Art. 8.
  Per  le  dispensazioni  di  medicinali  effettuate  nelle  farmacie
durante le ore notturne, dopo  la  chiusura  serale  delle  farmacie,
secondo  gli  orari  stabiliti  dalla competente autorita' sanitaria,
spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 7.500.
  Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante  le  ore  di
chiusura  diurna  spetta  al  farmacista un diritto addizionale di L.
3.000.
  I diritti addizionali di cui ai precedenti  commi  sono  dovuti  al
farmacista  soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti
chiusi" e "a chiamata".
  Non competono quando la  farmacia  effettua  servizio  a  "battenti
aperti",   ancorche'  con  modalita'  che  escludono  per  misura  di
sicurezza il normale accesso ai locali.
  I diritti addizionali di cui ai precedenti  commi  sono  dovuti  al
farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o piu'
specialita'  medicinali,  vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri
prodotti assimilati.
  I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del
25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento  pari  a  L.
9.500  per la dispensazione notturna e per un importo pari a L. 4.000
per la dispensazione diurna.