Art. 3. (( 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle )) (( poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del )) (( piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la )) (( radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del )) (( Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso )) (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo )) (( 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida )) (( evoluzione tecnologica del settore. )) (( 2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della )) (( nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di )) (( cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. )) (( 206 (a), l'equilibrio tra i soggetti operanti nella )) (( radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli )) (( operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle )) (( telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la )) (( radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le )) (( autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto )) (( emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco )) (( di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e )) (( delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992. )) (( 3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 )) (( della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e' sospesa nel )) (( periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del )) (( presente decreto. ))
------------ (a) Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 206/1993 si veda la nota (b) all'art. 1. (b) L'art. 4 della legge n. 223/1990, gia' citata, e' cosi' formulato: "Art. 4 (Norme urbanistiche). - 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36. 5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103".