Art. 9.
               Interventi di formazione professionale
  1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali  e  lo  svolgimento  di  indagini  mirate  ai  fabbisogni   di
professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni  con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori
di  lavoro  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, con il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'  erogare
contributi,  nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,
d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego,  di  servizi  di
informazione   e   consulenza  in  favore  dei  lavoratori  in  cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita',
diretti a favorirne la ricollocazione anche in  attivita'  di  lavoro
autonomo   e  cooperativo,  nonche'  servizi  di  informazione  e  di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni  sindacali
dei  lavoratori  e  dei datori di lavoro con gli uffici regionali del
lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
(( 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le       ))
(( regioni e le province autonome possono contribuire al           ))
(( finanziamento di: interventi di formazione continua, di         ))
(( aggiornamento o riqualificazione, per operatori della           ))
(( formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento   ))
(( professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1,     ))
(( comma. 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di    ))
(( formazione continua a lavoratori occupati in aziende            ))
(( beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione      ))
(( salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento       ))
(( professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in   ))
(( misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attivita', ))
(( nonche' interventi di formazione professionale destinati ai     ))
(( lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', formulate         ))
(( congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle           ))
(( organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei        ))
(( lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli    ))
(( organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione      ))
(( professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi       ))
(( finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero    ))
(( del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. ))
(( Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente  ))
(( comma non puo' prevedere il rimborso della retribuzione degli   ))
(( utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non      ))
(( viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione          ))
(( professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della   ))
(( retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai   ))
(( fondi comunitari.                                               ))
((   3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,     ))
(( le regioni e le province autonome approvano i progetti di       ))
(( intervento di formazione continua, formulati da organismi       ))
(( aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai      ))
(( soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di          ))
(( collocamento che abbiano partecipato ad attivita' socialmente   ))
(( utili. La partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo ))
(( della sua durata, deve essere attestata, su domanda             ))
(( dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego     ))
(( competente per territorio entro il termine di trenta giorni.    ))
(( Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I   ))
(( soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli     ))
(( interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle  ))
(( liste di collocamento.                                          ))
(( 4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle  ))
(( disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui ))
(( al comma 5, nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti   ))
(( degli enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di ))
(( cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito      ))
(( dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.                           ))
  5.  A  far  data  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le
risorse derivanti  dalle  maggiori  entrate  costituite  dall'aumento
contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25
della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845, affluiscono interamente al
Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale  e
per l'accesso al Fondo sociale europeo.
  6.  All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui
all'art.  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   per   il
finanziamento  delle attivita' di formazione professionale rientranti
nelle competenze dello Stato di cui  agli  articoli  18  e  22  della
medesima  legge  e per il finanziamento del coordinamento operativo a
livello nazionale degli  enti  di  cui  all'art.  1  della  legge  14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a
carico del Fondo di cui al comma 5.
  7.  Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'art. 3 della legge 16
aprile 1987, n. 183,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  al CIPE l'ammontare delle disponibilita'
annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura  pari  ai  due  terzi,
destinato  al finanziamento degli interventi formativi per i quali e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita'
ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con  le  regioni,  programma  le
residue  disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al  comma  5 in un modo
appropriato  rispetto  ai   fabbisogni   formativi,   acquisendo   il
preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
  8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui
all'art.  17,  comma  terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la
commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro  di  diritto  il
dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la  formazione  professionale  dei  lavoratori,  costituisce apposito
sottocomitato  per  la  formazione  professionale,  nel  quale   sono
rappresentate le regioni e le parti sociali.
  9.  Nell'ambito  della  gestione  del  Fondo di cui al comma 5 sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione  per  l'anno
1992  e  seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della  legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni,
e del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'art. 28
della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni.
  10.  Per  assicurare  la  continuita'  operativa  delle   attivita'
previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e  dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui
capitoli 8055 e 8056 dello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  per  il  1993 affluiscono alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
  11.  Nell'ambito  della  stessa  gestione  e'  mantenuta   evidenza
contabile  per  la  gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  delle
pregresse   gestioni.   Nella   stessa   gestione   confluiscono   le
disponibilita'   risultanti   dall'eventuale   riaccertamento   delle
situazioni relative agli esercizi pregressi.
  12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22,  24,
25  e  26  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche' l'art.
4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
  13.   Per   assicurare   la    copertura    dell'onere    derivante
dall'attuazione,  nell'anno  1992,  degli  interventi  per promuovere
l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga durata, di donne,  o  di  altre  categorie  svantaggiate  di
lavoratori  secondo  i  programmi  ammessi al finanziamento del Fondo
sociale europeo, le  risorse  di  cui  all'art.  25  della  legge  21
dicembre  1978,  n.  845,  sono  integrate  dell'importo  di lire 100
miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26, primo comma,  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
(( 14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la    ))
(( conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita', i      ))
(( provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche           ))
(( pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici  ))
(( periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ))
(( su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare,    ))
(( dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro     ))
(( territorialmente competente e per suo tramite alla commissione  ))
(( regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio ))
(( da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che,       ))
(( sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in       ))
(( mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria              ))
(( territoriali, siano disponibili ad ospitarli.                   ))
  15.  I  rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le
persone ad esso avviate ai  sensi  del  comma  14  non  costituiscono
rapporto  di  lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le
persone da essi ospitate contro gli  infortuni  sul  lavoro  mediante
convenzione  con  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  per  la  responsabilita'  civile,  dandone
comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
  16.  I  rapporti  di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno
assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
(( a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o     ))
(( professionale, mediante esperienze di durata non superiore a    ))
(( due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base  ))
(( di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di       ))
(( orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo       ))
(( comunque la presenza di un tutor come responsabile              ))
(( didattico ed organizzativo delle attivita'. I predetti limiti   ))
(( temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle        ))
(( categorie protette, portatori di handicap;                      ))
    b) per gli utenti in uscita dai sistemi di  formazione  ancorche'
non  abbiano  concluso  il  relativo (( iter, )) o comunque per tutti
quelli  in  attesa  di  occupazione  (inoccupati,   disoccupati,   in
mobilita'),  inseriti  in  progetti  di orientamento e di formazione,
mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in
specifico  ruolo  o  ambito  lavorativo,  sulla  base   di   apposite
convenzioni  fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di
orientamento e i datori di lavoro interessati, (( garantendo comunque
la presenza  di  un  ))  tutor  ((  come  responsabile  didattico  ed
organizzativo delle attivita'; ))
(( b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione          ))
(( secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di    ))
(( perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze         ))
(( pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare   ))
(( presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di            ))
(( convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le     ))
(( singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione     ))
(( alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle    ))
(( organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente            ))
(( rappresentative a livello nazionale e degli ordini              ))
(( professionali; i rapporti tra le singole istituzioni            ))
(( scolastiche e le                                                ))
(( aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche        ))
(( convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o          ))
(( convenzioni con le universita', le attivita' di formazione      ))
(( svolte                                                          ))
(( nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini   ))
(( della prosecuzione degli studi nei corsi universitari           ))
(( finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.          ))
 17.  Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalita' di
svolgimento dei suindicati rapporti, (( compresa l'individuazione del
)) tutor, (( delle sue caratteristiche e degli  oneri  economici  per
l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, )) sono stipu-
late sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, d'intesa con il Ministero
della pubblica istruzione,  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  le  regioni,  le  associazioni
datoriali e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
  18.  Le  disposizioni  dei  commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente
quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini
comunitari che effettuano esperienze professionali  in  Italia  anche
nell'ambito  dei  programmi  comunitari  in quanto compatibili con la
regolamentazione  degli  stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari
secondo criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  i  Ministri
della pubblica istruzione e dell'interno.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  comma 2 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987,
          n. 40 (Norme per  la  copertura  delle  spese  generali  di
          amministrazione  degli  enti  privati  gestori di attivita'
          formative),  cosi'   recita:   "Possono   usufruire   degli
          interventi  di  cui  al  comma 1 gli enti privati che siano
          emanazione o delle organizzazioni democratiche e  nazionali
          dei  lavoratori  dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
          imprenditori, o di associazioni con finalita'  formative  e
          sociali,  o  di  imprese  e  loro consorzi, o del movimento
          cooperativo;  applichino  per  il  personale  il  contratto
          nazionale  di  lavoro  di  categoria;  rendano  pubblico il
          bilancio annuale  per  ciascun  centro  di  attivita';  non
          perseguano  scopi  di  lucro;  abbiano carattere nazionale;
          operino in piu' di una regione; siano dotati  di  struttura
          tecnica  ed  organizzativa  idonea  allo  svolgimento delle
          attivita' di cui al comma 1".
             - Il D.L. 17 settembre 1988, n.  408,  convertito  dalla
          legge  12  novembre  1988,  n.  492  ha il seguente titolo:
          "Proroga  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale  per  i  lavoratori  eccedentari  nelle  aree del
          Mezzogiorno di cui al  decreto-legge  10  giugno  1977,  n.
          291,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1977, n.  501, e per i dipendenti delle societa' costituite
          dalla  GEPI  per  il  reimpiego   dei   medesimi,   nonche'
          disposizioni  in  materia  di  delegificazione per gli enti
          previdenziali". Il decreto e' pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale    n.  220  del  19  settembre  1988; la legge di
          conversione nella   Gazzetta  Ufficiale    n.  271  del  18
          novembre 1988.
             - Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
          845,  recante:  "Legge  quadro  in  materia  di  formazione
          professionale" e' il seguente:
             "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione).  -  Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          amministrazione  autonoma  e  gestione  fuori  bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
             Per la costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979.
             A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1› gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
              4) dal 4,30 al 4 per cento;
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
             Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12  della
          legge  3  giugno  1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
             I   due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento   contributivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
             La parte di disponibilita' del Fondo  di  rotazione  non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
             Alla  copertura  dell'onere  di   lire   100   miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Le somme di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  'Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio delle  Comunita'  europee  n.  71/66/CEE  del  1›
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977'".
             - Il testo dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
          845, e' il seguente:
             "Art.   26   (Finanziamento   integrativo  dei  progetti
          speciali).   - Un terzo delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'aumento   contributivo   di   cui   al   quarto  comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale,  in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio statale e  contemporanea  iscrizione  ad  apposito
          capitolo  di  spesa dello stato di previsione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il finanziamento dei progetti speciali di cui  all'art.  36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n.  616,  eseguiti  dalle regioni, per ipotesi di rilevante
          squilibrio locale tra domanda ed  offerta  di  lavoro,  nei
          territori  di  cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218.
             La  dotazione  di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi  dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Gli  articoli  18  e  22 della legge n. 845/1978 sono
          cosi' formulati:
             "Art.  18  (Competenze  dello  Stato).  -  Spettano   al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
               a)  la  disciplina  dell'ordinamento  delle  fasce  di
          mansioni e di funzioni professionali omogenee ai  fini  dei
          rapporti  contrattuali  di lavoro. Il Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale provvede con  propri  decreti,  da
          emanarsi   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge, sentita la commissione di cui  all'articolo
          precedente,  e  tenuto conto degli accordi internazionali e
          comunitari in vigore,  alla  definizione  delle  qualifiche
          professionali,  dei  loro  contenuti  tecnici, culturali ed
          operativi  e  delle  prove  di  accertamento  per  la  loro
          attribuzione.  Con  successivi  decreti  si  provvedera' ai
          necessari aggiornamenti;
               b) il collegamento con le  regioni  sotto  il  profilo
          delle reciproche informazioni e documentazioni;
               c)  i  rapporti  con  il  Fondo  sociale  europeo,  e,
          d'intesa con il  Ministero  degli  affari  esteri,  con  le
          autorita'  e  gli  organismi  esteri operanti in materia di
          formazione professionale;
               d) l'istituzione ed il finanziamento delle  iniziative
          di   formazione   professionale   dei  lavoratori  italiani
          all'estero, alla cui vigilanza e  gestione  provvedono  gli
          uffici del Ministero degli affari esteri;
               e)   la  predisposizione  ed  il  finanziamento  delle
          attivita'  formative  del  personale   da   utilizzare   in
          programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
          via di sviluppo;
               f)   le   attivita'   di   studio,   di   ricerca,  di
          documentazione,  di  informazione  e  sperimentazione,   da
          definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
          alle  esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
          indirizzo e di coordinamento nel  settore,  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  41,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
               g) l'inoltro alla Comunita' economica  europea,  o  ad
          altri   organismi   internazionali,   ed  il  finanziamento
          integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso  dei
          fondi comunitari o internazionali;
               h)  l'assistenza  tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative di formazione  professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
          gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge  12
          agosto 1977, n. 675;
               i)  l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con
          le regioni e su loro iniziativa, di corsi di  aggiornamento
          del  personale  impiegato  nelle  iniziative  di formazione
          professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera
          h);
               l) la definizione su parere conforme della commissione
          di   cui   all'art.   17,  dei  requisiti  tecnici  per  il
          riconoscimento  dell'idoneita'  delle  strutture  e   delle
          attrezzature adibite alla formazione professionale.
             Resta  fermo  quanto  stabilito dall'art. 40 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
             "Art. 22 (Finanziamento delle attivita' formative). - Le
          attivita'  di  formazione  professionale   promosse   dalle
          regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.    Al  predetto fondo sono
          conferiti tutti gli  stanziamenti  di  spesa  iscritti  nel
          bilancio  dello  Stato  che siano attinenti ad attivita' di
          formazione professionale trasferite o  da  trasferire  alla
          regione,     nonche'    l'importo    corrispondente    alla
          disponibilita'  del   Fondo   addestramento   professionale
          lavoratori per l'anno 1979.
             Le  attivita'  di  formazione  professionale  rientranti
          nelle competenze dello  Stato  di  cui  all'art.  18  della
          presente  legge,  trovano  copertura  in  apposito capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il cui ammontare e'
          fissato  annualmente  con  la  legge  finanziaria   e   che
          confluira'  nel  fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n.
          675.
             Il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          provvede altresi' al finanziamento:
               a) delle attivita' di formazione professionale residue
          svolte   nelle   regioni   a   statuto   speciale  fino  al
          trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime;
               b) dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
          professionale  dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
             - L'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante:
          "Norme  per  la   copertura   delle   spese   generali   di
          amministrazione  degli  enti  privati  gestori di attivita'
          formative", cosi' recita:
             "Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale concede agli enti privati, che  svolgono  attivita'
          rientranti  nell'ambito  delle  competenze  statali  di cui
          all'art.  18  della  legge  21  dicembre  1978,   n.   845,
          contributi  per  le spese generali di amministrazione rela-
          tive al coordinamento operativo a livello  nazionale  degli
          enti medesimi, non coperte da contributo regionale.
             2.  Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1
          gli   enti   privati   che   siano   emanazione   o   delle
          organizzazioni  democratiche  e  nazionali  dei  lavoratori
          dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori,  o
          di  associazioni  con  finalita'  formative e sociali, o di
          imprese e  loro  consorzi,  o  del  movimento  cooperativo;
          applichino  per  il  personale  il  contratto  nazionale di
          lavoro di categoria; rendano pubblico il  bilancio  annuale
          per  ciascun  centro  di attivita'; non perseguano scopi di
          lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di  una
          regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa
          idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
             3.   Gli   enti   di  cui  ai  commi  precedenti  aventi
          personalita' giuridica provvedono,  entro  sei  mesi  dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
          apportare ai propri statuti le necessarie modifiche,  prev-
          edendo,   qualora   mancante   tra   i  propri  organi,  la
          costituzione di un collegio  di  sindaci  del  quale  fanno
          parte  due  funzionari  in rappresentanza, rispettivamente,
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  e  del
          Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato".
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n.
          183  recante  "Coordinamento  delle  politiche  riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari", e' il seguente:
             "Art.  3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE),  entro  il  30  giugno di ogni anno, determina, con
          riferimento  anche  al  progetto  preliminare  di  bilancio
          generale  delle  Comunita'  europee, le linee di fabbisogno
          finanziario, statale e regionale,  connesso  all'attuazione
          in  Italia  delle politiche comunitarie, indicando le rela-
          tive norme vigenti e le  rispettive  quote  finanziarie  di
          massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal
          fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
             2.  Il  comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE),  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,
          definisce  il  programma  degli  interventi  finanziari  da
          effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il  concorso
          comunitario,  a  tal  fine coordinando fra loro i programmi
          statali e regionali in materia".
             - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 21 dicembre  1978,
          n.  845,  e'  il  seguente:  "I  pareri  della  commissione
          centrale per l'impiego sono obbligatori per le  materie  di
          cui all'art. 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed
          l) nonche' per quelle di cui all'art. 22, terzo comma".
             -   L'art.  28  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore), cosi' recita:
             "Art. 28. - E' costituito presso il Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale un 'Fondo per la mobilita' della
          manodopera', con amministrazione autonoma e gestione  fuori
          bilancio  ai  sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre
          1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze
          di cui all'articolo 27 della presente legge.
             Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti
          a carico del Fondo per la ristrutturazione e  riconversione
          industriale  di  cui  all'articolo 3 della presente legge e
          per il 50 per cento da  versamenti  a  carico  della  Cassa
          integrazione guadagni operai dell'industria.
             Le  disponibilita'  del  Fondo  affluiscono  ad apposita
          contabilita'  speciale  istituita   presso   la   tesoreria
          provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585
          del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo
          1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del
          Tesoro.
             I  relativi  ordini di pagamento sono emessi a firma del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un  suo
          delegato.
             I  versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in
          rate trimestrali anticipate.
             Il fabbisogno  annuo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro  per il tesoro, di concerto con il Ministro per il
          lavoro e la  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e l'artigianato; con lo stesso
          decreto viene autorizzato il prelievo della somma a  carico
          del   'Fondo   per   la  ristrutturazione  e  riconversione
          industriale' da versare al 'Fondo' di cui al primo comma.
             Per il primo anno  l'importo  delle  rate  e'  stabilito
          complessivamente in lire 250 milioni ciascuna".
             -  La  legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante: "Norme per
          la copertura delle spese generali di amministrazione  degli
          enti  privati gestori di attivita' formative" e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987.
             - Il testo dell'art. 24 della legge n.  845/1978  e'  il
          seguente:
             "Art.   24  (Contributi  dei  fondi  comunitari).  -  Le
          regioni, nell'ambito della programmazione e  dei  piani  di
          cui   all'art.   5,   autorizzano  per  l'area  di  propria
          competenza, la presentazione  ai  competenti  organi  della
          Comunita'  economica  europea,  tramite  il  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  dei   progetti   di
          formazione,  finalizzati a specifiche occasioni di impiego,
          predisposti  dagli  organismi  indicati  all'art.  8  della
          decisione   del   consiglio   delle  Comunita'  europee  n.
          71/66/CEE del 1› febbraio 1971, modificata dalla  decisione
          n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.
             Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
          economica (CIPE), entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,
          indica,  in  conformita'  di  parametri  da  fissare  dalla
          commissione interregionale di  cui  all'articolo  13  della
          legge  16  maggio  1970, n. 281, il limite massimo di spesa
          entro cui ciascuna regione puo' autorizzare  l'inoltro  dei
          progetti  per  ottenere sia i contributi previsti dal Fondo
          sociale europeo sia l'integrazione del Fondo  di  rotazione
          di cui all'articolo seguente".
             -  L'art.  4  della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme
          per la copertura delle spese  generali  di  amministrazione
          degli  enti  privati  gestori di attivita' formative) e' il
          seguente:
             "Art. 4. - 1. le spese derivanti  dall'attuazione  della
          presente  legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno
          1986 - di cui 6 miliardi per  i  residui  oneri  finanziari
          derivanti   dalla   soppressa   gestione   del   Fondo  per
          l'addestramento professionale lavoratori - e  in  lire  9,5
          miliardi  annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al
          Fondo  per  la   mobilita'   della   manodopera,   di   cui
          all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
             2.   Per   provvedere   all'onere   indicato  nel  comma
          precedente, il Fondo  per  la  mobilita'  della  manodopera
          viene  integrato delle somme occorrenti mediante versamenti
          da effettuare a  carico  delle  disponibilita'  finanziarie
          della  gestione  di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845".