Art. 3.
  Per  quanto  non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti
articoli  restano  valide  le  disposizioni   di   cui   al   decreto
ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1993
                                     Il direttore generale: DEL GIZZO