Art. 7. Per le preparazioni magistrali contenenti una o piu' sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000. Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000. Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000. Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, e' dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 3.000.