Art. 9. 1. Nell'ambito della loro competenza territoriale ed ai sensi del comma 5 dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi: a) dettano criteri generali per la pubblicizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 delle condizioni di accesso determinate da ogni singola emittente in via di autoregolamentazione, fermo il disposto dell'art. 8; b) verificano i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda elettorale, che debbono tener conto di eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei collegi elettorali interessati dall'area di diffusione delle emittenti, nonche' il rispetto dei calendari medesimi; c) presenziano agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione delle liste o dei candidati nelle varie trasmissioni; d) disciplinano i criteri per la presenza della stampa nelle trasmissioni incontri-stampa e conferenze-stampa e ne verificano la corretta applicazione; e) verificano specificamente il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 3 ed al comma 1 dell'art. 4. 2. I comitati regionali assicurano comunque la piu' corretta ed uniforme applicazione della normativa in sede locale e segnalano prontamente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di irregolarita'. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree ricomprese nel territorio di piu' regioni, i comitati interessati procedono d'intesa all'esercizio delle loro competenze.