Art. 7.
  1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto  1990,  n.  223
(a), e' sostituito dal seguente:
  "3.  Ai  concessionari  per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la   radiodiffusione
televisiva  locale  di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la
testata televisiva presso il competente tribunale e  che  trasmettano
quotidianamente,  nelle  ore  comprese  tra  le  07,00 e le 23,00 per
almeno un'ora,  programmi  informativi  autoprodotti  su  avvenimenti
politici,  religiosi,  economici,  sociali, sindacali o culturali, si
applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11  della  legge
25  febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 (b), nonche' quelli di cui agli  articoli
28,  29  e  30  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, e successive
modificazioni ed integrazioni (c).".
  2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,
come  sostituito  dall'articolo  7  della legge 7 agosto 1990, n. 250
(b), le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi
informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250  (d),
sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".
 
          ------------
             (a)  L'art.  23  della  legge n. 223/1990 (gia' citata),
          come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art. 23 (Misure di sostegno della  radiodiffusione).  -
          1.  Al  comma  2 dell'art. 65 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
              'c-(bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa'.
             2.   Le  regioni,  con  proprio  provvedimento,  possono
          disporre agevolazioni a favore  dei  concessionari  privati
          per  la  radiodiffusione  sonora a carattere comunitario in
          ambito  locale,  in  particolare   con   riferimento   alla
          copertura  dei  costi  di  installazione  e  gestione degli
          impianti.
             3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in
          ambito  locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la
          radiodiffusione  televisiva  locale di cui all'art. 32, che
          abbiano  registrato  la  testata   televisiva   presso   il
          competente  tribunale  e  che  trasmettano quotidianamente,
          nelle ore comprese tra le  07,00  e  le  23,00  per  almeno
          un'ora,  programmi  informativi autoprodotti su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          culturali,  si  applicano  i  benefici  di  cui  al comma 1
          dell'art. 11 della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,  cosi'
          come  modificato  dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          250 (v.  la successiva nota (b), ( n.d.r. ), nonche' quelli
          di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981,
          n.  416,  e successive modificazioni ed integrazioni (v. la
          successiva nota (c), n.d.r. )".
             (b) Il comma 1  dell'art.  11  della  legge  n.  67/1987
          (Rinnovo  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416,  recante
          disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
          l'editoria),  cosi' come sostituito dall'art. 7 della legge
          n. 250/1990 poi modificato  dal  presente  articolo,  cosi'
          recita:
             "Le   imprese  di  radiodiffusione  sonora  che  abbiano
          registrato la testata radiofonica  giornalistica  trasmessa
          presso   il   competente   tribunale   e   che  trasmettano
          quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
          politici,  religiosi,  economici,  sociali,   sindacali   o
          letterari,  per  non  meno  del  25  per cento delle ore di
          trasmissione comprese tra le ore  7  e  le  ore  20,  hanno
          diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
               a)  alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (v.
          nella successiva nota  (c),  n.d.r.  ),  applicate  con  le
          stesse  modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai
          canoni  di  noleggio  e  di  abbonamento  ai   servizi   di
          telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi
          via satellite;
               b)  al  rimborso  dell'80  per  cento  delle spese per
          l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di  informazione  a
          diffusione nazionale o regionale".
             (c)  Si trascrive il testo vigente degli articoli 28, 29
          e 30 della legge  n.  416/1981,  recante  disciplina  delle
          imprese editrici e provvidenze per l'editoria:
             "Art.  28  (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
          dei trasporti). - A far data  dal  trimestre  successivo  a
          quello  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, le
          tariffe  telefoniche,  fatturate  sulla  base  dei relativi
          decreti, per le imprese editrici iscritte nel  registro  di
          cui  all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con
          periodicita' effettiva di almeno nove  numeri  all'anno  da
          esse  edite,  sono  ridotte  del  cinquanta  per  cento. La
          riduzione, che assorbe le  agevolazioni  riconosciute  alla
          stampa  relativamente  ai  servizi  di cui all'art. 294 del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  si  applica  dietro
          documentata richiesta degli aventi diritto, in  aggiunta  a
          tutte  le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di
          forfettizzazione attualmente esistenti, mediante  riduzione
          delle  relative  somme riportate in bolletta o diversamente
          fatturate, esclusi i prelievi fiscali.
             La stessa  riduzione  di  cui  al  comma  precedente  si
          applica  per  la cessione in uso di circuiti telefonici per
          la     utilizzazione     telefotografica,      telegrafica,
          fototelegrafica  per  trasmissioni in fac-simile a distanza
          delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni
          in  simultanea,   telegrafiche   e   fototelegrafiche   con
          apparecchiature  multiplex,  nonche'  alle  tariffe telex e
          telegrafiche.      Il   Ministro   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni e'  autorizzato  a  praticare  in  favore
          delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa
          ordinaria  delle  stampe  periodiche spedite in abbonamento
          postale.  La   classificazione   delle   stampe   ai   fini
          dell'applicazione  della tariffa ridotta prevista dall'art.
          56, primo comma, del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo'
          essere  fatta  in  base ad elementi diversi da quello della
          periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle  di
          cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera  c),  della legge 25
          febbraio 1987, n. 67, che  saranno  inserite  nello  stesso
          gruppo  di  spedizione  in abbonamento postale dei giornali
          quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento
          di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  di  cui  al
          presente  comma  sono  comunicati al Garante dell'editoria,
          che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della  relazione
          semestrale.
             Le  riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
          estese, in quanto applicabili, al  servizio  di  spedizione
          delle rese.
             Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con
          decorrenza  dal  primo  giorno del mese successivo a quello
          della richiesta.
             Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali di trasporti  aerei,  terrestri  e  marittimi  dei
          giornali  quotidiani e periodici.  Analoghi servizi possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario ed automobilistico.
             Il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato,    altresi',   ad   istituire   sale   stampa,
          destinandovi  appositi  locali  e  proprio  personale.   E'
          autorizzato     inoltre     a    porre    a    disposizione
          dell'Associazione della stampa estera in  Italia  un'idonea
          sede e proprio personale.
             Eventuali  adeguamenti  tariffari  per  la  spedizione a
          mezzo posta dei  giornali  quotidiani  e  periodici,  editi
          dalle  imprese  iscritte  nel  registro di cui all'art. 11,
          possono essere disposti  previo  parere  della  commissione
          tecnica di cui all'art. 54.
             Le  compensazioni  finanziarie derivanti dalle riduzioni
          tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate  dal
          Ministero  del  tesoro  nei confronti delle amministrazioni
          pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste  alle
          rispettive  societa'  concessionarie  in  conseguenza delle
          suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni  rela-
          tive  ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura  di  lire
          50    miliardi   annui   indipendentemente   da   eventuali
          adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
             Sono  escluse  dalle  agevolazioni  tariffarie di cui al
          presente articolo  le  stampe  propagandistiche  contenenti
          pubblicita'  relativa  alle  vendite  per corrispondenza ai
          cataloghi relativi alle  vendite  stesse.  Alle  suindicate
          stampe  si  applicano  le  tariffe  di  cui  al decreto del
          Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e suc-
          cessive modificazioni".
             "Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato).
          - E' istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  un  fondo  per  i contributi in conto interesse a
          carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati
          allo  sviluppo  del  settore  della  stampa  quotidiana   e
          periodica  secondo  le  modalita' e le condizioni stabilite
          nel presente articolo e nei successivi.
             I programmi finanziabili con il contributo  dello  Stato
          di  cui  al  presente articolo devono contenere indicazioni
          analitiche su:
              1) la situazione patrimoniale dell'impresa;
              2) la descrizione  particolareggiata  degli  interventi
          previsti  dall'impresa  ai  fini  della realizzazione delle
          iniziative di  ristrutturazione  tecnico-produttiva,  dello
          sviluppo  economico-produttivo  con l'indicazione analitica
          dei finanziamenti necessari  per  ciascuna  delle  predette
          finalita';
              3)  i  tempi  entro  i  quali  le  imprese prevedono di
          raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle
          iniziative di carattere  finanziario  ed  industriale,  ivi
          compreso  il  ricorso  alle  altre agevolazioni di cui alla
          presente  legge,  attraverso  le  quali   si   prevede   di
          raggiungere  l'obiettivo suddetto". (Con legge n. 428/1984,
          recante  integrazione  del  fondo  per  i  contributi   sui
          finanziamenti   allo  sviluppo  del  settore  della  stampa
          quotidiana e periodica, di cui  al  presente  articolo,  e'
          stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  finanziari  dal  1984 al 1993, quale ulteriore
          contributo dello Stato sul fondo).
             "Art. 30 (Finanziamenti per ristrutturazione  economico-
          produttiva).  -  I programmi di ristrutturazione economico-
          produttiva  possono  prevedere  esclusivamente   iniziative
          comprese tra le seguenti:
               a)   l'acquisto,  l'installazione,  il  potenziamento,
          l'ampliamento   e   l'ammodernamento   delle   attrezzature
          tecniche   e   degli   impianti  di  composizione,  stampa,
          confezione,   magazzinaggio,   teletrasmissione   e   degli
          impianti  di  alta  e  bassa  frequenza  delle  imprese  di
          radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la  costruzione
          e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
               b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione
          basati   sull'impiego  di  elaborati  ed  elaborazione  dei
          programmi necessari per renderli operativi;
               c)  riqualificazione  del   personale   connessa   con
          l'introduzione di nuove tecnologie;
               d)  costituzione  delle  scorte  di materie prime e di
          materiale da  impiegare  nella  produzione,  necessari  per
          assicurare la regolarita' e continuita' di questa;
               e)   realizzazione   di   nuove  testate  o  di  nuove
          iniziative  editoriali,  anche  nell'ambito  delle  testate
          esistenti,  con  esclusione  delle  spese correnti connesse
          alla loro pubblicazione.
             I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo   sono
          riservati  alle  imprese  editrici  di giornali quotidiani,
          alle imprese editrici di giornali periodici,  alle  agenzie
          nazionali  di  stampa  di cui all'art.  27, alle imprese la
          cui  attivita'  esclusiva  o  prevalente   consiste   nella
          produzione dei giornali quotidiani e periodici.
             I  finanziamenti  di  cui  al  primo  comma del presente
          articolo  possono  essere  concessi  anche   alle   imprese
          editrici  di  libri  nonche'  alle  imprese  stampatrici di
          libri, in misura proporzionale  al  fatturato  relativo  ai
          libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese
          tra  quelle  di cui alle lettere a), b) e c).  Si applicano
          le disposizioni di cui al quinto, settimo,  nono  e  decimo
          comma.
             I  finanziamenti  di  cui  al  presente articolo possono
          essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa
          quotidiana e periodica solo  per  iniziative  comprese  tra
          quelle  di  cui  alle lettere a), b) e c) del primo comma e
          connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie,  nonche'
          per  l'acquisto di mezzi di trasporto.  E' data precedenza,
          nella concessione dei  contributi  sui  finanziamenti  alle
          imprese  di  distribuzione, a quelli destinati alle imprese
          costituite in forma cooperativa o  consortile  tra  imprese
          editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.
             La  quota  degli  investimenti  e delle altre iniziative
          previste nel primo comma assistita da contributo  in  conto
          interessi  non  puo'  superare  il  settanta  per cento del
          complesso delle spese previste per la  loro  realizzazione,
          ivi  comprese  quelle indicate nel primo comma dell'art. 16
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale
          delle  scorte in misura non superiore al quaranta per cento
          degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
             Il limite percentuale  della  quota  di  investimenti  e
          delle  altre  iniziative  assistita  da contributo in conto
          interessi e' elevato all'ottanta per cento per  le  cooper-
          ative di cui all'art. 6.
             Il  limite  massimo  di  finanziamento  assistibile  dal
          contributo in conto  interessi  e'  stabilito  in  lire  10
          miliardi per ogni operazione.
             Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in
          vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una
          sola  operazione  ai  sensi  del presente articolo per ogni
          testata di giornale quotidiano edita  o  per  ogni  impresa
          editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale
          di  stampa  o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o
          prevalente consiste nella stampa di  giornali  o  per  ogni
          impresa   editrice   di   libri   o  per  ogni  impresa  di
          distribuzione della stampa quotidiana e periodica.
             La  durata  massima dei finanziamenti e' fissata in anni
          dieci.
             Gli  istituti  e  le  aziende   di   credito   abilitati
          all'esercizio  a  medio  termine,  di cui all'art. 19 della
          legge  25  luglio  1952,  n.  949,  sono   autorizzati   ad
          accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  anche  in  deroga alle
          vigenti  disposizioni  legislative  e  statutarie  che   ne
          definiscono  i  compiti di istituto, i finanziamenti di cui
          al presente articolo.
             Alle imprese  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  che
          intendano  effettuare  investimenti  con  il  sistema della
          locazione finanziaria possono essere  accordati  contributi
          in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29.
             I contributi in conto canoni non possono comunque essere
          superiori  all'importo dei contributi in conto interessi di
          cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i
          limiti di cui ai commi dal quinto al nono.
             I  contratti  di  locazione  finanziaria  hanno   durata
          decennale.
             Per  operazioni  di  locazione  finanziaria si intendono
          quelle di cui al secondo comma dell'art. 17 della  legge  2
          maggio 1976, n. 183".
             (d)  L'art.  8  della legge n. 250/1990 (Provvidenze per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia  agli  utili
          di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
          n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art.  11  della
          legge stessa), come sopra modificato, e' cosi' formulato:
             "Art.  8.  -  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora a
          carattere  locale  che  abbiano   registrato   la   testata
          radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso il competente
          tribunale, e trasmettano quotidianamente  propri  programmi
          informativi  su avvenimenti politici, religiosi, economici,
          sociali, sindacali o letterari, per non  meno  del  15  per
          cento  delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
          ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
               a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28  della
          legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (v.
          nella  precedente  nota  (c),  n.d.r.  ),  applicate con le
          stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
               b) al rimborso  dell'80  per  cento  delle  spese  per
          l'abbonamento  ai  servizi di due agenzie di informazione a
          diffusione nazionale o regionale".