IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto   l'art.  43  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  330,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  2321/FPC  del  12  giugno  1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, con la
quale  sono  state  adottate  misure  per  fronteggiare le situazioni
d'emergenza connesse con gli  incendi  boschivi  per  il  periodo  15
luglio-15 settembre 1993;
  Visto  il  telefax  del  25  agosto  1993,  n. 38642, della regione
autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, con
cui viene chiesta la proroga  al  30  settembre  1993  dell'attivita'
collaborativa da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
Corpo  forestale  dello  Stato  prevista  dalla  citata  ordinanza n.
2321/FPC, in considerazione della particolare stagione climatica  che
fa prevedere il perdurare dell'emergenza incendi boschivi nell'isola,
al  fine  di  scongiurare  ulteriori danni ad insediamenti turistico-
ricettivi ed alla popolazione civile;
  Tenuto conto del parere favorevole espresso su tale  richiesta  dal
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali con nota n. 27580 del 4 settembre 1992;
  Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'interno con nota n.
14234/4117 in data 15 settembre 1993;
  Ritenuta,  pertanto, la necessita' di aderire alla citata richiesta
al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a  persone
o a cose connesse con il fenomeno degli incendi boschivi in Sardegna;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Ministero  dell'interno,  Direzione  generale  della  protezione
civile  e  dei  servizi  antincendi,  e' autorizzato a richiamare, in
deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della  legge  22
dicembre  1984,  n.  837,  fino  a  centocinquanta  vigili  del fuoco
volontari da impiegare per  le  esigenze  della  campagna  antincendi
boschivi  in Sardegna fino al 30 settembre 1993, con le modalita' in-
dicate negli articoli 1, comma 2 e 2, dell'ordinanza, n. 2321/FPC del
12 giugno 1993.