Art. 9.
  1.  Nell'ambito  della loro competenza territoriale ed ai sensi del
comma 5 dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990,  n.  223,  i  comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi:
    a)  dettano criteri generali per la pubblicizzazione ai sensi del
comma 2 dell'art. 2 delle condizioni di accesso determinate  da  ogni
singola  emittente  in via di autoregolamentazione, fermo il disposto
dell'art. 8;
    b)  verificano  i  modi  di  definizione  dei   calendari   delle
trasmissioni  di  propaganda  elettorale,  che debbono tener conto di
eventuali esigenze di alternanza in ragione del  numero  dei  collegi
elettorali  interessati  dall'area  di  diffusione  delle  emittenti,
nonche' il rispetto dei calendari medesimi;
    c)  presenziano  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione  dell'ordine  di  successione delle liste o dei candidati
nelle varie trasmissioni;
    d) disciplinano i criteri per  la  presenza  della  stampa  nelle
trasmissioni  incontri-stampa  e conferenze-stampa e ne verificano la
corretta applicazione;
    e) verificano specificamente il rispetto  delle  disposizioni  di
cui al comma 4 dell'art. 3 ed al comma 1 dell'art. 4.
  2.  I  comitati  regionali  assicurano comunque la piu' corretta ed
uniforme applicazione della normativa  in  sede  locale  e  segnalano
prontamente  al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i casi di
irregolarita'. Nell'ipotesi di emittenti che servono aree  ricomprese
nel  territorio  di  piu'  regioni,  i comitati interessati procedono
d'intesa all'esercizio delle loro competenze.