Art. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli stabilimenti di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti di cui agli allegati A e C del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art. 1 con la dichiarazione di cui all'allegato 1 e la documentazione di cui all'allegato 4.