Art. 8. 1. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 deve essere depositato in forma autentica presso la sede legale e presso le sedi operative dei soggetti di cui all'art. 1, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione. 2. Le emittenti nazionali ne inviano inoltre, prima del trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, copia al Garante per la radiodiffusione e l'editoria mentre le emittenti in ambito locale ne inviano copia, nello stesso termine, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.