Art. 9. Interventi di formazione professionale 1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche. (( 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le )) (( regioni e le province autonome possono contribuire al )) (( finanziamento di: interventi di formazione continua, di )) (( aggiornamento o riqualificazione, per operatori della )) (( formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento )) (( professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, )) (( comma. 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di )) (( formazione continua a lavoratori occupati in aziende )) (( beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione )) (( salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento )) (( professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in )) (( misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attivita', )) (( nonche' interventi di formazione professionale destinati ai )) (( lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', formulate )) (( congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle )) (( organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei )) (( lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli )) (( organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione )) (( professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi )) (( finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero )) (( del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. )) (( Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente )) (( comma non puo' prevedere il rimborso della retribuzione degli )) (( utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non )) (( viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione )) (( professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della )) (( retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai )) (( fondi comunitari. )) (( 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, )) (( le regioni e le province autonome approvano i progetti di )) (( intervento di formazione continua, formulati da organismi )) (( aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai )) (( soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di )) (( collocamento che abbiano partecipato ad attivita' socialmente )) (( utili. La partecipazione a tale attivita', per tutto il periodo )) (( della sua durata, deve essere attestata, su domanda )) (( dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego )) (( competente per territorio entro il termine di trenta giorni. )) (( Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I )) (( soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli )) (( interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle )) (( liste di collocamento. )) (( 4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3- bis gravano sulle )) (( disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui )) (( al comma 5, nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti )) (( degli enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di )) (( cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito )) (( dalla legge 12 novembre 1988, n. 492. )) 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. 6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5. 7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali e' chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego. 8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali. 9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilita' del Fondo di cui al comma 5. 11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi. 12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40. 13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. (( 14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la )) (( conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita', i )) (( provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche )) (( pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici )) (( periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, )) (( su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, )) (( dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro )) (( territorialmente competente e per suo tramite alla commissione )) (( regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio )) (( da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, )) (( sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in )) (( mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria )) (( territoriali, siano disponibili ad ospitarli. )) 15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilita' civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano: (( a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o )) (( professionale, mediante esperienze di durata non superiore a )) (( due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base )) (( di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di )) (( orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo )) (( comunque la presenza di un tutor come responsabile )) (( didattico ed organizzativo delle attivita'. I predetti limiti )) (( temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle )) (( categorie protette, portatori di handicap; )) b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorche' non abbiano concluso il relativo (( iter, )) o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilita'), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, (( garantendo comunque la presenza di un )) tutor (( come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'; )) (( b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione )) (( secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di )) (( perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze )) (( pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare )) (( presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di )) (( convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le )) (( singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione )) (( alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle )) (( organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente )) (( rappresentative a livello nazionale e degli ordini )) (( professionali; i rapporti tra le singole istituzioni )) (( scolastiche e le )) (( aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche )) (( convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o )) (( convenzioni con le universita', le attivita' di formazione )) (( svolte )) (( nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini )) (( della prosecuzione degli studi nei corsi universitari )) (( finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari. )) 17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalita' di svolgimento dei suindicati rapporti, (( compresa l'individuazione del )) tutor, (( delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, )) sono stipu- late sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 18. Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.
Riferimenti normativi: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative), cosi' recita: "Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1". - Il D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 ha il seguente titolo: "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali". Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988; la legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988. - Il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: "Legge quadro in materia di formazione professionale" e' il seguente: "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 4) dal 4,30 al 4 per cento; 5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977'". - Il testo dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' il seguente: "Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Gli articoli 18 e 22 della legge n. 845/1978 sono cosi' formulati: "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai necessari aggiornamenti; b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni; c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale; d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri; e) la predisposizione ed il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo; f) le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali; h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675; i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h); l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". "Art. 22 (Finanziamento delle attivita' formative). - Le attivita' di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attivita' di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonche' l'importo corrispondente alla disponibilita' del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979. Le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'art. 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare e' fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluira' nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresi' al finanziamento: a) delle attivita' di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attivita' alle regioni medesime; b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. - L'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante: "Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative", cosi' recita: "Art. 1. - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, contributi per le spese generali di amministrazione rela- tive al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale. 2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita'; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalita' giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prev- edendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato". - Il testo dell'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", e' il seguente: "Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunita' europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le rela- tive norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5. 2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e' il seguente: "I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'art. 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'art. 22, terzo comma". - L'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), cosi' recita: "Art. 28. - E' costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un 'Fondo per la mobilita' della manodopera', con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Le disponibilita' del Fondo affluiscono ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato. I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate. Il fabbisogno annuo e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con lo stesso decreto viene autorizzato il prelievo della somma a carico del 'Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale' da versare al 'Fondo' di cui al primo comma. Per il primo anno l'importo delle rate e' stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna". - La legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante: "Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1987. - Il testo dell'art. 24 della legge n. 845/1978 e' il seguente: "Art. 24 (Contributi dei fondi comunitari). - Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'art. 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente". - L'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative) e' il seguente: "Art. 4. - 1. le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in lire 16 miliardi per l'anno 1986 - di cui 6 miliardi per i residui oneri finanziari derivanti dalla soppressa gestione del Fondo per l'addestramento professionale lavoratori - e in lire 9,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, fanno carico al Fondo per la mobilita' della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 2. Per provvedere all'onere indicato nel comma precedente, il Fondo per la mobilita' della manodopera viene integrato delle somme occorrenti mediante versamenti da effettuare a carico delle disponibilita' finanziarie della gestione di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845".