Art. 4. Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori. Le predette disposizioni entreranno in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle finanze ad interim AMATO Il Ministro dei trasporti TESINI Il Ministro del tesoro BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1993 Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 244.