Art. 5. 1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule dell'appello agli elettori, dell'incontro-stampa, della conferenza-stampa e del dibattito generale secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano una corretta, imparziale, completa e paritaria illustrazione delle posizioni dei diversi candidati e delle diverse liste, nonche', per le elezioni comunali, dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 81/1993. 2. Nel caso di liste collegate, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente atto. 3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, realizzate in uguale formula, debbono essere man- date in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. 4. All'inizio di ogni trasmissione di propaganda elettorale il responsabile della trasmissione deve ricordare brevemente il meccanismo elettorale operante per il collegio interessato dalla trasmissione o dal segmento di trasmissione. Al responsabile medesimo compete, con funzioni di moderatore, far rispettare le regole dettate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 ed assicurare comunque il rispetto da parte dei partecipanti dei principi di lealta' e correttezza del dialogo democratico.