Art. 3. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto dal decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni resta fissato in L. 5.000 come gia' previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2.
Nota all'art. 3: - L'art. 5 della legge n. 324/1976, come modificato dalla legge n. 316/1991, fissa il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e interni e attribuisce il pagamento al vettore, che se ne rivale nei confronti del passeggero.