Art. 6.
  1.  Nei  casi  in  cui  l'ambito  di  diffusione della trasmissione
risulti piu' ampio di  quello  di  un  singolo  collegio  elettorale,
debbono  essere  adottati,  anche  nel  seguire criteri d'alternanza,
tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori  delle
diverse  circoscrizioni  interessate  dall'area  di  diffusione,  con
riguardo,  in  particolare,  a  competizioni  elettorali  concernenti
comuni  con  meno  di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di
volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati
da ogni singola trasmissione.