Art. 4. 1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e solo contestualmente alla presentazione di nuove domande di registrazione o di modifica riguardante medicinali veterinari gia' registrati, le aziende interessate potranno presentare domanda intesa a far riconoscere ad uno specifico prodotto la cui composizione lo consenta, lo status di medicinale veterinario non soggetto all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, anche se non appartenente alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto. 2. La domanda di cui al comma precedente sara' oggetto di valutazione da parte del Ministero della sanita'. 3. Le aziende interessate non potranno provvedere alla modifica delle indicazioni relative al regime di vendita del prodotto, se non dopo la notifica del parere favorevole da parte del Ministero della sanita'.