Art. 11-ter. (( 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della )) (( legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), sono equiparati alle )) (( persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice )) (( civile (b), nonche' gli enti morali costituiti e )) (( registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile )) (( (b) che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di )) (( quote delle societa' che esercitano le imprese soggette )) (( all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, )) (( della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), ovvero che siano )) (( intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di )) (( societa' intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di )) (( quote delle societa' che esercitano imprese soggette al )) (( suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino )) (( direttamente o indirettamente le societa' che esercitano )) (( imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione. ))
------------ (a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 si veda la nota (b) all'art. 11; per il testo dell'art. 17 della medesima legge si veda la nota (a) all'art. 6. (b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 14 e 33 del codice civile: "Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto". "Art. 14 (Atto costitutivo). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento". "Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza. La registrazione puo' esser disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".