Art. 10.
  Sul  prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo
delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista
deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi
finalita'  di  assistenza   e   beneficienza,   tenuti   per   legge,
regolamenti,  contratti  collettivi,  statuti o tavole di fondazione,
alla  dispensazione  dei  medicinali  agli  aventi  diritto,  escluso
comunque il Servizio sanitario nazionale.
  Dal  suddetto  sconto  sono esclusi i diritti addizionali di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e il  costo  del  recipiente  eventualmente
fornito dal farmacista.