Art. 2.
  1.  L'onere di cui al precedente art. 1 e' posto a carico del Fondo
della protezione civile, che  viene  integrato  della  corrispondente
somma mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo di
bilancio del Ministero dell'ambiente n. 7705 - conto residui 1991.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.