Art. 6-bis.
(( 1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10 ))
(( del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti ))
(( televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno       ))
(( precedente meno di due miliardi di lire e' determinato nella    ))
(( misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.        ))
(( 2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricevuti i   ))
(( bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n.    ))
(( 223    (a),    comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,   ))
(( al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco     ))
(( delle emittenti televisive locali che possono usufruire di      ))
(( quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con          ))
(( l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato.       ))
(( 3. In sede di prima applicazione, per il periodo                ))
(( intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il    ))
(( 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale      ))
(( versano il canone di concessione determinato ai sensi           ))
(( dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 )) (a).
 
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             (a) Per il testo dell'art. 14 della legge n. 223/1990 si
          veda la nota (b) all'art. 5;  per  il  testo  dell'art.  22
          della medesima legge si veda la nota (a) all'art. 1.