Art. 6. 1. Nei casi in cui l'ambito di diffusione della trasmissione risulti piu' ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori delle diverse circoscrizioni interessate dall'area di diffusione, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione.