Art. 11-bis. (( 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (( (a), e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, )) (( gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi )) (( ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio )) (( nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su )) (( emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche )) (( nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate )) (( in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle )) (( proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri )) (( enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli )) (( economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla )) (( pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per )) (( cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne )) (( pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su )) (( emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra )) (( emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali )) (( e emittenti televisive locali deve )) (( avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' )) (( e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della )) (( Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (b). I comitati )) (( regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del )) (( presente articolo". )) (( 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 )) (( (b), dovra' essere adeguato alle disposizioni di cui al )) (( comma 1. ))
------------ (a) Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 223/1990 come sopra modificato: "Art. 9 (Destinazione della pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilita' sociale). - 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' ed in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (v. la successiva nota (b), n.d.r.). I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete". (b) Il D.P.R. n. 255/1992 approva il regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici). - 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'art. 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicita' su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano: a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare; b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicita'; c) i bacini di utenza nel cui ambito verra' diffusa la pubblicita'. Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse. 2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato. 3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita', nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente. 4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge".