Art. 4. 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994. 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482 (b). 3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993. (( 3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito )) (( locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di )) (( cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. )) (( 223 (a), con riferimento all'orario minimo di )) (( programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, )) (( della stessa legge n. 223 del 1990 (a). Tale impegno, che )) (( costituisce requisito essenziale per il rilascio della )) (( concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge )) (( 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 17 dicembre 1992, n. 482 (b), qualora non )) (( specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve )) (( essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle )) (( poste e delle telecomunicazionicon atto con firma autenticata. ))
------------ (a) Per l'intero testo degli articoli 16 e 32 della legge n. 223/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. Il comma 1 dell'art. 20 della medesima legge cosi' recita: "I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'art. 16". (b) Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 407/1992 si veda la nota (d) all'art. 1.