Art. 8.
  1.  Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 1
dell'art. 2 deve essere depositato in forma autentica presso la  sede
legale  e  presso le sedi operative dei soggetti di cui all'art. 1, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
  2. Le emittenti nazionali ne inviano inoltre, prima del  trentesimo
giorno  precedente  quello  delle  votazioni, copia al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria mentre le emittenti in ambito locale  ne
inviano  copia,  nello  stesso  termine,  al comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi.