Art. 2. 1. I soggetti di cui all'art. 1, che intendono trasmettere a qualunque titolo propaganda elettorale, sono tenuti a determinare nell'ambito della propria autonomia, almeno cinque giorni prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, criteri generali ed uniformi per le trasmissioni di propaganda elettorale di ciascuna emittente esercita, idonei a disciplinare i modi, i tempi, gli spazi di accesso, le condizioni di gratuita' ovvero le relative tariffe, nel rispetto delle disposizioni del presente atto. 2. Delle condizioni generali dell'accesso stabilite in via di autoregolamentazione deve darsi idonea pubblicita'. 3. I soggetti di cui all'art. 1 sono altresi' tenuti a nominare, per ciascuna emittente, un responsabile delle trasmissioni di propa- ganda elettorale.