IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Vista la propria ordinanza n. 2321/FPC del 12 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare le situazioni d'emergenza connesse con gli incendi boschivi per il periodo 15 luglio-15 settembre 1993; Visto il telefax del 25 agosto 1993, n. 38642, della regione autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente, con cui viene chiesta la proroga al 30 settembre 1993 dell'attivita' collaborativa da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato prevista dalla citata ordinanza n. 2321/FPC, in considerazione della particolare stagione climatica che fa prevedere il perdurare dell'emergenza incendi boschivi nell'isola, al fine di scongiurare ulteriori danni ad insediamenti turistico- ricettivi ed alla popolazione civile; Tenuto conto del parere favorevole espresso su tale richiesta dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 27580 del 4 settembre 1992; Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'interno con nota n. 14234/4117 in data 15 settembre 1993; Ritenuta, pertanto, la necessita' di aderire alla citata richiesta al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose connesse con il fenomeno degli incendi boschivi in Sardegna; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Decreta: Art. 1. Il Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e' autorizzato a richiamare, in deroga al divieto di assunzioni previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 837, fino a centocinquanta vigili del fuoco volontari da impiegare per le esigenze della campagna antincendi boschivi in Sardegna fino al 30 settembre 1993, con le modalita' in- dicate negli articoli 1, comma 2 e 2, dell'ordinanza, n. 2321/FPC del 12 giugno 1993.