Art. 9-bis. Lavoratori stagionali (( 1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. )) (( 56, e' sostituito dal seguente: )) (( "2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con )) (( contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste )) (( dall'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. )) (( 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la )) (( stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che )) (( manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre )) (( mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". )) (( 2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al )) (( comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non )) (( concorrono a determinare la quota di riserva prevista )) (( dall'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. ))
Riferimenti normativi: - Il testo del comma 2 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorative con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8- bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima qualifica quando per questa e' obbligatoria la richiesta numerica e a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro". - L'art. 8- bis del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), e' il seguente: "Art. 8- bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). - I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici". - Il comma 1 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro".