Art. 3.
  Il  diritto  per  l'imbarco  passeggeri  in  voli   internazionali,
previsto  dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modifiche, resta fissato in L. 12.800  per  ogni  passeggero  diretto
verso   aeroporti   di   Stati   esteri  come  previsto  dal  decreto
interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse.
  Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni  resta  fissato
in L. 5.000 come gia' previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2.
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  5  della  legge  n. 324/1976, come modificato
          dalla legge n.  316/1991, fissa il  diritto  per  l'imbarco
          passeggeri  in  voli internazionali e interni e attribuisce
          il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del
          passeggero.