Art. 2. Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, previsto dall'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 115 a L. 120 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
Nota all'art. 2: - L'art. 3 della legge n. 324/1976, fissa i diritti per il ricovero o per la sosta allo scoperto degli aeromobili la sosta o il ricovero, rinviando per le modalita' di pagamento, al disposto dell'art. 2.