IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista  la  legge  25  marzo  1993, n. 81, sull'elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visto l'art. 28 della legge citata, che affida al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria,  alla  commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
nonche' ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisi, secondo le
rispettive competenze, la disciplina delle trasmissioni di propaganda
elettorale;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere, nell'ambito della propria
competenza,  alla  disciplina  delle   trasmissioni   di   propaganda
elettorale   per   l'elezione   del  sindaco,  del  presidente  della
provincia,  del  consiglio  comunale  e  del  consiglio   provinciale
relativamente alle elezioni comunali e provinciali del novembre 1993;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
televisiva in ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  38  e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche'
quelli che comunque  esercitano  in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 della legge
6  agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, qualora
intendano trasmettere  a  qualunque  titolo,  dal  trentesimo  giorno
precedente quello delle votazioni, propaganda elettorale nei comuni e
nelle province interessati alla
consultazione  elettorale,  sono  tenuti all'integrale rispetto delle
disposizioni del presente atto, anche in caso di  mancata  emanazione
del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2.