Art. 5.
  1.  Le  trasmissioni  di  propaganda elettorale possono realizzarsi
nelle formule dell'appello agli elettori, dell'incontro-stampa, della
conferenza-stampa e del dibattito generale secondo  criteri  che,  in
relazione  ai  tempi  destinati  alla  trasmissione,  consentano  una
corretta,  imparziale,  completa  e  paritaria  illustrazione   delle
posizioni  dei  diversi candidati e delle diverse liste, nonche', per
le elezioni comunali,  dei  programmi  amministrativi  presentati  ai
sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 81/1993.
  2.  Nel caso di liste collegate, ogni lista deve essere considerata
in modo autonomo ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del
presente atto.
  3.  Tutte  le  trasmissioni  di  propaganda  elettorale relative al
medesimo collegio, realizzate in uguale formula, debbono essere  man-
date  in  onda  in  identica  fascia  oraria. Eventuali registrazioni
debbono essere tutte  effettuate,  compatibilmente  con  le  esigenze
tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed
all'ora della trasmissione.
  4.  All'inizio  di  ogni  trasmissione  di propaganda elettorale il
responsabile  della  trasmissione  deve   ricordare   brevemente   il
meccanismo  elettorale  operante  per  il  collegio interessato dalla
trasmissione o dal segmento di trasmissione. Al responsabile medesimo
compete, con funzioni di moderatore, far rispettare le regole dettate
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 ed assicurare comunque  il  rispetto
da  parte  dei partecipanti dei principi di lealta' e correttezza del
dialogo democratico.