Art. 12.
  1.  Fermo  il  divieto  di  cui all'art. 9- bis del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10  e
salvo che il caso costituisca reato ai sensi dell'art. 29 della legge
n. 81/1993, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di prop-
aganda  elettorale  si  applicano le sanzioni amministrative previste
dal comma 3 dell'art. 31 della legge n. 223/1990.
  2. Le emittenti sono  tenute  a  compiere  il  massimo  sforzo  per
accelerare  il  piu'  possibile  le  procedure  di rettifica previste
dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine  di  tutelare
il  preminente  interesse  alla trasparenza ed alla correttezza della
competizione elettorale.