Art. 3.
  Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e' formato:
    a)  dall'importo  delle  sostanze  impiegate, in base all'annessa
tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al  disposto
di  cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella
predetta tabella;
    b) dall'importo degli onorari professionali, in base  all'annessa
tabella (allegato B);
    c)  dagli  eventuali  diritti  addizionali  di  cui ai successivi
articoli 7 e 8;
    d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.