Art. 2.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli  stabilimenti
di cui all'art. 1, in possesso dei requisiti di cui agli allegati A e
C  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad
integrare l'istanza di riconoscimento CEE di cui all'art.  1  con  la
dichiarazione  di  cui  all'allegato  1  e  la  documentazione di cui
all'allegato 4.