Art. 5.
  1.  Nelle  more  del trasferimento dei fondi di cui all'art. 2 sono
autorizzate  anticipazioni  di  cassa  a  valere  sul   Fondo   della
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 agosto 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI