Art. 7. 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, nel corso della campagna elettorale non e' consentita la presenza di candidati o di rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte degli enti locali nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive. 2. Il codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2 stabilisce i casi ed i limiti in cui, al solo fine di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, e' consentita la presenza di candidati o rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale nelle trasmissioni informative non di propaganda.