Art. 11-ter.
(( 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della  ))
(( legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    sono equiparati alle     ))
(( persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice      ))
(( civile    (b),    nonche' gli enti morali costituiti e          ))
(( registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile    ))
(( (b) che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di ))
(( quote delle societa' che esercitano le imprese soggette         ))
(( all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2,      ))
(( della legge 6 agosto 1990, n. 223    (a),    ovvero che siano   ))
(( intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di      ))
(( societa' intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di     ))
(( quote delle societa' che esercitano imprese soggette al         ))
(( suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino      ))
(( direttamente o indirettamente le societa' che esercitano        ))
(( imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione.             ))
 
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             (a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 223/1990 si
          veda la nota (b) all'art. 11; per  il  testo  dell'art.  17
          della medesima legge si veda la nota (a) all'art. 6.
             (b) Si trascrive il testo degli articoli 12, 14 e 33 del
          codice civile:
             "Art.    12   (Persone   giuridiche   private).   -   Le
          associazioni, le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni  di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il  riconoscimento  concesso  con   decreto   del
          Presidente della Repubblica.
             Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
          attivita'  nell'ambito  della  provincia,  il  Governo puo'
          delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli  con  loro
          decreto".
             "Art.  14  (Atto  costitutivo).  -  Le associazioni e le
          fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
             La   fondazione   puo'   essere   disposta   anche   con
          testamento".
             "Art.  33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In
          ogni provincia e'  istituito  un  pubblico  registro  delle
          persone giuridiche.
             Nel   registro   devono   indicarsi  la  data  dell'atto
          costitutivo e quella  del  decreto  di  riconoscimento,  la
          denominazione,  lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
          sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il
          cognome e il nome degli amministratori con la  menzione  di
          quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
             La registrazione puo' esser disposta anche d'ufficio.
             Gli   amministratori   di   un'associazione   o  di  una
          fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono
          personalmente  e  solidalmente  insieme  con   la   persona
          giuridica, delle obbligazioni assunte".