Art. 7.
  Per  le  preparazioni  magistrali  contenenti  una  o piu' sostanze
velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea  Ufficiale  IX
approvata   con   decreto   ministeriale   26   aprile  1985,  oppure
manifestamente tossiche e che non  siano  inserite  nella  Farmacopea
Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.
  Per  la  spedizione  di  ogni  preparazione  magistrale  contenente
sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  spetta  al
farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.
  Per  le  preparazioni  magistrali  contenenti  sostanze corrosive o
coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.
  Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che  stupefacente
o  sostanze  di  cui al comma terzo, e' dovuta al farmacista una sola
addizionale di L. 3.000.