Art. 7.
  1.  Ai  sensi  del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 81/1993, nel
corso della campagna elettorale non  e'  consentita  la  presenza  di
candidati  o  di  rappresentanti di partiti e dei membri delle giunte
degli enti locali nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali  e
sportive.
  2.  Il codice di autoregolamentazione di cui al comma 1 dell'art. 2
stabilisce i casi ed i limiti in cui, al solo fine di  assicurare  la
completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione,  e' consentita la
presenza di candidati o rappresentanti di partiti e dei membri  delle
giunte  degli  enti locali interessati dalla consultazione elettorale
nelle trasmissioni informative non di propaganda.