Art. 9-bis.
                        Lavoratori stagionali
(( 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. ))
(( 56, e' sostituito dal seguente:                                 ))
(( "2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con  ))
(( contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste            ))
(( dall'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.    ))
(( 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la       ))
(( stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che     ))
(( manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre    ))
(( mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".          ))
(( 2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al    ))
(( comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non     ))
(( concorrono a determinare la quota di riserva prevista           ))
(( dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.  ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo del comma  2  dell'art.  23  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato
          del  lavoro)  e'  il  seguente:  "I  lavoratori che abbiano
          prestato  attivita'  lavorative  con  contratto   a   tempo
          determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8- bis del
          decreto-legge  29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,  n.  79,  hanno
          diritto  di  precedenza  nell'assunzione  presso  la stessa
          azienda, con la medesima qualifica  quando  per  questa  e'
          obbligatoria  la  richiesta  numerica  e  a  condizione che
          manifestino la volonta' di esercitare  tale  diritto  entro
          tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
             -  L'art.  8-  bis  del  D.L.  29  gennaio  1983, n. 17,
          introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n.  79
          (Misure  per  il  contenimento  del  costo del lavoro e per
          favorire l'occupazione), e' il seguente:
             "Art. 8- bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali).
          - I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa  a
          carattere  stagionale  con  contratto  a tempo determinato,
          stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera  a),
          della   legge   18   aprile  1962,  n.  230,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di  precedenza
          nell'assunzione  con la medesima qualifica presso la stessa
          azienda,  a  condizione  che  manifestino  la  volonta'  di
          esercitare  tale  diritto  entro  tre  mesi  dalla  data di
          cessazione del rapporto di lavoro.
             La condizione di cui  al  comma  precedente  si  applica
          anche  a  lavoratori  assunti  a  norma del decreto-legge 3
          dicembre  1977,  n.   876,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della
          legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano
          in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
             -  Il comma 1 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 e' il
          seguente:  "A decorrere dal 1› gennaio 1989,  i  datori  di
          lavoro  privati,  che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
          n. 264, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          tenuti  ad  assumere  i  lavoratori  facendone richiesta ai
          competenti  organi  di  collocamento,  hanno  facolta'   di
          assumere  tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
          Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu'  di
          dieci   dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,  ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio, a riservare  il  dodici  per  cento  di  tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al  comma  5,  anche  quando  siano assunzioni a termine ai
          sensi dell'art. 17 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro".