Il decreto legislativo n. 87/1992 ha dettato nuovi criteri di bilancio delle istituzioni creditizie che hanno comportato la modifica delle regole di segnalazione delle banche abilitate in materia di riporti, pronti contro termine su titoli, opzioni e fu- tures. Al fine di ottenere la necessaria coerenza nelle segnalazioni di CVS (Comunicazione valutaria statistica) degli operatori residenti sono modificate le istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1990). Ulteriori modifiche a queste istruzioni vengono introdotte in relazione a nuove facolta' operative in materia di oro greggio ed alla necessita' di rilevare le informazioni "Paese" e "controparte estera" in taluni casi. Le modifiche entreranno in vigore a decorrere dalle segnalazioni del mese di gennaio 1994. Il testo aggiornato delle istruzioni in materia di CVS sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A) OPERAZIONI DI RIPORTO E PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI. 1) Operazioni di operatore residente in contropartita diretta di non residente. Vanno segnalate nella fase di accensione con CVS - Operazione finanziaria indicando nel riquadro "Operazione" il codice 4 "prestiti". Nello stesso riquadro come "Paese di residenza del mutuante il prestito" va indicato quello dell'acquirente a pronti; il valore operazione, l'importo nominale e l'importo in linea capitale sono di norma corrispondenti al valore dell'importo effettivamente erogato; nel riquadro "Prestiti" come "tipo prestito" va utilizzato il codice 2 "Riporti e pronti contro termine" (cfr. in allegato la nuova sezione 2 della CVS - Operazione finanziaria che sostituisce a tutti gli effetti la precedente). Nello stesso riquadro va indicato "1" nella casella "numero rate"; per "tipo tasso di interesse fisso" va riportato il tasso annuo effettivo globale. Alla scadenza delle operazioni di riporto e pronti contro termine vanno osservate le disposizioni in materia di rimborso di prestiti. Nella sezione regolamento alla voce "di cui interessi" va riportata la componente reddituale di tali operazioni costituita dalla differenza tra l'importo regolato a pronti e quello a termine. 2) Operazioni effettuate in contropartita di banca abilitata. Le operazioni di riporto e pronti contro termine effettuate in contropartita di banca abilitata da residenti e non residenti non formano oggetto di segnalazione di CVS. B) PREMI SU OPZIONI. Le opzioni emesse da non residenti (opzioni estere) e quelle emesse da residenti (opzioni italiane) sono assimilate ai fini delle segnalazioni statistiche valutarie rispettivamente ai titoli esteri e italiani. I premi pagati o riscossi dai residenti in contropartita di banche abilitate per opzioni estere formeranno pertanto oggetto di segnalazione di CVS. Per non alterare gli schemi segnaletici tali premi continueranno ad essere segnalati con CVS - Operazioni non mercantili, osservando le norme di compilazione previste in materia; l'ufficio provvedera' direttamente allo stralcio dei relativi dati, classificandoli tra quelli di natura finanziaria. Nel caso di premi su opzioni italiane negoziate da "non residenti" va prodotta: CVS - Operazione non mercantile, se in contropartita di residenti diversi dalle banche abilitate; CVS - Sezione non residenti, se in contropartita di banche diverse da quelle emittenti. Nessuna CVS e' dovuta nel caso di opzioni italiane negoziate da non residente in contropartita della stessa banca emittente. C) MARGINI INIZIALI SU FUTURES. I "margini iniziali" su futures ai fini delle segnalazioni statistiche sono classificati tra le operazioni finanziarie. Per non alterare gli schemi segnaletici tali margini continueranno ad essere segnalati con CVS - Operazioni non mercantili, utilizzando le causali di nuova istituzione 750 "margini iniziali su futures trattati nel mercato regolamentato italiano" e 751 "margini iniziali su futures trattati sui mercati regolamentati esteri". L'ufficio provvedera' direttamente allo stralcio dei relativi dati classificandoli tra quelli di natura finanziaria. Per i margini di variazione giornaliera, che continueranno ad essere segnalati con le causali di flusso di cui ai codici 6800, 6801, 6802, 6803, non dovranno essere fornite le informazioni contenute nel riquadro "altri elementi relativi a strumenti finanziari a termine o con opzione". D) ORO. Le operazioni di rivendita e di concessione di prestiti d'uso di oro greggio di proprieta' delle banche abilitate in contropartita di clientela residente vanno segnalate con CVS - Operazione mercantile secondo le modalita' di cui alle istruzioni UIC R.V. n. 1990/1 del 9 maggio 1990. E) CVS FINANZIARIA - CODICE "7 - ALTRI". L'informazione "Paese" prevista nel riquadro "Operazione" della CVS - Operazione finanziaria va fornita anche nel caso di operazioni individuate con il codice "7 - Altri". Nella fattispecie il "Paese" va indicato come segue: per gli investimenti in attivita' rappresentate da titoli o da strumenti similari, il Paese emittente tali valori; per gli investimenti in attivita' diverse, il Paese del creditore. F) RIQUADRO "RIFERIMENTI CONTRATTUALI". Le informazioni concernenti la controparte estera, nel caso di operazioni di compravendita tra banche abilitate e operatori residenti di valori mobiliari esteri (CVS - Operazione finanziaria), opzioni (CVS - Operazione non mercantile) e oro greggio (CVS - Operazione non mercantile) vanno fornite come segue: controparte estera: codice "3 - Altra"; tipo controparte estera: codice "3 - Sistema creditizio"; Paese di residenza della controparte: codice "799". G) NORME TRANSITORIE. Le operazioni di riporto e di pronti contro termine in essere al 31 dicembre 1993 continueranno ad essere segnalate all'atto della chiusura con le modalita' previste per la compravendita di valori mobiliari. Il direttore: CIAMPICALI