Art. 4.
  Ciascun pagamento sara'  arrotondato  alle  500  lire  inferiori  o
superiori.
  Le  predette  disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo
la data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 1993
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                 e Ministro delle finanze ad interim
                                AMATO
                      Il Ministro dei trasporti
                               TESINI
                       Il Ministro del tesoro
                               BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1993
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 244.