Art. 8. Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorita' sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 7.500. Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a "battenti chiusi" e "a chiamata". Non competono quando la farmacia effettua servizio a "battenti aperti", ancorche' con modalita' che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o piu' specialita' medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati. I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L. 9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L. 4.000 per la dispensazione diurna.