Art. 2.
  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per
la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale  e  dei  connessi
collegamenti  di  telecomunicazione  di cui all'articolo 32, comma 1,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e' prorogato, per le emittenti
autorizzate  alla  prosecuzione  stessa,  fino  al   rilascio   della
concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non
oltre il 28 febbraio 1994.
  2.  Il  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le
concessioni per la radiodiffusione televisiva  entro  il  novantesimo
giorno  successivo  al  ricevimento della documentazione attestante i
requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
  3. La documentazione di cui al comma 2  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre
1993.
(( 3-bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni       ))
(( puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla             ))
(( documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal ))
(( comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di   ))
(( notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15     ))
(( (b), per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per ))
(( il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e   ))
(( televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ))
(( successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla     ))
(( verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni       ))
(( false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni        ))
(( dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni ))
(( previste dalle norme vigenti.                                   ))
  4. Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  nomina  una
commissione  coordinata  da  un  esperto in materie radioelettriche e
composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni  piu'
rappresentative  delle  emittenti,  da  un  esperto  designato  dalla
concessionaria pubblica, da un esperto designato da  ogni  regione  e
dalle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, da un esperto in
materie giuridiche e da un  rappresentante  del  Consiglio  superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale
commissione   formula   osservazioni   e  proposte  sul  procedimento
istruttorio relativo al rilascio delle  concessioni  per  l'esercizio
della  radiodiffusione  ed opera quale organo consultivo del Ministro
delle poste  e  delle  telecomunicazioni  per  i  problemi  attinenti
all'assetto  del  sistema  radiotelevisivo.  La  partecipazione  alla
commissione e' a titolo gratuito.
 
          ------------
             (a) Per il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n.
          223/1990 si veda la nota (a) all'art. 1.
             (b) La legge n. 15/1968 reca norme sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme.