AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208". I DD.LL. n. 44/1993, n. 127/1993 e n. 208/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993, n. 149 del 28 giugno 1993 e n. 202 del 28 agosto 1993). Art. 1. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 (b), e comunque per un periodo non superiore a tre anni. (( 2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio )) (( degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni )) (( censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. )) (( 223 (a), ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del )) (( medesimo articolo (a) dallo stesso esercente o da altro )) (( soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche' )) (( verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e )) (( delle telecomunicazioni. )) 3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (c), proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione (a). 4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a) (( . All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 (d), sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2". )) (( 5. Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della )) (( concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il )) (( 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro )) (( la medesima data: )) a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti (( o tre soci lavoratori; )) b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a) (( , ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile (e), qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (f), per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata; )) c) il versamento della cauzione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (f) , nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a); d) l'adempimento degli obblighi di cui ai (( commi 1, )) 1- bis e 3 dell'articolo 5 del presente decreto. 6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonche' quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicita' in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a). 7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione. (( 7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di )) (( assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il )) (( periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto )) (( dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei )) (( programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in )) (( materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la )) (( Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai )) (( sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99 (g), da parte dei )) (( concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in )) (( ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San )) (( Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della )) (( legge 6 agosto 1990, n. 223 (a). )) 7-ter. (( L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo )) (( di cui al comma 7- bis del presente articolo (g) e' attivato )) (( tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della )) (( normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni )) (( devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed )) (( italiana. )) 7-quater. (( La concessione per la radiodiffusione )) (( televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 )) (( (recte: ) del presente articolo, ( n.d.r. ) viene altresi' )) (( rilasciata a societa' costituite entro il 31 dicembre 1993 in )) (( possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso )) (( articolo 1 recte: dello stesso articolo, ( n.d.r. ), )) (( nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno )) (( tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali )) (( sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo )) (( 1 (recte: ) del presente articolo, ( n.d.r. ) e al comma 3 )) (( dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato )) (( nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia' )) (( autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto )) (( 1990, n. 223 )) (a).
------------ (a) La legge n. 223/1990 reca la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo delle disposizioni di detta legge alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 16 (Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione e' rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti. 2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'art. 3. La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'art. 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36. 6. Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitali o cooper- ative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. 8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a: a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; b) enti di cui all'art. 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 36; c) societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'art. 17, commi 1 e 2. 11. La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci. 15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili. 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'art. 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realta' lo- cale di carattere non commerciale. 19. La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi. 21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; b) per rinuncia del concessionario; c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua; d) per dichiarazione di fallimento. 22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione. 23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo". "Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali". "Art. 22 (Canoni e tasse). - 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni; c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione; e) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti; f) per le autorizzazioni di cui all'art. 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento. 3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente. 4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto e' determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non e' dovuto per le autorizzazioni di cui all'art. 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento". "Art. 32 (Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio). - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (per la proroga del termine si veda l'art. 4 del decreto qui' pubblicato, n.d.r. ). 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri". Per consultare le disposizioni sopracitate si veda direttamente nel testo della legge n. 223/1990, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990. (b) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 (Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) prevede che: "Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non piu' di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina". (c) Si riporta il testo dell'art. 38 della legge n. 103/1975, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva: "Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi, nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazione nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto". (d) Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), come sopra modificato, prevede che: "Il termine di cui al comma 1 (si riferisce al termine di settecentotrenta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 223/1990, trascritto nella precedente nota (a), n.d.r.) e' prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'art. 32 della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni, per un periodo di due anni, purche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, commi 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, della citata legge n. 223 del 1990, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di pi- ano. Coloro che ottengono le concessioni ai sensi del presente comma possono operare con gli impianti di radiodiffusione sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti alla data di rilascio delle concessioni stesse, purche' censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, ed eventualmente modificati, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti". (e) Si trascrive il testo dell'art. 2329, primo comma, n. 2), dell'art. 2438, e dell'art. 2439, primo comma, del codice civile: "Art. 2329 (Condizioni per la costituzione), primo comma, n. 2). - Per procedere alla costituzione della societa' (per azioni, n.d.r.) e' necessario: 1) (omissis); 2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro". "Art. 2438 (Aumento di capitale). - Non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate". "Art. 2439 (Sottoscrizione e versamenti), primo comma. - I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se e' previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione". (f) Il D.P.R. n. 255/1992 approva il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo del comma 1 del relativo art. 28: "Ai fini di cui all'art. 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc- cessive modificazioni. La predetta cauzione puo' altresi' essere costituita mediante: a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni". (g) La legge n. 99/1990 reca: "Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'intallazione di una stazione radio-televisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987". Si trascrive il testo dell'art. 3 dell'accordo annesso alla legge: "Art. 3. - La societa' di cui all'art. 1 (Societa' di diritto sammarinese, avente capitale pubblico adeguato, fra la Societa' italiana concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo e la Societa' sammarinese di servizio pubblico designata dalla Repubblica di San Marino, n.d.r. ) disporra' di un impianto di diffusione televisiva e radiofonica in modulazione di frequenza, allocato all'interno del territorio della Repubblica di San Marino con potenze e frequenze adeguate a servire per quanto possibile la zona, in territorio anche italiano, in visibilita' dal punto di irradiazione ad una quota di circa 700 mt. Limitatamente al periodo di validita' del presente accordo lo Stato italiano consente che il servizio radiotelevisivo originato nella Repubblica di San Marino, e svolto dalla Societa' di cui all'art. 1, possa estendersi sul proprio territorio a mezzo degli impianti sopra indicati".