Art. 8.
            Norme in materia di licenziamenti collettivi
  1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma  3
e' sostituito dal seguente:
  " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e  all'articolo  5,  commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 1. Il  contributo  previsto  dall'articolo  5,
comma  4,  e'  dovuto  dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1,
nella misura di nove  volte  il  trattamento  iniziale  di  mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.".
  2.  Nell'attuazione  delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di cooperative  di  produzione  e  lavoro,  devono  essere
garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
  3.  Gli  accordi  sindacali,  al  fine  di  evitare le riduzioni di
personale, possono regolare il comando o il distacco di  uno  o  piu'
lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
  4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di  cui  all'articolo
4,  comma  9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i
lavoratori oggetto della  procedura  di  mobilita'  entro  centoventi
giorni  dalla  conclusione  della  procedura  medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui  al  medesimo  articolo  4,
comma 9.
(( 4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle   ))
(( quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della         ))
(( previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge ))
(( 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16,     ))
(( comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si   ))
(( considerano acquisiti con riferimento anche all'attivita'       ))
(( espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, ))
(( prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire        ))
(( 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione   ))
(( del contributo concesso alla regione Calabria di cui            ))
(( all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.                  ))
  5.  Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei  casi  di
riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla
stessa  impresa  o  gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti
nel  campo   di   applicazione   della   disciplina   dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di  integrazione  salariale  e'  concesso,  su richiesta dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale  per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i
limiti di durata complessiva nell'arco  di  un  quinquennio,  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  6.  Sino  al  31  dicembre  1993,  nei  casi di cui al comma 5, gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo  di  durata  del
trattamento  di  cassa  integrazione guadagni straordinaria di cui al
comma  5,  che  in  tali  casi  viene  concesso  sulla   base   della
comunicazione  ricevuta  dal  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della  legge  23  luglio
1991,  n.  223.  La  sospensione  dei  lavoratori,  in funzione delle
esigenze tecniche produttive  ed  organizzative,  e'  disposta  senza
meccanismi di rotazione.
  7.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione  di  cui  al  comma  5,
perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita'
concessiva,  fermi  restando  i  trasferimenti dallo Stato all'INPS a
titolo di integrazione salariale.
(( 8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al      ))
(( comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si  ))
(( interpretano nel senso che il mancato versamento delle          ))
(( mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di    ))
(( sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37    ))
(( della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione    ))
(( della procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4 e la ))
(( perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a     ))
(( percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della ))
(( legge 23 luglio 1991, n. 223.                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il comma 3 dell'art. 24 della legge  n.  223/1991,  e'
          cosi'  formulato:  "Quanto  previsto  all'art.  4, commi 3,
          ultimo periodo, e 10, all'art. 5, commi 4 e 5,  si  applica
          solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1".
             - Il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 4 della legge n.
          223/1991,  e'  il seguente: "Alla comunicazione va allegata
          copia della ricevuta del versamento all'INPS, a  titolo  di
          anticipazione  sulla  somma  di cui all'art. 5, comma 4, di
          una  somma  pari  al   trattamento   massimo   mensile   di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti".
             - Il comma 10 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 e'  il
          seguente:    "Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare
          in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore
          a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma  2,
          la  stessa  procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in
          eccedenza rispetto a quella dovuta ai  sensi  dell'art.  5,
          comma  4,  mediante  conguaglio  con  i  contributi  dovuti
          all'INPS, da effettuarsi  con  il  primo  versamento  utile
          successivo  alla  data  di  determinazione  del  numero dei
          lavoratori posti in mobilita'".
             - I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge n. 223/1991 sono
          cosi' formulati:
             "4 Per ciascun lavoratore posto in  mobilita'  l'impresa
          e'   tenuta   a  versare  alla  gestione  degli  interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
          cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in  trenta
          rate  mensili,  una  somma  pari a sei volte il trattamento
          mensile  iniziale  di  mobilita'  spettante  al lavoratore.
          Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di
          eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma  9,  abbia
          formato oggetto di accordo sindacale.
             5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  procuri offerte di
          lavoro a tempo indeterminato aventi le  caratteristiche  di
          cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  b), non e' tenuta al
          pagamento delle rimanenti rate relativamente ai  lavoratori
          che  perdano  il  diritto  al  trattamento  di mobilita' in
          conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
          periodo in cui essi, accettando le offerte procurate  dalla
          impresa, abbiano prestato lavoro".
             -  Il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 223/1991 e' il
          seguente:    "Nel  caso  di  disoccupazione  derivante   da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento  straordinario di integrazione salariale il
          lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa  far
          valere  una  anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
          cui almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato,  ivi
          compresi  i  periodi di sospensione del lavoro derivanti da
          ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro  a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".
             -  Gli  articoli  1, 4 e 24 della legge n. 223/1991 sono
          cosi' formulati:
             "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione salariale). - 1. La disciplina in  materia  di
          intervento  straordinario  di  integrazione salariale trova
          applicazione  limitatamente  alle   imprese   che   abbiano
          occupato   mediamente   piu'  di  quindici  lavoratori  nel
          semestre  precedente  la  data   di   presentazione   della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate  prima  che  siano  trascorsi   sei   mesi   dal
          trasferimento  di  azienda, tale requisito deve sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          dalla   data   del   predetto   trasferimento.   Ai    fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro.
             2.  La  richiesta   di   intervento   straordinario   di
          integrazione  salariale  deve  contenere  il  programma che
          l'impresa  intende  attuare  con  riferimento  anche   alle
          eventuali  misure  previste per fronteggiare le conseguenze
          sul piano sociale. Il programma deve  essere  formulato  in
          conformita'  ad  un  modello stabilito, sentito il Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale  (CIPI),  con decreto del Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale.   L'impresa,    sentite    le
          rappresentanze   sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori  piu'  rappresentative operanti nella provincia,
          puo'  chiedere una modifica del programma nel corso del suo
          svolgimento.
             3.  La  durata  dei   programmi   di   ristrutturazione,
          riorganizzazione  o  conversione  aziendale non puo' essere
          superiore a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere  due
          proroghe,  ciascuna  di durata non superiore a dodici mesi,
          per quelli tra i  predetti  programmi  che  presentino  una
          particolare  complessita'  in ragione delle caratteristiche
          tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
             4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,  n. 160, e'
          dovuto in misura doppia a decorrere dal  primo  giorno  del
          venticinquesimo  mese successivo a quello in cui e' fissata
          dal  decreto  ministeriale  di  concessione  la   data   di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             5.  La durata del programma per crisi aziendale non puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima causale non puo' essere  disposta  prima  che  sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione.
             6.  Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, sentito il  comitato  tecnico  di
          cui  all'art.  19  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, i
          criteri per l'individuazione dei casi di  crisi  aziendale,
          nonche'  di  quelli  previsti  dall'art.  11,  comma  2, in
          relazione   alle   situazioni   occupazionali   nell'ambito
          territoriale  e alla situazione produttiva dei settori, cui
          attenersi per la selezione dei casi di intervento,  nonche'
          i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
             7.   I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel  comma  8  devono formare oggetto delle comunicazioni e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164.
             8.  Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-
          organizzativo connesse al mantenimento dei normali  livelli
          di  efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra
          i lavoratori che espletano  le  medesime  mansioni  e  sono
          occupati    nell'unita'    produttiva   interessata   dalle
          sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma  di  cui
          al  comma  2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma,
          ma ritenga non giustificati i motivi  addotti  dall'azienda
          per  la  mancata  adozione della rotazione, il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le
          parti sulla materia e, qualora tale accordo non  sia  stato
          raggiunto   entro  tre  mesi  dalla  data  del  decreto  di
          concessione del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto l'adozione di
          meccanismi  di  rotazione,  sulla  base  delle   specifiche
          proposte   formulate   dalle   parti.  L'azienda,  ove  non
          ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per
          ogni  lavoratore  sospeso,  a  corrispondere  con   effetto
          immediato,  nella  misura doppia, il contributo addizionale
          di  cui  all'art.  8,  comma 1, del citato decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  20  maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con
          effetto  dal  primo   giorno   del   venticinquesimo   mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,   e'   maggiorato   di   una  somma  pari  al
          centocinquanta per cento del suo ammontare.
             9.  Per  ciascuna  unita'   produttiva   i   trattamenti
          straordinari  di  integrazione  salariale non possono avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di un quinquennio, indipendentemente  dalle  cause  per  le
          quali  sono  stati  concessi,  ivi compresa quella prevista
          dall'art. 1 del decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi  di
          trattamento    ordinario   concessi   per   contrazioni   o
          sospensioni  dell'attivita'   produttiva   determinate   da
          situazioni  temporanee  di mercato. Il predetto limite puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi  previsti
          dall'art.  3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-
          legge  30   ottobre   1984,   n.   726,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui  al  comma
          3.
             10.  Per  le  imprese  che  presentino  un  programma di
          ristrutturazione, riorganizzazione o conversione  aziendale
          a  seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
          loro assetto proprietario, che abbia determinato  rilevanti
          apporti  di  capitali  ed investimenti produttivi, non sono
          considerati, ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
             11.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive  per  le  quali abbia richiesto, con riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario".
             "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). -
          1.    L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al   trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non  essere  in  grado  di garantire il reimpiego a tutti i
          lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter-
          native, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai
          sensi del presente articolo.
             2. Le imprese che intendano esercitare  la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per   iscritto   alle  rappresentanze  sindacali  aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di  categoria.
          In  mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
             3.  La  comunicazione  di  cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali  del  personale  eccedente;  dei   tempi   di
          attuazione  del  programma  di  mobilita';  delle eventuali
          misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul  pi-
          ano  sociale  dell'attuazione del programma medesimo.  alla
          comunicazione  va  allegata  copia   della   ricevuta   del
          versamento  all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma
          di  cui  all'art.  5,  comma  4,  di  una  somma  pari   al
          trattamento   massimo  mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti.
             4.  Copia  della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
             5. Entro sette giorni dalla data del  ricevimento  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del tempo di lavoro.
             6. La procedura di cui al comma 5 deve  essere  esaurita
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
             7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,   il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore  esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della  massima occupazione della comunicazione dell'impresa
          prevista al comma 6.
             8.  Qualora  il  numero dei lavoratori interessati dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
             9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui  all'art.  5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
             10. Nel caso in cui l'impresa  rinunci  a  collocare  in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'.
             11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro-
          cedure  di  cui  al  presente  articolo,  che  prevedano il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
             12.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 9 sono prive di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
             13.   I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
          azienda.
             14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso
          di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili
          e nelle attivita' stagionali o  saltuarie,  nonche'  per  i
          lavoratori   assunti   con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato.
             15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza   riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4.
             16.  Sono  abrogati  gli articoli 24 e 25 della legge 12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo  1978,  n.  80,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'art.  4-
          bis,  nonche'  il  decreto-legge  13 dicembre 1978, n. 795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36".
             "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del  personale).
          - 1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e
          all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
          occupino piu' di quindici dipendenti e che, in  conseguenza
          di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di  centoventi  giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa  provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso  ambito,  siano comunque riconducibili alla medesima
          riduzione o trasformazione.
             2. Le disposizioni richiamate nel comma 1  si  applicano
          anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
          cessare l'attivita'.
             3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo e
          10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese
          di cui all'art.  16, comma 1.
             4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
             5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione
          di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge
          15  luglio  1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della
          legge 11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal  presente
          articolo.
             6.  Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge".
             -  Il  testo  della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
          positive per la realizzazione della parita' uomo-donna  nel
          lavoro)  e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 88 del
          15 aprile 1991.
             - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, e'  il
          seguente:    "Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita
          la procedura di cui  ai  commi  6,  7  e  8,  l'impresa  ha
          facolta'  di  collocare  in  mobilita'  gli  impiegati, gli
          operai e i quadri eccedenti,  comunicando  per  iscritto  a
          ciascuno  di  essi  il recesso, nel rispetto dei termini di
          preavviso.    Contestualmente,  l'elenco   dei   lavoratori
          collocati  in  mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica,  del  livello  di  inquadramento, dell'eta', del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita'  con  le  quali sono stati applicati i criteri di
          scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve  essere  comunicato
          per  iscritto  all'ufficio  regionale  del  lavoro  e della
          massima occupazione competente, alla commissione  regionale
          per  l'impiego  e  alle associazioni di categoria di cui al
          comma 2".
             - L'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464  (Modifiche
          ed  integrazioni  alla  legge  5 novembre 1968, n. 1115, in
          materia di integrazione salariale e di trattamento speciale
          di disoccupazione) e' cosi' formulato:
             "Art. 7. - I lavoratori licenziati per una  delle  cause
          previste  dall'art.  1 della presente legge hanno titolo ad
          essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende  che
          localmente  esercitano attivita' industriali sostitutive di
          quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi
          erano occupati.
             Il carattere sostitutivo  dell'attivita'  industriale  e
          l'ambito  territoriale  di  cui  al  comma  precedente sono
          stabiliti con decreto del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza   sociale   di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'industria,  il   commercio   e   l'artigianato.   Qualora
          l'attivita'  industriale  riguardi imprese a partecipazione
          statale occorre anche  il  concerto  del  Ministro  per  le
          partecipazioni statali".
             -  Il  comma 4 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 e' il
          seguente:   "L'indennita' di mobilita'  non  puo'  comunque
          essere  corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4".
             - Per il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, vedasi in nota all'art. 6.
             -  Per  il testo dell'art. 7 della legge n. 223/1991, si
          veda in nota all'art. 4.