Art. 12. 1. Fermo il divieto di cui all'art. 9- bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con legge 4 febbraio 1985, n. 10 e salvo che il caso costituisca reato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 81/1993, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di prop- aganda elettorale si applicano le sanzioni amministrative previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge n. 223/1990. 2. Le emittenti sono tenute a compiere il massimo sforzo per accelerare il piu' possibile le procedure di rettifica previste dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale.