Art. 6.
(( 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle ))
(( concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta' di    ))
(( intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro    ))
(( concessionario, nonche', in deroga a quanto stabilito dal       ))
(( secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6      ))
(( agosto 1990, n. 223    (a),    i trasferimenti di proprieta' di ))
(( cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge    (a).      ))
(( Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio  ))
(( delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di     ))
(( azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale  ))
(( e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del ))
(( presente decreto, che eserciscano una sola rete.                ))
      1-bis. (( Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, ))
(( comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223       ))
(( (a),    le fondazioni e le associazioni riconosciute e non      ))
(( riconosciute sono equiparate alle persone fisiche. ))
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' disporre,
secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della  legge  6
agosto   1990,  n.  223  (a),  le  modifiche  operative,  tecniche  e
strutturali degli  impianti  censiti  ai  sensi  del  comma  3  della
medesima  disposizione  (a),  ai  fini  dell'ottimizzazione  e  della
razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di
motivate situazioni quali sfratto, finita locazione  o  trasferimento
dell'impresa,  compatibilizzazione  radioelettrica, realizzazione dei
collegamenti necessari  all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  21
della  legge  6 agosto 1990, n. 223 (a), e ottemperanza ad ogni altro
obbligo di legge.
(( 2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a        ))
(( persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore ))
(( della legge di conversione del presente decreto risultano       ))
(( fallite, debbono essere immediatamente disattivati )) .         ))
  3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6  agosto
1990,  n.  223  (a), si applicano anche nei confronti delle emittenti
che operano nello stesso bacino di utenza.
(( 4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3,      ))
(( comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni     ))
(( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  ))
(( presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione   ))
(( televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la    ))
(( ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di               ))
(( comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per   ))
(( risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per  ))
(( ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle   ))
(( poste e delle telecomunicazioni puo' altresi' disporre          ))
(( l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di        ))
(( accordi internazionali.                                         ))
  5. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  con  il   Ministro   della   pubblica
istruzione,  e'  costituita  una  commissione  consultiva  avente  il
compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonche'
gli   enti   tecnici,  scientifici  e  culturali  ammessi  alla  loro
utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti  in
un  regolamento  da  adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400 (b). Nello stesso regolamento e' fissata la misura dei canoni  da
corrispondere  per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente
articolo.
  6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di  detenere  frequenze
non  indispensabili  per  l'illuminazione dell'area di servizio e del
bacino, previsto dall'articolo 32, comma  4,  della  legge  6  agosto
1990, n. 223 (a), si applica a
decorrere dalla data (( di pubblicazione nella Gazzetta            ))
(( Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano          ))
(( nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la           ))
(( radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che        ))
(( irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un        ))
(( sistema di antenne di identiche caratteristiche                 ))
(( tecnico-operative. ))
 
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             (a)  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13,  comma  1,
          dell'art. 17, comma 5, e dell'art. 34, comma 3, della legge
          n. 223/1990 (per il testo dell'art. 21 e dei commi 2, 3 e 4
          dell'art. 32 della medesima  legge  si  veda  la  nota  (a)
          all'art. 1):
             "Art.  13    (Trasferimenti  di proprieta' delle imprese
          radiotelevisive e relative comunicazioni),  comma 1. - Deve
          essere  data  comunicazione  scritta  al  Garante  ai  fini
          dell'iscrizione  nel  registro  di  cui all'art. 12 di ogni
          trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite
          in forma individuale ovvero di azioni o quote  di  societa'
          soggette  all'obbligo  dell'iscrizione  di cui all'art. 12,
          comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale
          sociale  e  quando  successivi   trasferimenti   di   quote
          inferiori  al  10  per  cento abbiano superato tale limite;
          tale limite e' ridotto al 2 per cento per le  societa'  per
          azioni  quotate in borsa. La comunicazione deve essere data
          con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le  parti
          interessate entro dieci giorni dal trasferimento".
             "Art.  17    (Disposizioni  sulle  societa'  titolari di
          concessione e sui trasferimenti), comma 5. -  Nei  casi  di
          trasferimento,  a  qualsiasi  titolo,  di azioni o quote di
          societa' concessionarie private che interessino piu' del 10
          per cento del capitale sociale o piu' del 2  per  cento  se
          trattasi  di  societa' quotate in borsa, o di trasferimento
          per effetto del quale un singolo soggetto o  piu'  soggetti
          collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano
          a  disporre  di  una  quota  di  capitale  o  di proprieta'
          superiore al 10  per  cento  del  capitale  della  societa'
          concessionaria  privata,  la  stessa  societa' e' tenuta ad
          inoltrare domanda di conferma  della  concessione,  con  la
          stessa  scadenza  di  quella  originale,  cui  il  Ministro
          assente, sentito il Garante. Nel caso di  trasferimento  di
          imprese individuali il titolare delle quali era in possesso
          di  concessione ai sensi del presente articolo, il titolare
          subentrante e' tenuto  ad  inoltrare  domanda  di  conferma
          della   concessione   con  la  stessa  scadenza  di  quella
          originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante".
             "Art. 34 (Disposizioni transitorie), comma 3. - In  sede
          di  prima  applicazione della presente legge costituisce, a
          parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio
          della  concessione  di  cui  all'art.  16  l'esercizio   di
          impianti  per  la  radiodiffusione  sonora  e televisiva ai
          sensi dell'art. 32  qualora  gli  esercenti  abbiano  fatto
          domanda  e rispettino le condizioni di cui allo stesso art.
          32 e ferma restando l'applicazione dei criteri  di  cui  al
          comma  17  dell'art.  16.  Il suddetto titolo preferenziale
          comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13
          determinano la decadenza della  concessione  se  effettuati
          entro  quattro  anni  dal rilascio della concessione stessa
          qualora la vendita  di  azioni  o  di  quote  determini  il
          passaggio del controllo della societa'".
             (b)  Si  trascrive  il testo dell'art. 17 della legge n.
          400/1988 recante la disciplina dell'attivita' di Governo  e
          l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".