Art. 3.
(( 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della      ))
(( legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle    ))
(( poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del      ))
(( piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la     ))
(( radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del           ))
(( Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso  ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 53 del 4 marzo     ))
(( 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida ))
(( evoluzione tecnologica del settore.                             ))
(( 2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della ))
(( nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di ))
(( cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n.   ))
(( 206    (a),    l'equilibrio tra i soggetti operanti nella       ))
(( radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli         ))
(( operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle      ))
(( telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la            ))
(( radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, comprese le     ))
(( autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto      ))
(( emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco  ))
(( di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e    ))
(( delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.                     ))
(( 3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4      ))
(( della legge 6 agosto 1990, n. 223    (b),    e' sospesa nel     ))
(( periodo di vigenza delle concessioni di cui all'articolo 1 del  ))
(( presente decreto. ))
 
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             (a) Per il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge  n.
          206/1993 si veda la nota (b) all'art. 1.
             (b)  L'art.  4  della legge n. 223/1990, gia' citata, e'
          cosi' formulato:
             "Art. 4 (Norme urbanistiche). -  1.  Il  rilascio  della
          concessione  di  cui  all'art.  16  o della concessione per
          servizio pubblico  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica
          utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse
          e  da'  titolo  per richiedere alle autorita' competenti le
          necessarie   concessioni   ed   autorizzazioni    per    la
          installazione  degli  impianti nelle localita' indicate dal
          piano  di  assegnazione  e  conseguentemente,   nei   piani
          territoriali di coordinamento.
             2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia
          dai  concessionari privati o dalla concessionaria pubblica,
          provvedono  ad  acquisire  o,  se  del  caso,  ad  occupare
          d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865, e successive modificazioni, l'area indicata
          dal piano di  assegnazione  e  dal  piano  territoriale  di
          coordinamento  per l'installazione degli impianti, anche se
          gia' di proprieta' degli stessi richiedenti,  che  viene  a
          far   parte   del   patrimonio  indisponibile  dei  comuni;
          provvedono altresi' a rilasciare la  concessione  edilizia,
          anche  nelle  more  della  procedura  di  esproprio,  ed  a
          concedere  contestualmente  ai  richiedenti  il  diritto di
          superficie  sulle  aree   acquisite   o   espropriate   per
          l'installazione  degli  impianti.  L'indennita'  in caso di
          esproprio e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma,
          della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo  in  ogni
          caso  ai  fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito
          dominicale rivalutato di cui agli articoli  22  e  seguenti
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597. La domanda  si  intende  accolta  qualora  il
          comune  non  deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.
          La concessione del diritto di superficie ha durata pari  al
          periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della
          concessione  per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero
          delle concessioni per i servizi  di  telecomunicazione.  La
          delibera  di  concessione  del  diritto  di  superficie  e'
          accompagnata  da  una  convenzione  tra  il  comune  ed  il
          concessionario,  da  stipularsi  per  atto pubblico, che e'
          trascritto  presso  il  competente  ufficio  dei   registri
          immobiliari.   La   convenzione   prevede   un   canone  di
          concessione secondo  parametri  che  saranno  definiti  nel
          regolamento  di  cui  all'art. 36, nonche' il corrispettivo
          delle opere  di  urbanizzazione,  i  termini  di  inizio  e
          ultimazione  dei  lavori  connessi  agli  edifici  ed  agli
          impianti,  le  sanzioni  in  caso  di  inosservanza   degli
          obblighi posti con l'atto di concessione.
             3.  Nei  casi  di  estinzione  della  concessione per la
          radiodiffusione sonora o televisiva  di  cui  al  comma  21
          dell'art.  16 o della concessione per servizio pubblico, il
          comune revoca il diritto di superficie,  che  e'  concesso,
          previa   domanda,   al   concessionario   privato   o  alla
          concessionaria pubblica eventualmente subentranti.  Per  la
          domanda valgono le norme di cui al comma 2.
             4.  Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di
          superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante,
          a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso
          soggetto  subentrante.  In  entrambi  i  casi  il  soggetto
          subentrante  liquida al soggetto al quale e' stato revocato
          il diritto di  superficie  una  somma  determinata  tenendo
          conto  delle  spese  sostenute  per  l'installazione  degli
          impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di
          revoca del diritto di superficie, nonche'  delle  eventuali
          spese  di rimozione, secondo modalita' che saranno definite
          dal regolamento di cui all'art. 36.
             5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
          alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di  cui
          all'art.  32  nelle  more  della pronuncia sulla domanda di
          concessione, nonche' per il periodo di  tempo  in  cui  gli
          stessi  soggetti restano titolari della concessione, a meno
          che tali soggetti  non  ne  richiedano  l'applicazione.  Le
          norme di cui al presente articolo non si applicano altresi'
          alle   aree   su   cui   insistono   gli   impianti   della
          concessionaria pubblica, in funzione alla data  di  entrata
          in  vigore della presente legge, fino alla estinzione della
          concessione, a meno che la  stessa  concessionaria  non  ne
          richieda l'applicazione.
             6.  Le  norme  di  cui al presente articolo si applicano
          anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli  articoli
          38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103".