Art. 7. Norme in materia di cassa integrazione guadagni 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituito dal seguente: " 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7". 1-bis. (( Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge )) (( 23 luglio 1991, n. 223, e' inserito il seguente: )) "2-bis. (( Con il provvedimento di cui al comma 2, il )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza )) (( dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di )) (( proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo )) (( 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto )) (( nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative )) (( prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove )) (( spettanti". )) 2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. 5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo' concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda. 6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio. 6-bis. (( Con decreto del Ministro del lavoro e della )) (( previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la )) (( societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad )) (( assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del )) (( decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori )) (( che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge )) (( 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa )) (( integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 )) (( agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei )) (( confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa )) (( cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per )) (( le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento )) (( o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le )) (( fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata )) (( legge n. 223 del 1991. )) 6-ter. (( Le disposizioni di cui al comma 6-bis si )) (( applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni )) (( in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 )) (( novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto )) (( 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonche' delle )) (( disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, )) (( n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 )) (( dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni dalla )) (( legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' )) (( collocati in mobilita'. )) 6-quater. (( Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter )) (( del presente articolo e' concesso il trattamento )) (( straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo )) (( 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive )) (( modificazioni. )) 6-quinquies. (( Sono applicabili le disposizioni vigenti )) (( concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento )) (( delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il )) (( conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993. )) 6-sexies. (( Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, )) (( dispone il conferimento della somma di cui al comma )) (( 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede )) (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, )) (( ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 )) (( dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, )) (( all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al )) (( Ministero del tesoro. )) 7. (( Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di )) (( trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al )) (( comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, )) (( sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che )) (( occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e )) (( turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di )) (( 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre )) (( 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle )) (( imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 )) (( addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di )) (( spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, )) (( 1994 e 1995. )) 8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento". 9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Art. 2-ter (( (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. )) La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'. 2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'. 3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi. (( 10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, )) (( n. 49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite )) (( le seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'". )) (( 10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in )) (( base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata )) (( dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e' )) (( equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario. ))
Riferimenti normativi: - Il comma 4 dell'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto art. 7". - Il testo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante: "Provvedimenti per la garanzia del salario", e' il seguente: "Art. 7 (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria). - Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita". - Il testo del comma 2 dell'art. 10 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al commma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale e' concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento e' prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e' disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilita' in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonche' dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento e' erogato dalla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il testo del comma 6 dell'art. 2 della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficolta' di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS". - Il comma 52 dell'art. 15 della legge 11 marzo 1988, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", cosi' recita: "Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e pocedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25 e i 40 anni, e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei liveli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64". - Gli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) sono cosi' formulati: "Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). - Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e' esteso, con le modalita' previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. L'importo del trattamento di integrazione salariale non puo' essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, anche in costanza di fallimento. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI)". "Art. 36 (Risoluzione del rapporto di lavoro). - I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennita' pari all'indennita' di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari alla indennita' prevista dai contratti collettivi. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni". "Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quarant'anni; b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni; c) corresponsione, nei casi previsti dalla lettera a) e b), di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni; d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondente alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione". - Il comma 5 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991, e' il seguente: "La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione". - La legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 7 giugno 1975. - Il testo del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, recante: "Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981. La legge di conversione 5 febbraio 1982, n. 25, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 dell'8 febbraio 1982. - La legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 7 settembre 1977. - La legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 5 novembre 1968. - La legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 23 agosto 1972. - L'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini) e' il seguente: "Art. 2. - Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto fino al limite massimo di centottanta giorni. L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma. Il trattamento speciale di cui al presente articolo puo' essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". - Il D.L. 13 dicembre 1978, n. 795 recante: "Norme in materia di mobilita' dei lavoratori" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 15 dicembre 1978. La legge di conversione 9 febbraio 1979, n. 36, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 13 febbraio 1979. - Il comma 6 dell'art. 22 della legge n. 223/91, piu' volte citata, cosi' recita: "Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e succes- sive modificazioni; art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo e' elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilita' i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilita' ed hanno diritto all'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facolta' di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennita', prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma e' aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto". - Il comma 3 dell'art. 12 della medesima legge n. 223/1991 e' il seguente: "Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti". - Il comma 1 dell'art. 3 della stessa legge n. 223/1991 cosi' recita: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi". - L'art. 2- ter del D.L. 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 460, era cosi' formulato: "Art. 2- ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La Societa' iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilita'. 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al cap. 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" - Il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, recante: "Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle societa' del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge" e' il seguente: "L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una societa' per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attivita', nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto". - Il testo del comma 6 dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e' il seguente: "I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1". - Il testo del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, recante: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1979. La legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1979.