Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non piu' tardi delle ore  10  (ora  New  York)  del
giorno  di  ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno di
New  York,  i  fondi  in  dollari  USA  occorrenti  per  il  servizio
finanziario  medesimo,  il Tesoro mettera' a disposizione della Banca
d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno  dieci  giorni  prima
della  "data  di  pagamento",  che  risultera' fissata secondo quanto
previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
  Detto importo  verra'  determinato  dalla  Banca  d'Italia  in  via
previsionale,  sulla  base  del  tasso  di  interesse  conteggiato  e
comunicato - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale  8  giugno
1993  -  dal  "Fiscal  Agent" e del rapporto di cambio disponibile al
momento della determinazione. Tale ammontare in lire verra' reso noto
al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi.
  I fondi in lire saranno rimessi  dal  Tesoro  mediante  mandato  di
pagamento  sulla  sezione  di  tesoreria provinciale di Roma a favore
della Banca d'Italia -  Amministrazione  centrale,  estinguibile  con
accreditamento  in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito
conto  provvisorio  infruttifero  aperto   presso   l'Amministrazione
centrale  della  Banca  d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro -
Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 29 giugno 1993".
  La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare  dall'Ufficio  italiano
dei  cambi,  addebitando  il  suddetto conto provvisorio, l'ammontare
necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia
due giorni lavorativi precedenti la "data  di  pagamento",  cioe'  la
data  di  messa  a  disposizione  dei  fondi  alla  menzionata banca.
L'eventuale differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  verra'
regolata successivamente.