Art. 8.
  1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a),
dopo le parole: "articoli 8," sono inserite le seguenti: "escluso  il
comma 10,".
  2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a),
dopo  le  parole:  "dei  divieti  di  cui" sono inserite le seguenti:
"all'articolo 8, comma 10, e di cui".
 
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             (a) Il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990,  come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art.  31  (Sanzioni  amministrative  di  competenza del
          Garante   e   del   Ministro   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni).   -   1.   Il   Garante,   in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di  cui  agli  articoli  8,
          escluso  il  comma  10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
          accertamenti e  contesta  gli  addebiti  agli  interessati,
          assegnando  un  termine non superiore a quindici giorni per
          le giustificazioni.
             2. Trascorso tale termine o  quando  le  giustificazioni
          risultino  inadeguate  il Garante diffida gli interessati a
          cessare dal comportamento illegittimo entro un termine  non
          superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
            3.  Ove  il  comportamento  illegittimo persista oltre il
          termine indicato al comma 2, ovvero nei  casi  di  mancata,
          incompleta  o  tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica
          di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10,  ovvero  ancora  nei
          casi  di  inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma
          10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art.   15, il  Garante
          delibera  l'irrogazione  della  sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  da  lire  10  milioni  a  lire  100
          milioni   e,   nei   casi   piu'   gravi,   la  sospensione
          dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione  per
          un  periodo  da  uno  a dieci giorni. Le stesse sanzioni si
          applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del
          procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo  diversa
          determinazione   del  Garante  ove  ricorrano  giustificati
          motivi.
             4.  Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla
          violazione   delle   norme   richiamate  nel  comma  1,  si
          applicano, in quanto non diversamente  previsto,  le  norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
             5. Nei casi di recidiva nelle  stesse  violazioni  entro
          l'arco  di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone
          la   sospensione   dell'efficacia   della   concessione   e
          dell'autorizzazione  per  un  periodo  da  undici  a trenta
          giorni e nei  casi  piu'  gravi  propone  la  revoca  della
          concessione o dell'autorizzazione.
             6.  Qualora il titolare di una o piu' concessioni per la
          radiodiffusione televisiva  in  ambito  nazionale  venga  a
          trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
          per  fatti  diversi  dell'aumento  delle  tirature  o abbia
          superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti
          diversi   dall'aumento  del  fatturato  dei  propri  mezzi,
          nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
          invita il titolare medesimo a promovere e  a  compiere  gli
          atti  necessari per ottemperare ai divieti entro un termine
          contestualmente assegnato non superiore a  trecentosessanta
          giorni.
             7.  Nel  caso  di  inosservanza  dell'invito il Ministro
          delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione
          su proposta del Garante.
             8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in
          caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli  10,  comma  5,  e  18,  ovvero delle prescrizioni
          contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
          concessione   o   autorizzazione,   dispone   i   necessari
          accertamenti  e  contesta  gli  addebiti  agli interessati,
          assegnando un termine non superiore a quindici  giorni  per
          le giustificazioni.
             9.  Trascorso  tale  termine,  il  Ministro  diffida gli
          interessati a cessare dal comportamento illegittimo,  entro
          un  termine  non  superiore  a  quindici  giorni a tal fine
          assegnato.
             10.  Ove  il  comportamento  illegittimo  persista,   il
          Ministro     delibera    l'irrogazione    della    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
          ad un massimo di lire 100 milioni nonche',  nei  casi  piu'
          gravi,  la  sospensione  dell'efficacia della concessione o
          dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
             11. Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla
          violazione   delle   norme   richiamate  nel  comma  8,  si
          applicano, in quanto non diversamente  previsto,  le  norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
             12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi
          piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
          o dell'autorizzazione per un periodo da tre a  dodici  mesi
          ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
             13.  Il  Ministro delibera la revoca della concessione o
          dell'autorizzazione nei seguenti casi:
               a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue
          il   divieto    di    rilascio    della    concessione    o
          dell'autorizzazione;
               b)  di  perdita dei requisiti previsti per il rilascio
          della concessione o della autorizzazione;
               c) di proposta del Garante,  formulata  ai  sensi  dei
          commi 5 e 7.
             14.  Ove  la  condanna penale o la perdita dei requisiti
          soggettivi  riguardino  il  rappresentante   legale   della
          persona  giuridica titolare della concessione, la revoca di
          cui al comma 13 ha luogo se il  rappresentante  stesso  non
          venga  sostituito  entro  sessanta  giorni  dal verificarsi
          dell'evento.
             15.  La  revoca  della concessione o dell'autorizzazione
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
             16.  I   direttori   dei   circoli   delle   costruzioni
          telegrafiche  e  telefoniche  segnalano  senza  ritardo  al
          Garante   ed   al   Ministero   delle   poste    e    delle
          telecomunicazioni    le    violazioni   alle   disposizioni
          richiamate dal presente articolo.
             17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
          per le violazioni previste dal presente  articolo  spettano
          esclusivamente allo Stato".
             Per  consultare  le  disposizioni  sopracitate  si  veda
          direttamente nel testo della legge n. 223/1990,  pubblicata
          nel  supplemento  ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  185 del 9 agosto 1990.