Art. 2. 1. L'onere di cui al precedente art. 1 e' posto a carico del Fondo della protezione civile, che viene integrato della corrispondente somma mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente n. 7705 - conto residui 1991. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.