Art. 4.
  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per
la  radiodiffusione   sonora   e   dei   connessi   collegamenti   di
telecomunicazione,  di  cui  all'articolo  32, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223 (a), e' prorogato, per le  emittenti  autorizzate
alla  prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero
fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio
1994.
  2. Il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  rilascia  le
concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno
successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti
previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992,
n.  407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 482 (b).
  3. La documentazione di cui al comma 2  deve  essere  inoltrata  al
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del
30 novembre 1993.
(( 3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito  ))
(( locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di   ))
(( cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n.    ))
(( 223    (a),    con riferimento all'orario minimo di             ))
(( programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1,     ))
(( della stessa legge n. 223 del 1990    (a).    Tale impegno, che ))
(( costituisce requisito essenziale per il rilascio della          ))
(( concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge   ))
(( 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla   ))
(( legge 17 dicembre 1992, n. 482    (b),    qualora non           ))
(( specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve    ))
(( essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle   ))
(( poste e delle telecomunicazionicon atto con firma autenticata.  ))
 
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             (a) Per l'intero testo degli  articoli  16  e  32  della
          legge n.  223/1990 si veda la nota (a) all'art. 1. Il comma
          1  dell'art.  20  della  medesima  legge  cosi'  recita: "I
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  e
          televisiva  in  ambito  locale  sono  tenuti  a trasmettere
          programmi per non meno di otto ore giornaliere  e  per  non
          meno  di  sessantaquattro  ore settimanali. Su quest'ultimo
          limite si calcola la percentuale di  programmi  informativi
          locali prevista dal comma 18 dell'art. 16".
             (b)  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n.
          407/1992 si veda la nota (d) all'art. 1.