Art. 2.
  Il diritto per il  ricovero  o  per  la  sosta  allo  scoperto  per
aeromobili  di  qualsiasi  tipo,  previsto  dall'art. 3 della legge 5
maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 115 a L. 120 per  tonnellata  o
frazione  di  tonnellata  del  peso massimo al decollo risultante dal
certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di  ora  oltre
le prime due ore che sono in franchigia.
 
          Nota all'art. 2:
             -  L'art. 3 della legge n. 324/1976, fissa i diritti per
          il ricovero o per la sosta allo scoperto  degli  aeromobili
          la  sosta  o  il  ricovero,  rinviando  per le modalita' di
          pagamento, al disposto dell'art. 2.