Art. 2.
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  1,  che intendono trasmettere a
qualunque titolo propaganda elettorale,  sono  tenuti  a  determinare
nell'ambito  della  propria autonomia, almeno cinque giorni prima del
trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, criteri generali
ed uniformi per le trasmissioni di propaganda elettorale di  ciascuna
emittente  esercita, idonei a disciplinare i modi, i tempi, gli spazi
di accesso, le condizioni di gratuita' ovvero  le  relative  tariffe,
nel rispetto delle disposizioni del presente atto.
  2.  Delle  condizioni  generali  dell'accesso  stabilite  in via di
autoregolamentazione deve darsi idonea pubblicita'.
  3. I soggetti di cui all'art. 1 sono altresi'  tenuti  a  nominare,
per  ciascuna emittente, un responsabile delle trasmissioni di propa-
ganda elettorale.