Art. 2.
  Le  amministrazioni  dello  Stato,  che  hanno  fornito  assistenza
fiscale  ai  dipendenti  e  ai  pensionati per la presentazione della
dichiarazione dei  redditi,  devono  consegnare,  contestualmente  ai
supporti  di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi
alle  dichiarazioni  mod.  730   degli   assistiti,   predisposti   e
confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C
al   decreto   del   Ministro  delle  finanze  15  dicembre  1992  di
approvazione del mod. 730, come integrato dal  decreto  del  Ministro
delle  finanze  5  gennaio  1993  e  secondo le integrazioni tecniche
contenute nell'allegato B al presente decreto.
  Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non  sono
in  grado  di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati
utilizzando i modelli di dichiarazione mod. 730 base e 730-3.