Art. 11.
(( 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere          ))
(( effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via ))
(( cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.                      ))
      1-bis. (( Le trasmissioni in forma codificata di cui al      ))
(( comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171   ))
(( -bis (( della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto          ))
(( dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.   ))
(( 518 )) (a).
(( 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e   ))
(( 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223    (b),    e' consentito   ))
(( ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge   ))
(( 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla   ))
(( legge 17 dicembre 1992, n. 482    (c),    per un periodo di due ))
(( anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,      ))
(( l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata.   ))
(( Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema  ))
(( di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione   ))
(( via cavo o da satellite, l'esercizio e' altresi' concesso per   ))
(( ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale         ))
(( televisivo e' obbligatoriamente diffuso con piu' mezzi          ))
(( trasmissivi.                                                    ))
      2-bis. (( Ai soggetti di cui al comma 2 per il periodo ivi   ))
(( previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste    ))
(( per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla     ))
(( legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni )) (b). ))
(( (( Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla  ))
(( loro attivita', li iscrive nel registro di cui all'articolo 12  ))
(( della legge 6 agosto 1990, n. 223    (b),    e applica le       ))
(( sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima )) (b).
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata  in
vigore   della   nuova   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  e
dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25  giugno
1993, n. 206 (d), e comunque per un periodo non superiore a tre anni,
non  e'  consentito  il  rilascio  di  ulteriori  concessioni  per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  ed  e'  prorogato  il
termine  di  cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223 (b), per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per  la
radiodiffusione   televisiva  in  ambito  nazionale  e  dei  connessi
collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi  previsti  per  i
concessionari.
 
          ------------
             (a)  La  legge n. 633/1941 reca: "Protezione del diritto
          di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Si
          trascrive il testo del relativo  art.  171-bis,  introdotto
          dall'art. 10 del D.Lgs.  n. 518/1992:
             "Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini
          di  lucro,  programmi  per elaborare, o, ai medesimi fini e
          sapendo o avendo motivo di sapere che si  tratta  di  copie
          non  autorizzate,  importa,  distribuisce, vende, detiene a
          scopo  commerciale,  o  concede  in  locazione  i  medesimi
          programmi,  e'  soggetto  alla pena della reclusione da tre
          mesi a tre anni e della multa  da  lire  cinquecentomila  a
          lire  sei  milioni.  Si  applica la stessa pena se il fatto
          concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a  consentire  o
          facilitare  la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
          dei dispositivi applicati a protezione di un programma  per
          elaboratore.    La  pena  non e' inferiore nel minimo a sei
          mesi di reclusione e la multa a lire un milione se il fatto
          e' di rilevante gravita' ovvero  se  il  programma  oggetto
          dell'abusiva   duplicazione,  importazione,  distribuzione,
          vendita, detenzione a scopo  commerciale  o  locazione  sia
          stato  precedentemente  distribuito,  venduto o concesso in
          locazione  su  supporti   contrassegnati   dalla   Societa'
          italiana  degli  autori  ed editori ai sensi della presente
          legge e del relativo regolamento  di  esecuzione  approvato
          con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
             2. La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta
          la  pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e
          in uno o piu' periodici specializzati".
             (b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 15, 19 e 37
          della legge n. 223/1990 (per il testo degli articoli  31  e
          32 della medesima legge si vedano, rispettivamente, la nota
          (a) all'art. 8 e la nota (a) all'art. 1):
             "Art.    12    (Registro    nazionale    delle   imprese
          radiotelevisive).  - 1. E' istituito il registro  nazionale
          delle  imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al
          Garante.
             2.  Sono  soggetti   all'obbligo   dell'iscrizione   nel
          registro   la   concessionaria  pubblica,  i  concessionari
          privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli  38
          e  43  della  legge  14  aprile  1975, n. 103 (per il testo
          dell'art. 38 si veda la nota (c) all'art.    1,  n.d.r.  ),
          nonche'  le  imprese  di  produzione  o di distribuzione di
          programmi o concessionarie di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
             3.  Le  modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche'
          le disposizioni per il suo  funzionamento,  sono  stabilite
          nel regolamento previsto dall'art. 36.
             4.   Sono   nulli   i   contratti   stipulati   tra   la
          concessionaria  pubblica,  i  concessionari  privati  e  le
          imprese   di   nazionalita'   italiana  di  produzione,  di
          distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita'
          quando una delle parti  contraenti  non  sia  iscritta  nel
          registro nazionale.
             5.  Nei  casi  in cui e' costituita in forma di societa'
          per azioni o in accomandita per azioni o a  responsabilita'
          limitata,  la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma
          2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro  nazionale
          delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese
          societa', dei soci delle societa' alle quali sono intestate
          le  azioni  o  quote della societa' che esercita l'impresa,
          nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano
          direttamente o indirettamente con l'indicazione del  numero
          delle  azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute.
          L'obbligo  di  iscrizione  si applica ai soci costituiti da
          persone fisiche qualora possiedano almeno il  2  per  cento
          delle  azioni o quote della societa' che esercita l'impresa
          radiotelevisiva, delle societa' alle quali  sono  intestate
          azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero
          delle  societa'  che comunque la controllano direttamente o
          indirettamente.
             6. Alle imprese di  produzione  o  di  distribuzione  di
          programmi  o  concessionarie  di pubblicita' da trasmettere
          mediante gli impianti radiofonici e televisivi  privati  si
          applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17".
             "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei
          mezzi   di   comunicazione   di   massa   e   obblighi  dei
          concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti
          nell'ambito dei mezzi di comunicazione di  massa  e'  fatto
          divieto di essere titolare:
               a)  di  una concessione per radiodiffusione televisiva
          in ambito nazionale,  qualora  si  abbia  il  controllo  di
          imprese  editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia
          superato nell'anno solare precedente il 16 per cento  della
          tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
               b)  di  piu'  di  una  concessione per radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  nazionale,  qualora  si  abbia   il
          controllo  delle  imprese  editrici  di  quotidiani  la cui
          tiratura superi l'8 per cento  della  tiratura  complessiva
          dei giornali d'Italia;
               c)  di  piu'  di  due  concessioni per radiodiffusione
          televisiva  in  ambito  nazionale  qualora  si   abbia   il
          controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura
          complessiva  sia  inferiore a quella prevista dalla lettera
          b).
             2. Gli atti  di  cessione,  i  contratti  di  affitto  o
          affidamento  in  gestione  di  imprese operanti nel settore
          delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento  tra
          vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti
          nel  medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno
          stesso soggetto, anche attraverso  soggetti  controllati  o
          collegati,  realizzi  piu'  del  20 per cento delle risorse
          complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu'
          del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui  il
          medesimo   soggetto  consegua  entrate  nel  settore  della
          comunicazione di massa per  almeno  due  terzi  dei  propri
          introiti complessivi.
             3.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 2, per risorse
          complessive del settore della  comunicazione  di  massa  si
          intendono  i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e
          periodici,  da  vendite   o   utilizzazione   di   prodotti
          audiovisivi,   da   abbonamenti  a  giornali,  periodici  o
          emittenti radiotelevisive,  da  pubblicita',  da  canone  e
          altri contributi pubblici a carattere continuativo.
             4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la
          radiodiffusione    televisiva    che   sonora,   rilasciate
          complessivamente  ad  un  medesimo  soggetto,  a   soggetti
          controllati  da o collegati a soggetti i quali a loro volta
          controllino  altri  titolari  di  concessioni,  non possono
          superare il 25 per  cento  del  numero  di  reti  nazionali
          previste  dal piano di assegnazione e comunque il numero di
          tre.
             5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla
          titolarita' della concessione e' equiparato il controllo  o
          collegamento,  ai  sensi dell'art. 37 della presente legge,
          con  societa'  titolari  di  concessione,  ovvero,  per  le
          persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita'
          di  azioni  o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359
          del codice civile o l'esistenza  dei  vincoli  contrattuali
          ivi  previsti;  inoltre  ogni  autorizzazione ad esercitare
          impianti ripetitori di programmi radiofonici  e  televisivi
          esteri  di  cui  agli articoli 38 e seguenti della legge 14
          aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a
          titolarita'  di  una  concessione  per  la  radiodiffusione
          sonora o televisiva in ambito nazionale.
             6.   Le   imprese   concessionarie  di  pubblicita',  di
          produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel
          settore  radiotelevisivo,  devono  presentare  al  Garante,
          entro  il  31  luglio  di  ogni  anno,  i  propri  bilanci,
          corredati da un documento da cui  risultino  analiticamente
          gli  elementi contabili relativi ai contratti stipulati con
          i concessionari privati, con la concessionaria  pubblica  e
          con  i  titolari  di  autorizzazione  ai sensi dell'art. 38
          della legge 14 aprile  1975,  n.  103.  Tale  documento  e'
          compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita'
          previste   dal  comma  1  dell'art.  14  e  deve  contenere
          l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati
          i  contratti,  le  eventuali  clausole  di  esclusiva,  gli
          eventuali  minimi  garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti
          in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento  ritenuto
          necessario  ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle
          disposizioni della presente legge.
             7. Qualora i concessionari  privati,  la  concessionaria
          pubblica  o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art.
          38 della legge 14  aprile  1975,  n.  103,  si  trovino  in
          situazioni  di controllo o di collegamento nei confronti di
          imprese concessionarie di pubblicita',  queste  ultime  non
          possono   raccogliere  pubblcita'  per  piu'  di  tre  reti
          televisive nazionali, o  due  reti  nazionali  e  tre  reti
          locali  o  una  rete  nazionale  e  sei locali ivi comprese
          quelle di cui  sono  titolari  i  soggetti  controllanti  o
          collegati;  eventuali  ulteriori  contratti stipulati dalle
          imprese concessionarie di pubblicita' di  cui  al  presente
          comma  devono  avere  per oggetto pubblicita' da diffondere
          con mezzi diversi da  quello  radiofonico  e  televisivo  e
          comunque  in  misura  non  superiore  al  2 per cento degli
          investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente.
          Le  stesse  disposizioni   si   applicano   alle   societa'
          concessionarie  di  pubblicita' che abbiano il controllo di
          imprese titolari  di  concessione  per  la  radiodiffusione
          sonora  o  televisiva  o  che  siano  ad  esse collegate. I
          contratti  stipulati  in  difformita' dalle norme di cui al
          presente comma sono nulli.
             8. I concessionari privati e la concessionaria  pubblica
          sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni
          internazionali   in   materia  di  telecomunicazioni  e  di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno.
             9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati  o  di
          carattere subliminale.
             10.  E' vietata la trasmissione di programmi che possano
          nuocere allo sviluppo psichico o  morale  dei  minori,  che
          contengono  scene di violenza gratuita o pornografiche, che
          inducano  ad  atteggiamenti  di  intolleranza   basati   su
          differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'.
             11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali
          sia  stato  negato  il  nulla  osta  per la proiezione o la
          rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati  ai
          minori di anni diciotto.
             12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11
          del  presente  articolo  si  applicano le sanzioni previste
          dall'art.  15  della  legge  21  aprile   1962,   n.   161,
          intendendosi  per  chiusura  del  locale  la disattivazione
          dell'impianto.
             13. I film vietati ai minori  di  anni  quattordici  non
          possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente
          prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
             14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
          non   possono   trasmettere  opere  cinematografiche  salvo
          accordo   contrario   tra   gli   aventi   diritto   e   il
          concessionario,  prima  che sia trascorso un termine di due
          anni dall'inizio della programmazione di tale  opera  nelle
          sale  cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla
          Comunita'   economica   europea;   nel   caso   di    opere
          cinematografiche   coprodotte   dal   concessionario,  tale
          termine e' ridotto ad un anno.
             15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
          sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il
          territorio per il quale e' rilasciata  la  concessione.  Il
          regolamento  di  cui  all'art.   36 e la concessione di cui
          all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui  e'  ammessa
          deroga a tale obbligo.
             16.  Le  disposizioni  di  cui al comma 3 dell'art. 8 si
          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle
          opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito
          i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30  giugno
          1990".
             "Art.  19  (Numero massimo di concessioni consentite per
          la radiodiffusione sonora e televisiva privata).  -  1.  Le
          concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito lo-
          cale  rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in
          numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza
          e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali
          bacini, che  possono  essere  contigui,  purche'  nel  loro
          insieme  comprendano  una  popolazione  non  superiore a 10
          milioni di abitanti, e' consentita anche la  programmazione
          unificata  sino  all'intero arco della giornata. Entro tale
          limite di popolazione il numero dei  bacini  contigui  puo'
          essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.
             2.  Le  concessioni  per  la  radiodiffusione  sonora in
          ambito locale rilasciate al medesimo soggetto  non  possono
          essere  in  numero  superiore  a una all'interno di ciascun
          bacino di utenza  e  a  sette  complessivamente  anche  per
          bacini  contigui,  purche' nel loro insieme comprendano una
          popolazione non superiore a  10  milioni  di  abitanti;  e'
          consentita   la   programmazione   anche   unificata   sino
          all'intero arco della giornata.
             3. Chi ha ottenuto la  concessione  per  radiodiffusione
          televisiva  di  cui al comma 1 puo' ottenere la concessione
          per radiodiffusione sonora in ambito  locale  a  condizione
          che  per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande
          per il settore radiofonico non sia superiore al  numero  di
          frequenze  da assegnare. Alla stessa condizione chi ha gia'
          ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne puo'
          ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
             4. Non si puo'  essere  contemporaneamente  titolari  di
          concessioni  o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora
          o televisiva in ambito nazionale e locale.
             5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla
          titolarita' della concessione e' equiparato il controllo  o
          collegamento,  ai  sensi dell'art. 37 della presente legge,
          con  societa'  titolari  di  concessione,  ovvero,  per  le
          persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita'
          di  azioni  o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359
          del codice civile o l'esistenza  dei  vincoli  contrattuali
          ivi previsti".
             "Art.  37 (Norme sulle societa' - Societa' controllate e
          societa' collegate). - 1.  Ai  fini  della  presente  legge
          costituiscono  controllo  e collegamento la sussistenza dei
          rapporti configurati come tali nell'art.  2359  del  codice
          civile,    ancorche'   tali   rapporti   siano   realizzati
          congiuntamente  con   altri   soggetti   tramite   societa'
          direttamente   o   indirettamente   controllate  o  tramite
          intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali.  Si
          ritiene   esistente,  salvo  prova  contraria,  l'influenza
          dominante prevista  dal  primo  comma  dell'art.  2359  del
          codice   civile  quando  ricorrano  rapporti  di  carattere
          finanziario o organizzativo che consentano anche  una  sola
          delle seguenti attivita':
               a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
               b)   il   coordinamento  della  gestione  dell'impresa
          radiotelevisiva con quella di altre  imprese  ai  fini  del
          perseguimento  di uno scopo comune o ai fini di limitare la
          concorrenza tra le imprese stesse;
               c) una  distribuzione  degli  utili  o  delle  perdite
          diversa,  quanto  ai  soggetti o alla misura, da quella che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
               d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
          derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
               e)   l'attribuzione   a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e  dei  dirigenti  di
          imprese  radiotelevisive,  nonche'  dei   direttori   delle
          testate trasmesse.
             2.  Ai  fini  della  presente  legge le societa' in nome
          collettivo e in accomandita semplice debbono in  ogni  caso
          essere costituite soltanto da persone fisiche".
             (c) Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga
          dei  termini  in  materia  di  impianti di radiodiffusione)
          prevede che: "Al fine di definire per  le  trasmissioni  in
          codice   un   apposito  regolamento,  da  emanarsi  con  il
          procedimento previsto dall'art. 36  della  legge  6  agosto
          1990,  n.  223, il termine predetto e' prorogato fino al 28
          febbraio 1993, anche nei confronti dei  soggetti  che  sono
          inclusi  nell'elenco  degli aventi titolo al rilascio della
          concessione in ambito nazionale, approvato con decreto  del
          Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  del 13
          agosto 1992, e intendano trasmettere  in  codice.  In  ogni
          caso  le  istanze di concessione per trasmissioni in codice
          gia' presentate non potranno essere convertite  in  istanze
          di concessione per trasmissioni non codificate".
             (d)  Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n.
          206/1993 si veda la nota (b) all'art. 1.