AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni ((  .. ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44,
28 aprile 1993, n. 127, e 28  giugno  1993,  n.  208".  I  DD.LL.  n.
44/1993,  n.  127/1993 e n. 208/1993, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n. 99 del 29 aprile 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n.
202 del 28 agosto 1993).
                               Art. 1.
  1. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  rilascia  ai
soggetti  autorizzati  a proseguire nell'esercizio di impianti per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai  sensi  dell'articolo
32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), le relative concessioni con
durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del
sistema  radiotelevisivo  e  dell'editoria  prevista dall'articolo 2,
comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 (b), e  comunque  per  un
periodo non superiore a tre anni.
(( 2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio    ))
(( degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni ))
(( censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. ))
(( 223 (a), ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del   ))
(( medesimo articolo (a) dallo stesso esercente o da altro         ))
(( soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche'      ))
(( verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e    ))
(( delle telecomunicazioni. ))
  3.  Fino  alla  scadenza del termine di durata delle concessioni di
cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi  dell'articolo  16
della  legge  6 agosto 1990, n. 223 (a), o di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103  (c),  proseguono
l'esercizio  della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con
gli impianti e i connessi collegamenti di  telecomunicazione  censiti
ai  sensi  dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), ed
eventualmente  modificati  ai  sensi  del  comma  2  della   medesima
disposizione (a).
  4.  Le  concessioni  di  cui  al  presente  articolo possono essere
rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data  del  28  febbraio
1993  fossero  in  possesso  dei requisiti previsti dall'articolo 16,
commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6  agosto  1990,  n.
223  (a)  ((  . All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
1992,  n.  482  (d), sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo
17, commi 1 e 2". ))
(( 5. Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della   ))
(( concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il  ))
(( 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro ))
(( la medesima data:                                               ))
    a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato,
in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  di   legge   in   materia
previdenziale, per almeno tre dipendenti (( o tre soci lavoratori; ))
    b)  il  capitale  sociale interamente versato nella misura minima
prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6  agosto
1990,  n.  223  (a)  ((  ,  ovvero,  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo  2329,  primo  comma,  n.  2),  dall'articolo  2438,  e
dall'articolo  2439,  primo comma, del codice civile (e), qualora non
interamente versato, il rilascio di  cauzione  secondo  le  modalita'
stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  27  marzo  1992, n. 255 (f), per l'importo corrispondente
alla parte di capitale non versata; ))
    c) il versamento della cauzione, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo   28,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27  marzo  1992,  n.  255  (f)  ,  nella  misura  prevista
dall'articolo  16,  comma  8,  lettere a ) e b), della legge 6 agosto
1990, n. 223 (a);
    d) l'adempimento degli obblighi di cui ai (( commi 1, )) 1- bis e
3 dell'articolo 5 del presente decreto.
  6. Le disposizioni di cui  al  comma  5,  nonche'  quelle  previste
dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), non
si  applicano  alle  emittenti che all'atto della presentazione della
documentazione necessaria  al  rilascio  della  concessione  assumano
l'irrevocabile  impegno,  per  tutta  la durata della concessione, di
trasmettere  pubblicita'  in  qualunque  forma  non  oltre  i  limiti
previsti  per  le  emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le
stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone  di  concessione
nella  misura  indicata  dal  comma  2 dell'articolo 22 della legge 6
agosto 1990, n. 223 (a).
  7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della
disposizione di cui al comma 6,  il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,   anche   su   segnalazione  del  Garante  per  la
radiodiffussione  e  l'editoria,  dispone  l'immediata  revoca  della
concessione.
(( 7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di         ))
(( assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il    ))
(( periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto   ))
(( dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei     ))
(( programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in    ))
(( materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la        ))
(( Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai     ))
(( sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99 (g), da parte dei        ))
(( concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in      ))
(( ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San       ))
(( Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della   ))
(( legge 6 agosto 1990, n. 223 (a).                                ))
      7-ter. (( L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo   ))
(( di cui al comma 7- bis del presente articolo (g) e' attivato    ))
(( tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della  ))
(( normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni       ))
(( devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed   ))
(( italiana.                                                       ))
      7-quater. (( La concessione per la radiodiffusione           ))
(( televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1   ))
(( (recte: )  del presente articolo,  ( n.d.r. ) viene altresi'    ))
(( rilasciata a societa' costituite entro il 31 dicembre 1993 in   ))
(( possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso       ))
(( articolo 1      recte: dello stesso articolo,  ( n.d.r. ),      ))
(( nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno    ))
(( tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali ))
(( sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo ))
(( 1 (recte: )  del presente articolo, (  n.d.r. ) e al comma 3    ))
(( dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato     ))
(( nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia'            ))
(( autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto      ))
(( 1990, n. 223 )) (a).
 
          ------------
             (a)  La legge n. 223/1990 reca la disciplina del sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive  il  testo
          delle  disposizioni  di  detta legge alle quali il presente
          articolo fa rinvio:
             "Art. 16  (Concessione per l'installazione e l'esercizio
          di  impianti  di  radiodiffusione   sonora   e   televisiva
          privata).  -   1. La radiodiffusione sonora o televisiva da
          parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e'
          subordinata  al  rilascio  di  concessione  ai  sensi   del
          presente  articolo.  La concessione e' rilasciata anche per
          l'installazione dei relativi impianti.
             2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio
          in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale
          di singole emittenti  e  reti  ai  sensi  dell'art.  3.  La
          concessione  non  e' trasferibile salvo quanto disposto dal
          comma 5 dell'art. 17, ha  la  durata  di  sei  anni  ed  e'
          rinnovabile.  Nell'atto  di concessione sono determinate le
          frequenze  sulle  quali  gli  impianti  sono  abilitati   a
          trasmettere,  la  potenza, l'ubicazione e l'area da servire
          da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri  elementi
          previsti dal regolamento di cui all'art. 36.
             3.   La   concessione   per  radiodiffusione  sonora  e'
          rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o  a
          carattere comunitario sia nazionale che locale.
             4.  La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e'
          esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
             5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario  e'
          caratterizzata  dall'assenza  dello  scopo  di  lucro ed e'
          esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute  e  non
          riconosciute  che  siano espressione di particolari istanze
          culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa'
          cooperative costituite ai sensi dell'art.  2511 del  codice
          civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di
          un   servizio   di   radiodiffusione   sonora  a  carattere
          culturale, etnico, politico e religioso,  e  che  prevedano
          nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c),
          dell'art.   26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 14 dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 1951, n.   302.   La
          relativa  concessione   e'   rilasciata   senza obbligo  di
          cauzione, sia in ambito nazionale che locale,  ai  soggetti
          predetti  i  quali  si  obblighino  a trasmettere programmi
          originali autoprodotti che hanno riferimento  alle  istanze
          indicate   per  almeno  il  50  per  cento  dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
          Non sono considerate programmi  originali  autoprodotti  le
          trasmissioni  di  brani  musicali  intervallate da messaggi
          pubblicitari e  da  brevi  commenti  del  conduttore  della
          stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di
          cui all'art. 36.
             6. Non e' consentita la trasformazione della concessione
          per  la  radiodiffusione  sonora a carattere comunitario in
          concessione  per   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          commerciale.
             7.  La  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere commerciale in ambito nazionale  nonche'  per  la
          radiodiffusione  televisiva in ambito nazionale puo' essere
          rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o  cooper-
          ative,  costituite  in Italia o in altri Stati appartenenti
          alla Comunita' economica europea, con capitale sociale  non
          inferiore  a  3  miliardi  di  lire  se  ha  per oggetto la
          radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire  se
          ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
             8.  La  concessione per la radiodiffusione televisiva in
          ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a:
               a) persone fisiche,  in  possesso  della  cittadinanza
          italiana  o  di  uno  degli  altri  Stati appartenenti alla
          Comunita' economica europea, che prestino cauzione  per  un
          importo  non  inferiore  a  lire  300  milioni  secondo  le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
               b)  enti  di  cui  all'art.  12  del  codice   civile,
          riconosciuti   dallo   Stato  italiano  o  da  altri  Stati
          appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino
          cauzione non  inferiore  a  lire  300  milioni  secondo  le
          modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36;
               c)  societa'  costituite  in  Italia  o in altri Stati
          appartenenti   alla   Comunita'   economica   europea,   ad
          esclusione   delle  societa'  semplici,  con  capitale  non
          inferiore a lire 300 milioni.
             9. La  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  in
          ambito   locale   a   carattere   commerciale  puo'  essere
          rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui  alle  lettere
          a), b) e c)  del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per
          essi ridotti ad un terzo.
             10.   Le  societa'  richiedenti  la  concessione  devono
          possedere  all'atto  della  domanda  i  requisiti  di   cui
          all'art. 17, commi 1 e 2.
             11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa'
          che   non   abbiano  per  oggetto  sociale  l'esercizio  di
          attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque  attinente
          all'informazione ed allo spettacolo.
             12.  La  concessione  non puo' essere rilasciata ad enti
          pubblici,  anche  economici,  a   societa'   a   prevalente
          partecipazione   pubblica  e  ad  aziende  ed  istituti  di
          credito.
             13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata
          a coloro che abbiano riportato condanne  a  pena  detentiva
          per  delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure
          di prevenzione previste dalla legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, o alle
          misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e  seguenti
          del  codice penale. La concessione non puo' essere altresi'
          rilasciata a coloro ai quali ne sia stata  revocata  altra,
          ottenuta anche per ambito locale diverso.
             14.  Ai  fini  dell'applicazione dei divieti previsti al
          comma 13 nei confronti delle societa' di  capitali,  si  ha
          riguardo  alle  persone  degli amministratori. Per le altre
          societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e
          dei soci.
             15. Alle concessioni previste dalla  presente  legge  si
          applicano  le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis,
          10-ter, 10-quater e  10-quinquies  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'art.
          24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
             16.  Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione
          a carattere comunitario fino al 25  per  cento  del  totale
          delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla
          base delle frequenze disponibili.
             17.  Il rilascio della concessione avviene sulla base di
          criteri oggettivi che  tengano  conto  della  potenzialita'
          economica,  della  qualita' della programmazione prevista e
          dei  progetti   radioelettrici   e   tecnologici.   Per   i
          richiedenti   che   abbiano  gia'  effettuato  trasmissioni
          radiotelevisive si tiene anche  conto  della  presenza  sul
          mercato,   delle  ore  di  trasmissione  effettuate,  della
          qualita'  dei  programmi,  delle   quote   percentuali   di
          spettacoli   e   servizi   informativi   autoprodotti,  con
          particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici  di
          cui  all'art.  11  della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del
          personale dipendente con particolare riguardo a quello  con
          contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati.
          In  sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali
          sanzioni comminate ai sensi della presente  legge.  Con  il
          regolamento  di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita'
          ed ogni altro elemento utile  per  il  rilascio  e  per  il
          rinnovo della concessione.
             18.  E'  comunque  requisito  essenziale per il rilascio
          della  concessione   in   ambito   locale   l'impegno   dei
          richiedenti  a  destinare  almeno  il  20  per  cento della
          programmazione settimanale all'informazione locale (notizie
          e servizi) e a programmi comunque legati alla  realta'  lo-
          cale di carattere non commerciale.
             19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con
          decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
          sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito
          locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e
          delle telecomunicazioni.
             20.  L'atto  con  cui  viene rilasciata la concessione a
          soggetti non titolari di impianti  gia'  in  funzione  alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge stabilisce
          un termine, non superiore a centottanta giorni,  entro  cui
          deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
             21.   La  concessione  prevista  nel  presente  Capo  si
          estingue:
               a) per scadenza del termine di durata, ove  non  venga
          rinnovata;
               b) per rinuncia del concessionario;
               c)  per  morte  o  sopravvenuta incapacita' legale del
          titolare o, nel  caso  in  cui  titolare  sia  una  persona
          giuridica, quando questa si estingua;
               d) per dichiarazione di fallimento.
             22.  La  perdita  dei  requisiti  oggettivi o soggettivi
          previsti dalla presente legge comporta la  decadenza  della
          concessione.
             23.  Ai  fini  della  concessione per la radiodiffusione
          sonora in ambito locale non si applica  la  condizione  del
          limite  minimo  di  capitale sociale di cui alla lettera c)
          del comma 8 del presente articolo".
             "Art.  21    (Autorizzazione  per  la  trasmissione   di
          programmi  in  contemporanea).  -  1.  La  trasmissione  di
          programmi  in  contemporanea  da  parte  di   concessionari
          privati  per  la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva in
          ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi,  e'
          subordinata  ad  autorizzazione  rilasciata con decreto del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla  base
          di  preventive  intese  tra  i concessionari privati che la
          richiedano.   L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  singoli
          concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti
          secondo  le  forme previste dal regolamento di cui all'art.
          36.
             2.   L'autorizzazione   abilita   a    trasmettere    in
          contemporanea  per  una durata giornaliera non eccedente le
          sei ore, salvo il  caso  di  trasmissioni  informative  per
          eventi  eccezionali  e  non  prevedibili  secondo  le forme
          previste dal regolamento di cui all'art. 36.
             3.  Le  emittenti  che  operano  ai  sensi  del presente
          articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali".
             "Art. 22  (Canoni  e  tasse).  -  1.  I  titolari  delle
          concessioni  per  radiodiffusione a carattere commerciale e
          delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti
          al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
               a) per le concessioni per  radiodiffusione  sonora  in
          ambito locale: lire cinque milioni;
               b)  per  le concessioni per radiodiffusione televisiva
          in ambito locale: lire venti milioni;
               c) per le concessioni per  radiodiffusione  sonora  in
          ambito  nazionale:  lire  cinque milioni per ogni bacino di
          utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un
          massimo di lire cento milioni;
               d) per le concessioni per  radiodiffusione  televisiva
          in  ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di
          utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
               e)  per  le  autorizzazioni   di   cui   all'art.   21
          concernenti  la  trasmissione di programmi televisivi: lire
          cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
               f)  per  le  autorizzazioni   di   cui   all'art.   21
          concernenti  la  trasmissione  di programmi radiofonici: un
          milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
             2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora
          a carattere comunitario sono  obbligati  al  pagamento  dei
          canoni  di  cui  al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6
          nella misura del 25 per cento.
             3. L'ammontare  dei  canoni  previsti  dal  comma  1  e'
          aggiornato  ogni  tre  anni  con decreto del Ministro delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni,  di  concerto  con   il
          Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso
          di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
             4.  I  canoni  di  concessione  di  cui  al comma 1 sono
          versati, entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  a  favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          con  imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione dell'entrata.
             5.   Ove   la  concessione  o  l'autorizzazione  vengano
          rilasciate  nel  corso  dell'anno  il  canone   dovuto   e'
          determinato  in  proporzione dei mesi dell'anno per i quali
          vale la concessione o l'autorizzazione. Il  canone  non  e'
          dovuto  per le autorizzazioni di cui all'art. 21 rilasciate
          per periodi inferiori a trenta giorni  e  a  carattere  non
          reiterativo.
             6.  Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  e
          successive  modificazioni,  sono aggiunte le voci riportate
          nella tabella allegata.
             7. I canoni di  concessione  riguardano  l'esercizio  di
          emittenti  o reti comprendenti gli impianti di diffusione e
          di collegamento".
             "Art.     32     (Autorizzazione    alla    prosecuzione
          nell'esercizio).  - 1. I privati, che alla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  eserciscono impianti di
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito  nazionale  o
          locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono
          autorizzati  a  proseguire  nell'esercizio  degli  impianti
          stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda  per  il
          rilascio   della  concessione  di  cui  all'art.  16  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge e fino al rilascio della concessione stessa
          ovvero fino alla reiezione della  domanda  e  comunque  non
          oltre  settecentotrenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge (per la proroga del termine  si
          veda l'art. 4 del decreto qui' pubblicato, n.d.r. ).
             2.  Nel  tempo  che intercorre tra la data di entrata in
          vigore della presente legge e il rilascio della concessione
          ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza
          di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge  non  e' ammessa modificazione della
          funzionalita' tecnico-operativa degli impianti  di  cui  al
          comma   1,   ad   eccezione   di  interventi  derivanti  da
          provvedimenti di  organi  giurisdizionali  o  del  Ministro
          delle  poste  e delle telecomunicazioni con le procedure di
          cui alla legge  8  aprile  1983,  n.  110,  finalizzati  al
          coordinamento  e  alla  compatibilita' elettromagnetica con
          impianti radioelettrici ed in particolare con impianti  dei
          servizi  pubblici  nazionali  ed  esteri,  dei  servizi  di
          navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti
          private gia' esistenti. Sono altresi'  ammessi  interventi,
          autorizzati    dal    Ministro    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni con le procedure  di  cui  alla  legge  8
          aprile  1983,  n.  110,  che  non  modifichino  i parametri
          radioelettrici degli impianti.
             3. I privati di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a
          proseguire  nell'esercizio  degli  impianti  alla ulteriore
          condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata   in  vigore  della  presente  legge  comunicazione
          contenente i dati e  gli  elementi  previsti  dall'art.  4,
          comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985,
          n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto
          del Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  13
          dicembre  1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346
          del 18 dicembre 1984.
             4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di  cui
          al  presente  articolo  di frequenze non indispensabili per
          l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
             5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al  presente
          articolo,   ovvero   la   radiodiffusione  di  trasmissioni
          consistenti  in  immagini  o   segnali   sonori   fissi   o
          ripetitivi,  comporta  la  disattivazione degli impianti da
          parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano anche agli esercenti di impianti  di  ripetizione
          di segnali esteri".
             Per  consultare  le  disposizioni  sopracitate  si  veda
          direttamente nel testo della legge n. 223/1990,  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  185 del 9 agosto 1990.
             (b) Il comma 2  dell'art.  2  della  legge  n.  206/1993
          (Disposizioni  sulla  societa'  concessionaria del servizio
          pubblico radiotelevisivo) prevede che: "Fino all'entrata in
          vigore  di  una  nuova  disciplina  del  servizio  pubblico
          radiotelevisivo,   nel  quadro  di  una  ridefinizione  del
          sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel  suo  complesso
          da  attuare  entro due anni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,   i   membri   del   consiglio   di
          amministrazione  sono  nominati con determinazione adottata
          d'intesa dai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per
          non  piu' di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione
          di membri del consiglio cessati dalla  carica  si  provvede
          con la medesima procedura prevista per la nomina".
             (c)  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38 della legge n.
          103/1975, recante nuove  norme  in  materia  di  diffusione
          radiofonica e televisiva:
             "Art.  38.  -  L'installazione e l'esercizio di impianti
          ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed  alla
          contemporanea   ed   integrale  diffusione  via  etere  nel
          territorio  nazionale  dei  normali  programmi   sonori   e
          televisivi  irradiati  dagli  organismi  esteri esercenti i
          servizi pubblici di radiodiffusione nei  rispettivi  Paesi,
          nonche',  dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
          base alle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  che  non
          risultino  costituiti  allo scopo di diffondere i programmi
          nel territorio italiano,  sono  assoggettati  a  preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze  prioritarie
          dei  servizi  pubblici  nazionali e del loro sviluppo e, in
          particolare,    l'assegnazione    della    frequenza     di
          funzionamento degli impianti.
             Tali  impianti  comunque  non debbono interferire con le
          reti del servizio  pubblico  nazionale  di  radiodiffusione
          circolare,  ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.
          L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
          e delle telecomunicazioni,  previo  parere  favorevole  dei
          Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
             Gli  impianti devono essere conformi alle norme tecniche
          stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.
             Il richiedente deve allegare alla  domanda  il  progetto
          tecnico dell'impianto".
             (d) Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga
          dei  termini  in  materia  di impianti di radiodiffusione),
          come sopra modificato, prevede che: "Il termine di  cui  al
          comma 1 (si riferisce al termine di settecentotrenta giorni
          previsto  dall'art.  32,  comma 1, della legge n. 223/1990,
          trascritto  nella precedente nota (a), n.d.r.) e' prorogato
          fino  al  30  novembre  1993  nei  confronti  dei  soggetti
          autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire
          nell'esercizio  di  impianti per la radiodiffusione sonora.
          Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia,
          ai soggetti autorizzati dall'art. 32 della citata legge  n.
          223  del  1990,  a proseguire nell'esercizio degli impianti
          per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per
          un periodo di due anni, purche' in possesso  dei  requisiti
          previsti  dall'art.  16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
          15, della citata legge  n.  223  del  1990,  alla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.     Conseguentemente  lo  schema   di   piano   di
          assegnazione  delle  radiofrequenze  per la radiodiffusione
          sonora deve essere  predisposto  ed  inviato  dal  Ministro
          delle  poste  e delle telecomunicazioni alle regioni e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio
          1994. Le regioni e le province  autonome  esprimono  parere
          entro  sessanta  giorni dalla ricezione dello schema di pi-
          ano. Coloro che  ottengono  le  concessioni  ai  sensi  del
          presente   comma   possono  operare  con  gli  impianti  di
          radiodiffusione   sonora   e   con   i   collegamenti    di
          telecomunicazione  eserciti  alla  data  di  rilascio delle
          concessioni stesse, purche' censiti ai sensi dell'art.  32,
          comma   3,   della   citata  legge  n.  223  del  1990,  ed
          eventualmente modificati, ai sensi dell'art. 32,  comma  2,
          della  medesima  legge,  dallo  stesso esercente o da altro
          soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti".
             (e) Si trascrive il testo dell'art. 2329,  primo  comma,
          n.  2),  dell'art. 2438, e dell'art. 2439, primo comma, del
          codice civile:
             "Art.  2329  (Condizioni  per  la  costituzione),  primo
          comma,  n.    2).  -  Per procedere alla costituzione della
          societa' (per azioni, n.d.r.) e' necessario:
              1) (omissis);
              2) che siano versati  presso  un  istituto  di  credito
          almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro".
             "Art.  2438  (Aumento  di  capitale).  -  Non si possono
          emettere nuove azioni fino a che quelle  emesse  non  siano
          interamente liberate".
             "Art. 2439 (Sottoscrizione e versamenti), primo comma. -
          I  sottoscrittori  delle  azioni di nuova emissione devono,
          all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno
          i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte.
          Se  e'  previsto  un  sopraprezzo,   questo   deve   essere
          integralmente versato all'atto della sottoscrizione".
             (f)  Il  D.P.R.  n.  255/1992  approva il regolamento di
          attuazione  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  sulla
          disciplina  del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
          Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 28:
             "Ai fini di cui all'art. 16, comma  8,  della  legge  il
          richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi
          dell'art.  54  del  regolamento  per  l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
          cessive modificazioni. La predetta cauzione  puo'  altresi'
          essere costituita mediante:
               a)  fidejussione  bancaria  rilasciata  da  aziende di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
               b)  polizza  assicurativa  rilasciata  da  impresa  di
          assicurazioni  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni  private  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n. 449, e successive modificazioni".
             (g) La legge n. 99/1990 reca:  "Ratifica  ed  esecuzione
          dello  scambio  di lettere tra Italia e San Marino relativo
          alla  riacquisizione  dell'esercizio  del   diritto   della
          Repubblica  di  San Marino all'intallazione di una stazione
          radio-televisiva  e  dell'accordo  di   collaborazione   in
          materia  radio-televisiva  fra  la Repubblica italiana e la
          Repubblica di San Marino, firmati  a  Roma  il  23  ottobre
          1987".  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3 dell'accordo
          annesso alla legge:
             "Art. 3. - La societa' di cui all'art.  1  (Societa'  di
          diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra
          la  Societa'  italiana concessionaria del servizio pubblico
          radio-televisivo e  la  Societa'  sammarinese  di  servizio
          pubblico designata dalla Repubblica di San Marino, n.d.r. )
          disporra'   di  un  impianto  di  diffusione  televisiva  e
          radiofonica   in   modulazione   di   frequenza,   allocato
          all'interno  del  territorio della Repubblica di San Marino
          con potenze e  frequenze  adeguate  a  servire  per  quanto
          possibile   la  zona,  in  territorio  anche  italiano,  in
          visibilita' dal punto di irradiazione ad una quota di circa
          700 mt.
             Limitatamente  al  periodo  di  validita'  del  presente
          accordo   lo   Stato  italiano  consente  che  il  servizio
          radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e
          svolto dalla Societa' di cui all'art. 1,  possa  estendersi
          sul   proprio  territorio  a  mezzo  degli  impianti  sopra
          indicati".