Art. 3. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e' formato: a) dall'importo delle sostanze impiegate, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella; b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B); c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8; d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.