Art. 2.
  La  tariffa  nazionale  si  applica  ai  medicinali  che  non siano
specialita' medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni  o  altri
prodotti  assimilati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178 e dell'art. 1 del decreto legislativo 27  gennaio
1992, n. 119.