Art. 2. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non piu' tardi delle ore 10 (ora New York) del giorno di ciascuna "data di pagamento", con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della "data di pagamento", che risultera' fissata secondo quanto previsto nei "termini e condizioni" del prestito. Detto importo verra' determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del tasso di interesse conteggiato e comunicato - ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1993 - dal "Fiscal Agent" e del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione. Tale ammontare in lire verra' reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi. I fondi in lire saranno rimessi dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile con accreditamento in conto. Le somme saranno accreditate in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 2.000 milioni, emissione 29 giugno 1993". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioe' la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' regolata successivamente.