Art. 7. 1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), e' sostituito dal seguente: "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (b), nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni (c).". 2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (b), le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e". 3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (d), sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".
------------ (a) L'art. 23 della legge n. 223/1990 (gia' citata), come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). - 1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 'c-(bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa'. 2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (v. la successiva nota (b), ( n.d.r. ), nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni (v. la successiva nota (c), n.d.r. )". (b) Il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come sostituito dall'art. 7 della legge n. 250/1990 poi modificato dal presente articolo, cosi' recita: "Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (v. nella successiva nota (c), n.d.r. ), applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale". (c) Si trascrive il testo vigente degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 416/1981, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: "Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti). - A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale. Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'art. 54. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni rela- tive ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e suc- cessive modificazioni". "Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su: 1) la situazione patrimoniale dell'impresa; 2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita'; 3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto". (Con legge n. 428/1984, recante integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui al presente articolo, e' stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato sul fondo). "Art. 30 (Finanziamenti per ristrutturazione economico- produttiva). - I programmi di ristrutturazione economico- produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti: a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno; b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi; c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie; d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita' e continuita' di questa; e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione. I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici. I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie, nonche' per l'acquisto di mezzi di trasporto. E' data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori. La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non puo' superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi e' elevato all'ottanta per cento per le cooper- ative di cui all'art. 6. Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi e' stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione. Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. La durata massima dei finanziamenti e' fissata in anni dieci. Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo. Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29. I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono. I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183". (d) L'art. 8 della legge n. 250/1990 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni (v. nella precedente nota (c), n.d.r. ), applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".