Art. 9.
  I  prezzi  calcolati in base agli allegati A e B non possono essere
modificati in alcun caso, fatta eccezione per  l'arrotondamento  e  i
diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.
  Non e' ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una
sostanza  ad  un  prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della
tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente  prodotto
contraddistinto da marchio di fabbrica.