Art. 8. Norme in materia di licenziamenti collettivi 1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.". 2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea. 4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9. (( 4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle )) (( quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della )) (( previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge )) (( 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, )) (( comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si )) (( considerano acquisiti con riferimento anche all'attivita' )) (( espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, )) (( prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire )) (( 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione )) (( del contributo concesso alla regione Calabria di cui )) (( all'articolo 3, comma 9, del presente decreto. )) 5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita' di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, e' disposta senza meccanismi di rotazione. 7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita' concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale. (( 8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al )) (( comma 4 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si )) (( interpretano nel senso che il mancato versamento delle )) (( mensilita' alla gestione degli interventi assistenziali e di )) (( sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 )) (( della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione )) (( della procedura di mobilita' di cui al medesimo articolo 4 e la )) (( perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a )) (( percepire l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della )) (( legge 23 luglio 1991, n. 223. ))
Riferimenti normativi: - Il comma 3 dell'art. 24 della legge n. 223/1991, e' cosi' formulato: "Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1". - Il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 4 della legge n. 223/1991, e' il seguente: "Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti". - Il comma 10 dell'art. 4 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'". - I commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge n. 223/1991 sono cosi' formulati: "4 Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale. 5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro". - Il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7". - Gli articoli 1, 4 e 24 della legge n. 223/1991 sono cosi' formulati: "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. 4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. 6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto- legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario". "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alter- native, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul pi- ano sociale dell'attuazione del programma medesimo. alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle pro- cedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4- bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36". "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 1991. - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 223/1991, e' il seguente: "Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2". - L'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) e' cosi' formulato: "Art. 7. - I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'art. 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attivita' industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati. Il carattere sostitutivo dell'attivita' industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attivita' industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali". - Il comma 4 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4". - Per il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vedasi in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 223/1991, si veda in nota all'art. 4.