Art. 11. (( 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere )) (( effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via )) (( cavo o da satellite, ai sensi del comma 2. )) 1-bis. (( Le trasmissioni in forma codificata di cui al )) (( comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171 )) (( -bis (( della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto )) (( dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. )) (( 518 )) (a). (( 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e )) (( 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e' consentito )) (( ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge )) (( 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 17 dicembre 1992, n. 482 (c), per un periodo di due )) (( anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, )) (( l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. )) (( Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema )) (( di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione )) (( via cavo o da satellite, l'esercizio e' altresi' concesso per )) (( ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale )) (( televisivo e' obbligatoriamente diffuso con piu' mezzi )) (( trasmissivi. )) 2-bis. (( Ai soggetti di cui al comma 2 per il periodo ivi )) (( previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste )) (( per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla )) (( legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni )) (b). )) (( (( Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla )) (( loro attivita', li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 )) (( della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e applica le )) (( sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima )) (b). 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206 (d), e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.
------------ (a) La legge n. 633/1941 reca: "Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Si trascrive il testo del relativo art. 171-bis, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 518/1992: "Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaborare, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 2. La condanna per i reati previsti dal comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati". (b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 15, 19 e 37 della legge n. 223/1990 (per il testo degli articoli 31 e 32 della medesima legge si vedano, rispettivamente, la nota (a) all'art. 8 e la nota (a) all'art. 1): "Art. 12 (Registro nazionale delle imprese radiotelevisive). - 1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta e' affidata al Garante. 2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (per il testo dell'art. 38 si veda la nota (c) all'art. 1, n.d.r. ), nonche' le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi. 3. Le modalita' per l'iscrizione nel registro, nonche' le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'art. 36. 4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalita' italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicita' quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale. 5. Nei casi in cui e' costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la societa' soggetta all'obbligo di cui al comma 2 e' tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese societa', dei soci delle societa' alle quali sono intestate le azioni o quote della societa' che esercita l'impresa, nonche' dei soci delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della societa' che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' che esercita l'impresa ovvero delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'art. 17". "Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia; c) di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Le imprese concessionarie di pubblicita', di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento e' compilato sulla base di modelli, approvati con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 14 e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge. 7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblcita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. 9. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'art. 36 e la concessione di cui all'art. 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990". "Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito lo- cale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, e' consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo' essere esteso fino a quattro nell'area meridionale. 2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. 3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 puo' ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha gia' ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti". "Art. 37 (Norme sulle societa' - Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attivita': a) la comunicazione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori delle testate trasmesse. 2. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche". (c) Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione) prevede che: "Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'art. 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto e' prorogato fino al 28 febbraio 1993, anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate". (d) Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 si veda la nota (b) all'art. 1.