
          straordinario  di  integrazione   salariale   deve   essere
          presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7
          della  legge  20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale
          del lavoro e della massima occupazione  ed  all'Ispettorato
          regionale  del lavoro territorialmente competenti. Nel caso
          di presentazione tardiva  della  richiesta  si  applica  il
          secondo comma del predetto art.  7".
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n.
          164, recante: "Provvedimenti per la garanzia del  salario",
          e' il seguente:
             "Art.    7    (Procedimento   d'integrazione   salariale
          ordinaria).  -   Per   l'ammissione   al   trattamento   di
          integrazione  salariale  l'imprenditore  presenta alla sede
          provinciale  dell'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale   apposita  domanda  nella  quale  dovranno  essere
          indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario
          di lavoro e la  loro  presumibile  durata,  il  numero  dei
          lavoratori  interessati e delle ore di effettivo lavoro. La
          domanda deve essere  presentata  entro  il  termine  di  25
          giorni  dalla  fine del periodo di paga in corso al termine
          della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o  la
          riduzione dell'orario di lavoro.
             Qualora  la  domanda  venga  presentata  dopo il termine
          indicato  nel  comma  precedente,  l'eventuale  trattamento
          d'integrazione  salariale non potra' aver luogo per periodi
          anteriori  di  una  settimana   rispetto   alla   data   di
          presentazione.
             Qualora   dall'omessa   o  tardiva  presentazione  della
          domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita
          totale o parziale del diritto  all'integrazione  salariale,
          l'imprenditore  e'  tenuto  a  corrispondere  ai lavoratori
          stessi una  somma  d'importo  equivalente  all'integrazione
          salariale non percepita".
             -  Il  testo del comma 2 dell'art. 10 della citata legge
          23 luglio 1991, n.  223,  e'  il  seguente:  "Nei  casi  di
          sospensione  dal  lavoro  derivante  dagli eventi di cui al
          commma  1,  il  trattamento   ordinario   di   integrazione
          salariale  e'  concesso, per ciascuna opera, per un periodo
          complessivamente  non  superiore  a  tre  mesi a favore dei
          lavoratori per i quali siano stati versati o  siano  dovuti
          per  il  lavoro  prestato nel settore dell'edilizia, almeno
          sei contributi mensili o  ventisei  contributi  settimanali
          nel  biennio  precedente  alla  decorrenza  del trattamento
          medesimo.  Tale  trattamento  e'  prorogabile  per  periodi
          trimestrali,  per  un  periodo massimo complessivamente non
          superiore ad un quarto della durata  dei  lavori  necessari
          per   il  completamento  dell'opera,  quale  risulta  dalle
          clausole contrattuali. La  concessione  delle  proroghe  e'
          disposta   dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, su proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
          datori di lavoro, previo accertamento  da  parte  del  CIPI
          della  natura  e  della durata delle cause di interruzione,
          dell'eventuale esistenza di responsabilita' in ordine  agli
          eventi  produttivi  delle  sospensioni intervenute, nonche'
          dell'esistenza  di  concrete  prospettive  di  ripresa.  Il
          relativo  trattamento  e'  erogato  dalla  gestione  di cui
          all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88".
             - Il testo del comma 6 dell'art. 2 della medesima  legge
          23  luglio  1991,  n. 223, e' il seguente: "Il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'   disporre   il
          pagamento  diretto  ai  lavoratori, da parte dell'INPS, del
          trattamento straordinario di integrazione salariale, con il
          connesso assegno per il nucleo  familiare,  ove  spettante,
          quando  per  l'impresa  ricorrano comprovate difficolta' di
          ordine finanziario accertate  dall'Ispettorato  provinciale
          del  lavoro  territorialmente competente. Restano fermi gli
          obblighi del datore di lavoro in ordine alle  comunicazioni
          prescritte nei confronti dell'INPS".
             -  Il  comma  52 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988,
          recante:   "Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          1988)", cosi' recita: "Per un periodo  di  cinque  anni,  a
          decorrere  dal  1›  gennaio  1988, alle imprese industriali
          manifatturiere,  anche  artigiane   e   cooperative,   gia'
          esistenti  alla data del 1› ottobre 1987, le quali occupino
          non  piu'  di  100  lavoratori  con   contratto   a   tempo
          indeterminato  e  pocedano,  entro  il  31 dicembre 1990, a
          nuove  assunzioni  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato,  spetta,  per  ogni  lavoratore  assunto  ed
          occupato in aggiunta ai lavoratori  a  tempo  indeterminato
          risultanti  in  organico  alla data del 1› ottobre 1987, un
          contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni  1988,
          1989,  1990,  di  lire  2.880.000 per l'anno 1991 e di lire
          2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso
          di assunzione di donne, nonche'  di  assunzione  di  uomini
          disoccupati  da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25
          e i 40 anni, e' rispettivamente aumentato di lire  600.000,
          lire  480.000  e  lire  360.000.  Il predetto contributo e'
          proporzionato alla durata effettiva del rapporto di  lavoro
          ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e'
          corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la
          base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul
          reddito.  Il  suddetto  contributo  e'  concesso ed erogato
          secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  per  gli
          interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e con il Ministro
          del tesoro e non spetta alle imprese di  cui  all'art.  14,
          comma  5,  della  legge 1› marzo 1986, n. 64, per la durata
          dell'esenzione  ivi  prevista.  L'impresa   e'   tenuta   a
          rimborsare   il   contributo   percepito   per  il  singolo
          lavoratore nel caso in cui  quest'ultimo  venga  licenziato
          nei  sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo
          non e' cumulabile con analoghi  contributi  disposti  dalle
          regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma
          e'   concesso   per   le  assunzioni  effettuate  in  aree,
          ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con
          il   Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno, tenuto  conto  dei  liveli  di  disoccupazione
          nelle  aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in
          lire   350   miliardi   annui,   e'    posto    a    carico
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 1› marzo
          1986, n. 64".
             - Gli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n.
          416 (Disciplina delle imprese editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria) sono cosi' formulati:
             "Art.  35  (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale).  - Il trattamento straordinario di integrazione
          salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso,
          con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti
          professionisti  dipendenti  da imprese editrici di giornali
          quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale
          sospesi dal  lavoro  per  le  cause  indicate  nelle  norme
          citate.
             L'importo  del trattamento di integrazione salariale non
          puo'   essere   superiore   al   trattamento   massimo   di
          integrazione    salariale   previsto   per   i   lavoratori
          dell'industria.
             Il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
          puo'  essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o
          stampatrici di  giornali  quotidiani  e  delle  agenzie  di
          stampa  di  cui  al secondo comma dell'art. 27, anche al di
          fuori dei casi previsti dall'art. 2,  quinto  comma,  della
          legge  12  agosto  1977,  n.  675, in tutti i casi di crisi
          aziendale nei quali si renda necessaria una  riduzione  del
          personale  ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi
          di cessazione dell'attivita' aziendale, anche  in  costanza
          di fallimento.
             Il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          sulla base degli accertamenti del CIPI  di  cui  al  quinto
          comma  dell'art.  2  della  legge  12  agosto 1977, n. 675,
          adotta  i  conseguenti  provvedimenti  di  concessione  del
          trattamento   sopra   indicato,   per   periodi  semestrali
          consecutivi e, comunque, non superiori  complessivamente  a
          ventiquattro  mesi.  Sono  applicabili  a  tali  periodi le
          disposizioni di cui agli articoli 3  e  4  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.
             Alla  corresponsione  del  trattamento  previsto  per  i
          giornalisti  dal  presente  articolo  provvede   l'Istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni
          Amendola' (INPGI)".
             "Art. 36 (Risoluzione  del  rapporto  di  lavoro).  -  I
          dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per
          le  quali  sia  stata  dichiarata dal CIPI la situazione di
          crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di
          lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al  termine
          del  periodo  di integrazione salariale di cui all'articolo
          precedente,  hanno  diritto,  in  aggiunta   alle   normali
          competenze   di  fine  rapporto,  ad  una  indennita'  pari
          all'indennita' di mancato preavviso e, per  i  giornalisti,
          pari  alla  indennita' prevista dai contratti collettivi. I
          dipendenti di cui sopra  sono  esonerati  dall'obbligo  del
          preavviso in caso di dimissioni".
             "Art.  37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di
          cui ai precedenti articoli  e'  data  facolta'  di  optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'articolo  35  ovvero,  nel  periodo  di  godimento  del
          trattamento medesimo, entro sessanta  giorni  dal  maturare
          delle  condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
          i seguenti benefici:
               a)  per  i  lavoratori  poligrafici:  trattamento   di
          pensione    per    coloro    che    possano    far   valere
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti 360 contributi mensili  ovvero
          1.560  contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle
          tabelle A e B allegate  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   27   aprile   1968,   n.   488,   sulla   base
          dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a
          cinque anni; i  periodi  di  sospensione  per  i  quali  e'
          ammesso  il  trattamento  di  cui  al  citato  art. 35 sono
          riconosciuti  utili  d'ufficio  per  il  conseguimento  del
          beneficio  previsto  dalla  presente  lettera; l'anzianita'
          contributiva  non  puo'  comunque  risultare  superiore   a
          quarant'anni;
               b)   per   i  giornalisti  professionisti:  anticipata
          liquidazione    della    pensione    di    vecchiaia     al
          cinquantacinquesimo  anno  di  eta',  nei casi in cui siano
          stati  maturati  almeno   quindici   anni   di   anzianita'
          contributiva,  con  integrazione  a  carico  dell'INPGI del
          requisito   contributivo   previsto   dal   secondo   comma
          dell'articolo  4  del  regolamento  approvato  con  decreto
          ministeriale 1› gennaio 1953, pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale      14   gennaio   1953,  n.  10,  e  successive
          modificazioni;
               c) corresponsione, nei casi previsti dalla lettera  a)
          e  b),  di una indennita' pari all'indennita' di anzianita'
          maturata per gli anni di servizio  effettivamente  prestati
          nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
               d) concessione di un credito agevolato alle condizioni
          previste   dagli  articoli  30  e  32  per  le  cooperative
          giornalistiche di cui all'art. 6, fino ad un importo pari a
          quello complessivo della indennita'  corrisposta  ai  sensi
          della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di
          rilevare  e  costituire  un'azienda  artigiana  nel settore
          grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento  ad  una
          cooperativa operante nello stesso settore.
             I  lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia accertato la sussistenza delle condizioni di  cui  al
          quinto  comma  dell'art.  2  della legge 12 agosto 1977, n.
          675, e  che  abbiano  maturato  i  necessari  requisiti  di
          anzianita'  contributiva  sono ammessi a godere, a domanda,
          dei benefici  previsti  dalle  lettere  a),  b)  e  c)  del
          precedente comma.
             I  benefici  previsti  dalle  lettere  a)  e b) non sono
          cumulabili con quelli previsti dalla  lettera  d),  nonche'
          con  le  prestazioni  a carico dell'assicurazione contro la
          disoccupazione.
             La cassa per l'integrazione dei  guadagni  degli  operai
          dell'industria  corrispondente  alla gestione pensionistica
          una somma  pari  all'importo  risultante  dall'applicazione
          dell'aliquota  contributiva  in  vigore,  per  la  gestione
          medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando  per  i
          mesi  di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
          percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
          I contributi versati dalla  cassa  per  l'integrazione  dei
          guadagni  vengono iscritti per due terzi nella contabilita'
          separata relativa agli interventi  straordinari  e  per  il
          rimanente   terzo   in   quella  relativa  agli  interventi
          ordinari.
             Il contributo addizionale a carico dei datori di  lavoro
          ed  il  concorso  dello  Stato, previsti dall'art. 12 della
          legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono  devoluti  alla  cassa
          per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
          nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
             Il  contributo  addizionale, di cui al precedente comma,
          e' dovuto a decorrere dal  periodo  di  paga  successivo  a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
             Agli effetti del cumulo del trattamento di  pensione  di
          cui  al  presente articolo con la retribuzione si applicano
          le norme  relative  alla  pensione  di  anzianita'  di  cui
          all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
             Il  trattamento  di pensione di cui al presente articolo
          non  e'   compatibile   con   le   prestazioni   a   carico
          dell'assicurazione contro la disoccupazione".
             - Il comma 5 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991,
          e'   il  seguente:  "La  durata  del  programma  per  crisi
          aziendale non puo' essere  superiore  a  dodici  mesi.  Una
          nuova  erogazione  per  la medesima causale non puo' essere
          disposta prima che sia decorso un periodo pari a due  terzi
          di quello relativo alla precedente concessione".
             -  La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
          garanzia  del  salario)  e'  pubblicata  nella     Gazzetta
          Ufficiale  n. 148 del 7 giugno 1975.
             -  Il  testo  del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, recante:
          "Cessazione  del  mandato  conferito   all'ENI   ai   sensi
          dell'art.  2  della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme
          di attuazione del  programma  relativo  alle  societa'  del
          gruppo  SIR  predisposto  ai sensi dell'art. 4 della stessa
          legge" e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 339  del
          10  dicembre 1981. La legge di conversione 5 febbraio 1982,
          n. 25, e' pubblicata nella    Gazzetta  Ufficiale    n.  37
          dell'8 febbraio 1982.
             -  La legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il
          coordinamento    della     politica     industriale,     la
          ristrutturazione,   la  riconversione  e  lo  sviluppo  del
          settore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 243 del
          7 settembre 1977.
             -  La  legge  5  novembre  1968, n. 1115 (Estensione, in
          favore  dei  lavoratori,  degli  interventi   della   cassa
          integrazione  guadagni,  della  gestione dell'assicurazione
          contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari  e
          provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e'
          pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 282 del 5 novembre
          1968.
             -   La  legge  8  agosto  1972,  n.  464  (Modifiche  ed
          integrazioni della legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  in
          materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
          di  disoccupazione)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 218 del 23 agosto 1972.
             - L'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme  in
          materia   di  garanzia  del  salario  e  di  disoccupazione
          speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia  e  affini)
          e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Nei  casi di crisi economiche settoriali o
          locali dell'edilizia, dichiarate con decreto  del  Ministro
          per  il  lavoro  e  la previdenza sociale di concerto con i
          Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per
          l'industria, il commercio e l'artigianato,  il  trattamento
          speciale  di  disoccupazione  e' corrisposto fino al limite
          massimo di centottanta giorni.
             L'ufficio   regionale    del    lavoro,    sentite    le
          organizzazioni    sindacali   di   categorie   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  formula  proposte  in
          ordine al provvedimento di cui al precedente comma.
             Il trattamento speciale di cui al presente articolo puo'
          essere   prolungato  per  successivi  periodi  trimestrali,
          mediante  provvedimenti  da  adottarsi  con   decreto   del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
             -  Il  D.L.  13 dicembre 1978, n. 795 recante: "Norme in
          materia di mobilita' dei lavoratori"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 349 del 15 dicembre 1978. La legge di
          conversione  9  febbraio  1979,  n. 36, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 43 del 13 febbraio 1979.
             - Il comma 6 dell'art. 22 della legge  n.  223/91,  piu'
          volte  citata,  cosi' recita: "Continuano a beneficiare del
          trattamento di integrazione salariale, fino  a  centottanta
          giorni  successivi  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, i  lavoratori  che  risultino  beneficiarne
          alla  data  del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle
          societa' non operative costituite  dalla  GEPI  sulla  base
          della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione
          di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che
          risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1
          del  decreto-legge  10 giugno 1977, n. 291, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succes-
          sive modificazioni; art. 5  del  decreto-legge  9  dicembre
          1981,  n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e'  elevato  ad
          un  anno  per  le  imprese  ubicate nei territori di cui al
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo  le
          imprese,  previo  esame  congiunto  con  le  organizzazioni
          sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima  di  trenta
          giorni,  collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando
          le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9;  in  questo
          caso  le  imprese  non sono tenute al pagamento della somma
          prevista dall'art. 5, comma 4. I  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  ai  sensi del presente comma sono iscritti nella
          lista di  mobilita'  ed  hanno  diritto  all'indennita'  di
          mobilita'  di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto
          previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge i lavoratori di cui
          al  presente  comma  hanno  facolta'   di   richiedere   la
          corresponsione    anticipata    dell'indennita',   prevista
          dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e'  aumentata
          in misura pari al trattamento di integrazione salariale non
          ancora goduto".
             -  Il  comma  3  dell'art.  12  della  medesima legge n.
          223/1991 e' il seguente: "Le  disposizioni  in  materia  di
          trattamento  straordinario  di  integrazione salariale sono
          estese alle imprese  esercenti  attivita'  commerciali  che
          occupino piu' di duecento dipendenti".
             -  Il comma 1 dell'art. 3 della stessa legge n. 223/1991
          cosi' recita: "Il trattamento straordinario di integrazione
          salariale e' concesso, con decreto del Ministro del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  ai lavoratori delle imprese
          soggette alla disciplina dell'intervento  straordinario  di
          integrazione   salariale,  nei  casi  di  dichiarazione  di
          fallimento,  di  omologazione  del  concordato   preventivo
          consistente  nella  cessione  dei  beni,  di emanazione del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di    sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria,
          qualora  la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta  o  sia cessata. Il trattamento viene concesso, su
          domanda del curatore, del liquidatore  o  del  commissario,
          per un periodo non superiore a dodici mesi".
             -  L'art.  2-  ter  del  D.L. 29 settembre 1992, n. 393,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  26  novembre
          1992, n. 460, era cosi' formulato:
             "Art.  2-  ter  (Assunzione  di lavoratori in esubero da
          parte dell'INSAR). - 1.  La  Societa'  iniziative  Sardegna
          S.p.a.   (INSAR)   e'   autorizzata   all'assorbimento  dei
          lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici
          o appaltatrici operanti presso  la  termocentrale  ENEL  di
          Fiumesanto   (Sassari)  (primo,  secondo,  terzo  e  quarto
          gruppo) o dalle medesime messi in mobilita'.
             2.   All'onere   derivante    dall'applicazione    delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1,  valutato  in  lire 10
          miliardi  annui,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-95,  al cap. 7552 dello stato di previsione
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato"
             -  Il  testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 9 dicembre
          1981, n.  721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          febbraio 1982, n.   25, recante:  "Cessazione  del  mandato
          conferito  all'ENI  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 28
          novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del  programma
          relativo  alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi
          dell'art. 4 della stessa legge" e' il seguente:   "L'ENI  e
          la  GEPI  sono  autorizzati  a costituire, sulla base delle
          direttive del CIPI, una societa' per azioni, con  eventuale
          partecipazione  minoritaria  dei  terzi,  per  promuovere e
          realizzare, anche al di fuori  degli  ambiti  statutari  di
          attivita', nuove iniziative che consentano il reimpiego dei
          lavoratori  del  gruppo  SIR  in  Sardegna  che siano stati
          licenziati in seguito ai trasferimenti di  cui  all'art.  1
          del presente decreto".
            -  Il  testo  del  comma  6  dell'art.  17 della legge 27
          febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti  per  il  credito  alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione)  e' il seguente: "I contributi di cui al comma
          2 del presente articolo  possono  essere  erogati  anche  a
          favore  di  cooperative costituite, nel triennio precedente
          all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,   con   le
          finalita'  previste  ai punti a) e b) del comma 5 dell'art.
          1".
             - Il testo del D.L. 30 gennaio  1979,  n.  26,  recante:
          "Provvedimenti  urgenti per l'amministrazione straordinaria
          delle  grandi  imprese  in  crisi"  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 36 del 6 febbraio 1979. La legge di
          conversione 3 aprile 1979, n.    95,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 94 del 4 aprile 1979.