Art. 2. Le amministrazioni dello Stato, che hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 di approvazione del mod. 730, come integrato dal decreto del Ministro delle finanze 5 gennaio 1993 e secondo le integrazioni tecniche contenute nell'allegato B al presente decreto. Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati utilizzando i modelli di dichiarazione mod. 730 base e 730-3.