Art. 2. La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialita' medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.