Art. 5. 1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (a); i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili degli stessi. (( 1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma )) (( 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), )) (( le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a )) (( decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di )) (( programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla )) (( trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e )) (( approfondimento su problematiche sociali. )) 2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonche' ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e' consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che (( interessano il )) bacino di utenza oggetto della concessione. 3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e' requisito essenziale per il rilascio e per la validita' della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382 (c), all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini dell'applicazione del presente comma il Garante comunica, entro (( sessanta giorni in sede di prima applicazione, e successivamente centoventi giorni )) dalla scadenza del termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro il termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca della concessione nei confronti delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di prima attuazione le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento al bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. (( Qualora entro il 31 luglio 1993 le emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno 1992, i medesimi documenti possono essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti. )) (( Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato )) (( la propria posizione, il Ministro delle poste e delle )) (( telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante, )) (( non rilascia la concessione. ))
------------ (a) Gli articoli 5 e 6 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa) sono cosi' formulati: "Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro e' pubblico". "Art. 6 (Dichiarazione dei mutamenti). - Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario". (b) Per il testo degli articoli 16 e 32 della legge n. 223/1990 si veda la nota (a) all'art. 1; per il testo del comma 1 dell'art. 20 si veda la nota (a) all'art. 4. L'art. 14 della medesima legge e' cosi' formulato: "Art. 14 (Bilanci dei concessionari). - 1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante. 2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali; sono altresi' allegati i dati relativi alla pubblicita' trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonche' un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1. 3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonche' i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a societa' aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato. 4. Nel caso di falsita' nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile". (c) Con il D.M. n. 382/1990 e' stato adottato il regolamento recante approvazione del modello di bilancio e degli allegati che i concessionari privati e la concessionaria pubblica, nonche' i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono tenuti a presentare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.