Art. 2. 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994. 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto. 3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993. (( 3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni )) (( puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla )) (( documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal )) (( comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di )) (( notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 )) (( (b), per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per )) (( il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e )) (( televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, )) (( successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla )) (( verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni )) (( false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni )) (( dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni )) (( previste dalle norme vigenti. )) 4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni piu' rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.
------------ (a) Per il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 223/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. (b) La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.