Art. 11-bis.
(( 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ))
((    (a),    e' sostituito dal seguente:                          ))
(( "1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, ))
(( gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi      ))
(( ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio    ))
(( nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su          ))
(( emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche   ))
(( nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate ))
(( in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle ))
(( proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri    ))
(( enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli   ))
(( economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla          ))
(( pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per   ))
(( cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne         ))
(( pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su       ))
(( emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra ))
(( emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali ))
(( e emittenti televisive locali deve                              ))
(( avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' ))
(( e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della     ))
(( Repubblica 27 marzo 1992, n. 255    (b).    I comitati          ))
(( regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del        ))
(( presente articolo".                                             ))
(( 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della   ))
(( legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del     ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255   ))
((    (b),    dovra' essere adeguato alle disposizioni di cui al   ))
(( comma 1.                                                        ))
 
          ------------
             (a) Si riporta il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          223/1990 come sopra modificato:
             "Art.  9  (Destinazione  della pubblicita' dello Stato e
          degli enti pubblici. Messaggi di utilita' sociale). - 1. Le
          amministrazioni statali, gli  enti  pubblici  territoriali,
          gli  altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi
          ultimi   limitatamente   alla   pubblicita'   diffusa   sul
          territorio   nazionale,   sono   tenuti  a  destinare  alla
          pubblicita'  su  emittenti  televisive  locali  nonche'  su
          emittenti  radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per
          cento delle somme stanziate in  bilancio  per  le  campagne
          pubblicitarie  e di promozione delle proprie attivita'. Gli
          enti pubblici  territoriali,  gli  altri  enti  pubblici  a
          rilevanza  regionale  e  locale, compresi quelli economici,
          sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non
          diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per  cento  delle
          somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e
          di   promozione   delle  proprie  attivita',  su  emittenti
          televisive  e  radiofoniche  locali.  La  ripartizione  tra
          emittenti   radiofoniche   locali,  emittenti  radiofoniche
          nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza
          discriminazione, secondo criteri di economicita' ed in base
          alle   norme   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255  (v.  la  successiva  nota
          (b),   n.d.r.).     I  comitati  regionali  radiotelevisivi
          vigilano sull'applicazione del presente articolo.
             2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina  i
          messaggi  di  utilita'  sociale  ovvero  di interesse delle
          amministrazioni dello Stato che la concessionaria  pubblica
          e'  obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi
          di interesse pubblico  previsti  dal  presente  comma  sono
          riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di
          programmazione  e  l'1 per cento dell'orario settimanale di
          programmazione di ciascuna rete".
             (b) Il D.P.R. n.  255/1992  approva  il  regolamento  di
          attuazione  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  sulla
          disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e  privato.
          Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art. 4 (Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici).
          -  1.  Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio
          le amministrazioni e gli enti che,  ai  sensi  dell'art.  9
          della  legge,  sono  tenuti a riservare alla pubblicita' su
          emittenti radiofoniche e televisive in  ambito  locale  una
          percentuale  delle  somme  stanziate  in bilancio per spese
          pubblicitarie da effettuare sui mezzi di  comunicazione  di
          massa, determinano:
               a)  la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che
          intendono riservare;
               b) il tipo di emittenza che  viene  prescelto  per  la
          diffusione della pubblicita';
               c) i bacini di utenza nel cui ambito verra' diffusa la
          pubblicita'.
             Copia   delle  determinazioni  deve  essere  inviata  al
          Garante nei trenta  giorni  successivi  all'adozione  delle
          determinazioni stesse.
             2.  La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le
          singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni,  con
          l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui all'art. 8 della
          legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono  i
          soggetti    specificatamente   interessati   al   messaggio
          pubblicitario nonche'  dei  corrispettivi  richiesti  dalle
          emittenti  interessate e degli indici di ascolto di ognuna;
          tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato.
             3. Le amministrazioni e gli enti  indicati  al  comma  1
          sono  tenuti  a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di
          ogni anno, le procedure  seguite  per  l'affidamento  della
          pubblicita',  nonche'  i  dati  relativi  alla  pubblicita'
          effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione
          analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata
          la trasmissione di messaggi pubblicitari e della  somma  da
          ciascuno   percepita;   i  dati  comunicati  sono  riferiti
          all'anno precedente.
             4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di  ogni  anno
          le  amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo,
          nell'ipotesi  in   cui   non   abbiano   effettuato   spese
          pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.
             5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano agli enti pubblici  territoriali  ove  effettuino
          pubblicita'  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, ultima parte,
          della legge".