Art. 4.
  1. A seguito dell'entrata in vigore del  presente  decreto  e  solo
contestualmente  alla presentazione di nuove domande di registrazione
o di modifica riguardante medicinali veterinari gia'  registrati,  le
aziende   interessate   potranno  presentare  domanda  intesa  a  far
riconoscere  ad  uno  specifico  prodotto  la  cui  composizione   lo
consenta,   lo   status   di   medicinale  veterinario  non  soggetto
all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, anche se non  appartenente
alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto.
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  precedente  sara'  oggetto  di
valutazione da parte del Ministero della sanita'.
  3. Le aziende interessate non  potranno  provvedere  alla  modifica
delle  indicazioni relative al regime di vendita del prodotto, se non
dopo la notifica del parere favorevole da parte del  Ministero  della
sanita'.