Art. 12.
  La presente tariffa sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sara' comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici
regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
  Un  esemplare  della  tariffa  deve  essere  tenuto  ostensibile al
pubblico in ciascuna farmacia.