Art. 5.
  1. Le emittenti televisive in ambito  locale  devono  istituire,  a
decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le
norme  sulla  registrazione  dei  giornali  periodici contenute negli
articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  (a);  i  direttori
dei   telegiornali   sono,   a  questo  fine,  considerati  direttori
responsabili degli stessi.
(( 1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma  ))
(( 18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223    (b),    ))
(( le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a    ))
(( decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di      ))
(( programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla           ))
(( trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e       ))
(( approfondimento su problematiche sociali.                       ))
  2. Ai concessionari privati per la  radiodiffusione  televisiva  in
ambito    locale,   nonche'   ai   concessionari   privati   per   la
radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare  in
ambito  televisivo  locale o in ambito radiofonico nazionale o locale
di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto  1990,  n.  223  (b),  e'
consentita,  ai  fini  e  nei  limiti  dell'esercizio  del diritto di
cronaca, l'acquisizione e  la  diffusione  di  immagini  e  materiali
sonori  e  di  informazione  su tutte le manifestazioni di preminente
interesse generale che (( interessano il )) bacino di utenza  oggetto
della concessione.
  3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al
Garante  per  la  radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (b), e' requisito essenziale per il
rilascio e per la validita' della concessione per la  radiodiffusione
sonora    e   televisiva.   Il   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  dispone  il  diniego,  ovvero  la   revoca   della
concessione   nei  confronti  delle  imprese  esercenti  impianti  di
radiodiffusione sonora  e  televisiva  che  non  inviano  il  proprio
bilancio  annuale  e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal
decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  22
novembre   1990,   n.   382  (c),  all'ufficio  del  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini
dell'applicazione del presente comma il Garante  comunica,  entro  ((
sessanta  giorni  in  sede  di  prima applicazione, e successivamente
centoventi giorni )) dalla scadenza del termine  del  31  luglio,  al
Ministro   delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  l'elenco  delle
emittenti che non hanno rispettato il suddetto obbligo.  Il  Ministro
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni, entro il termine di trenta
giorni, dispone il diniego, ovvero la revoca  della  concessione  nei
confronti  delle imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora
e televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In sede di  prima
attuazione  le disposizioni di cui al presente comma si applicano con
riferimento al bilancio e ai relativi  allegati  dell'anno  1992.  Le
emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso la presentazione
dei  bilanci e dei relativi allegati concernenti gli anni 1990 e 1991
possono presentarli entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ferme
restando  le  sanzioni previste dalle norme vigenti. (( Qualora entro
il  31  luglio  1993  le  emittenti  medesime   abbiano   omesso   la
presentazione del bilancio e dei relativi allegati concernenti l'anno
1992,  i  medesimi  documenti  possono  essere presentati entro e non
oltre il 30 novembre 1993, ferme restando le sanzioni previste  dalle
norme vigenti. ))
(( Alle emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato  ))
(( la propria posizione, il Ministro delle poste e delle           ))
(( telecomunicazioni, anche su comunicazione del Garante,          ))
(( non rilascia la concessione.                                    ))
 
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             (a)   Gli   articoli  5  e  6  della  legge  n.  47/1948
          (Disposizioni sulla stampa) sono cosi' formulati:
             "Art. 5 (Registrazione). - Nessun giornale  o  periodico
          puo'  essere  pubblicato se non sia stato registrato presso
          la cancelleria del tribunale, nella cui  circoscrizione  la
          pubblicazione deve effettuarsi.
             Per  la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria:
              1) una dichiarazione,  con  le  firme  autenticate  del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla  quale  risultino  il  nome  e il domicilio di essi e
          della persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica,  se
          questa  e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
          natura della pubblicazione;
              2) i documenti comprovanti il  possesso  dei  requisiti
          indicati negli articoli 3 e 4;
              3)  un  documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale;
              4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto,  se
          proprietario e' una persona giuridica.
             Il   presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale  o  periodico  in  apposito  registro tenuto dalla
          cancelleria.
             Il registro e' pubblico".
             "Art.  6    (Dichiarazione  dei  mutamenti).    -   Ogni
          mutamento  che  intervenga  in uno degli elementi enunciati
          nella dichiarazione prescritta dall'art.  5,  deve  formare
          oggetto  di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme
          ivi   previste,   entro   quindici   giorni   dall'avvenuto
          mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
             L'annotazione   del   mutamento  e'  eseguita  nei  modi
          indicati nel terzo comma dell'art. 5.
             L'obbligo previsto nel  presente  articolo  incombe  sul
          proprietario   o   sulla  persona  che  esercita  l'impresa
          giornalistica, se diversa dal proprietario".
             (b) Per il testo degli articoli 16 e 32 della  legge  n.
          223/1990  si  veda la nota (a) all'art. 1; per il testo del
          comma 1 dell'art. 20 si veda la nota (a) all'art. 4. L'art.
          14 della medesima legge e' cosi' formulato:
             "Art.   14   (Bilanci   dei   concessionari).   -  1.  I
          concessionari privati e la concessionaria  pubblica  devono
          presentare  al  Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i
          propri bilanci redatti secondo  il  modello  approvato  con
          decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentito il Garante.
             2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai
          programmi  trasmessi,  con  l'indicazione  dell'impresa  di
          produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati,
          ovvero, se  autoprodotti,  con  l'indicazione  delle  somme
          destinate  alla  realizzazione di programmi originali; sono
          altresi'  allegati  i  dati   relativi   alla   pubblicita'
          trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e
          dei  relativi  proventi,  alle  sponsorizzazioni nonche' un
          elenco   in   cui   siano   nominativamente   indicati    i
          finanziatori,  i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi
          titolo  di  somme  o  altri  corrispettivi  a  favore   dei
          concessionari di cui al comma 1.
             3.  La  concessionaria pubblica, i concessionari privati
          per  radiodiffusione  sonora   o   televisiva   in   ambito
          nazionale,  nonche'  i  concessionari  in ambito locale che
          realizzino ricavi annui superiori a  10  miliardi  di  lire
          devono  far  certificare  il  bilancio  a societa' aventi i
          requisiti di cui all'art.  8  del  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   31   marzo   1975,  n.  136,  all'uopo
          autorizzate dalla Commissione nazionale per le  societa'  e
          la  borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a
          quello  in  cui,   rispettivamente,   hanno   ottenuto   la
          concessione   o   hanno  superato  il  ricavo  annuo  sopra
          indicato.
             4. Nel caso  di  falsita'  nei  bilanci  si  applica  la
          sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile".
             (c)  Con  il  D.M.  n.  382/1990  e'  stato  adottato il
          regolamento recante approvazione del modello di bilancio  e
          degli   allegati   che   i   concessionari   privati  e  la
          concessionaria pubblica, nonche' i soggetti autorizzati  ai
          sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono
          tenuti  a  presentare  al  Garante per la radiodiffusione e
          l'editoria.