Art. 6. (( 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle )) (( concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta' di )) (( intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro )) (( concessionario, nonche', in deroga a quanto stabilito dal )) (( secondo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge 6 )) (( agosto 1990, n. 223 (a), i trasferimenti di proprieta' di )) (( cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge (a). )) (( Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio )) (( delle concessioni, i trasferimenti di impianti o di rami di )) (( azienda fra concessionari televisivi operanti in ambito locale )) (( e fra questi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del )) (( presente decreto, che eserciscano una sola rete. )) 1-bis. (( Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, )) (( comma 1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (( (a), le fondazioni e le associazioni riconosciute e non )) (( riconosciute sono equiparate alle persone fisiche. )) 2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione (a), ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge. (( 2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a )) (( persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto risultano )) (( fallite, debbono essere immediatamente disattivati )) . )) 3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza. (( 4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, )) (( comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni )) (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione )) (( televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la )) (( ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di )) (( comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per )) (( risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per )) (( ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle )) (( poste e delle telecomunicazioni puo' altresi' disporre )) (( l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di )) (( accordi internazionali. )) 5. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, e' costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonche' gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b). Nello stesso regolamento e' fissata la misura dei canoni da corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di cui al presente articolo. 6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), si applica a decorrere dalla data (( di pubblicazione nella Gazzetta )) (( Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano )) (( nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la )) (( radiodiffusione sonora, ad eccezione delle emittenti che )) (( irradiano con impianti ubicati in uno stesso sito con un )) (( sistema di antenne di identiche caratteristiche )) (( tecnico-operative. ))
------------ (a) Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, dell'art. 17, comma 5, e dell'art. 34, comma 3, della legge n. 223/1990 (per il testo dell'art. 21 e dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 32 della medesima legge si veda la nota (a) all'art. 1): "Art. 13 (Trasferimenti di proprieta' delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni), comma 1. - Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento". "Art. 17 (Disposizioni sulle societa' titolari di concessione e sui trasferimenti), comma 5. - Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento del capitale della societa' concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante". "Art. 34 (Disposizioni transitorie), comma 3. - In sede di prima applicazione della presente legge costituisce, a parita' di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'art. 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso art. 32 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'art. 16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'art. 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo della societa'". (b) Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".